17.9.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 328/39
Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Fujikura / Commissione
(Causa T-451/14) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei cavi elettrici - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Infrazione unica e continuata - Prova dell’infrazione - Durata della partecipazione - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Gravità dell’infrazione - Competenza estesa al merito»))
(2018/C 328/53)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Fujikura Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentante: L. Gyselen, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, C. Giolito e H. van Vliet, agenti, assistiti da M. Johansson, avvocato)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Viscas Corp. (Tokyo) (rappresentante: J.-F. Bellis, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento parziale della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39610 — Cavi elettrici), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, dall’altro, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Fujikura Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
La Viscas Corp sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 303 dell’8.9.2014.
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