13.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 211/46
Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016 — Österreichische Post/Commissione
(Causa T-463/14) (1)
((«Direttiva 2004/17/CE - Procedure di appalto nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali - Decisione di esecuzione che esonera taluni servizi del settore postale in Austria dall’applicazione della direttiva 2004/17 - Articolo 30 della direttiva 2004/17 - Obbligo di motivazione - Manifesto errore di valutazione»))
(2016/C 211/57)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Österreichische Post AG (Vienna, Austria) (rappresentanti: H. Schatzmann, J. Bleckmann e M. Oder, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Tokár e C. Vollrath, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione di esecuzione 2014/184/UE della Commissione del 2 aprile 2014, che esonera taluni servizi del settore postale in Austria dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 101, pag. 4), nella parte in cui tale direttiva deve continuare a trovare applicazione all’aggiudicazione di appalti relativi a taluni servizi postali in Austria.
Dispositivo
1)
La decisione di esecuzione 2014/184/UE della Commissione del 2 aprile 2014, che esonera taluni servizi del settore postale in Austria dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, è annullata nella parte in cui essa indica che tale direttiva deve continuare a trovare applicazione all’appalto dei servizi postali per lettere indirizzate tra imprese e tra imprese e clientela privata a livello internazionale in Austria.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Österreichische Post AG sopporterà le proprie spese, nonché otto decimi delle spese sostenute dalla Commissione europea.
4)
La Commissione sopporterà due decimi delle proprie spese.
(1) GU C 303 dell’8.9.2014.
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