7.11.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 410/11
Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2016 — Tose’e Ta’avon Bank/Consiglio
(Causa T-435/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Eccezione di illegittimità - Attribuzione di una competenza di esecuzione al Consiglio - Criterio che si riferisce agli enti che forniscono un sostegno al governo iraniano - Errore di diritto - Errore di fatto - Obbligo di motivazione - Proporzionalità - Diritti fondamentali»))
(2016/C 410/13)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Tose’e Ta’avon Bank (Teheran, Iran) (rappresentante: J.-M. Thouvenin, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e M. Bishop, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e tendente all’annullamento della decisione del Consiglio dell’Unione europea di mantenere l’iscrizione del nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allagato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39), e in quello di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n.o267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1), come comunicata con avviso del 15 marzo 2014.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Tose’e Ta’avon Bank è condannata alle spese.
(1) GU C 253 del 4.8.2014.
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