17.9.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 328/40
Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Pirelli & C. / Commissione
(Causa T-455/14) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei cavi elettrici - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Infrazione unica e continuata - Imputabilità dell’infrazione - Presunzione - Obbligo di motivazione - Diritti fondamentali - Proporzionalità - Parità di trattamento - Beneficio d’ordine o di escussione - Competenza estesa al merito»))
(2018/C 328/54)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Pirelli & C. SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: inizialmente M. Siragusa, F. Moretti, G. Rizza e P. Ferrari, successivamente M. Siragusa, F. Moretti, G. Rizza e A. Bardanzellu, avocats)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Giolito, L. Malferrari e P. Rossi, successivamente H. van Vliet, L. Malferrari e P. Rossi, agenti, assistiti da P. Manzini, avocat)
Interveniente a sostegno della convenuta: Prysmian Cavi e Sistemi Srl (Milano) (rappresentanti: C. Tesauro, F. Russo e L. Armati, avocats)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, intesa ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’Accordo [SEE] (caso AT.39610 — Cavi elettrici), nella parte riguardante la ricorrente, nonché, dall’altro lato, la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Pirelli & C. SpA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
La Prysmian Cavi e Sistemi Srl sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 261 dell’11.8.2014.
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