14.3.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 98/39
Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2016 — Stavytskyi/Consiglio
(Causa T-486/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Inserimento del nome del ricorrente - Prova della fondatezza dell’inserimento nell’elenco»))
(2016/C 098/51)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Edward Stavytskyi (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta e M. Gambardella, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e J.-P. Hix, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 111, pag. 91), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 111, pag. 33), nei limiti in cui il nome del ricorrente è stato inserito nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.
Dispositivo
1)
La decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nei limiti in cui riguardano il sig. Edward Stavytskyi.
2)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Edward Stavytskyi.
(1) GU C 303 dell’8.9.2014.
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