4.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 82/23
Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2018 — Deutsche Umwelthilfe/Commissione
(Causa T-498/14) (1)
([«Accesso ai documenti - Documenti relativi allo scambio di corrispondenza tra la Commissione e le imprese ovvero i costruttori di automobili in merito al refrigerante R1234yf in uso nei veicoli a motore - Documenti non catalogati - Motivo nuovo dedotto in corso di causa - Irricevibilità - Misura istruttoria che ordina la produzione dei documenti controversi conformemente all’articolo 104 del regolamento di procedura - Deroga al principio del contraddittorio - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali - Interesse pubblico alla divulgazione - Ponderazione - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Articolo 6, paragrafo 1 - Interesse pubblico prevalente alla divulgazione di informazioni ambientali o concernenti le emissioni nell’ambiente - Presunzione generale - Diniego parziale di accesso - Non luogo a statuire»])
(2019/C 82/25)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Umwelthilfe eV (Radolfzell, Germania) (rappresentanti: R. Klinger e R. Geulen, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Clotuche-Duvieusart e J. Vondung, poi F. Clotuche-Duvieusart e H. Krämer, agenti, assistite inizialmente da R. van der Hout e A. Köhler, poi da R. van der Hout e C. Wagner, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione GESTDEM 2014/547 della Commissione, del 2 giugno 2014, recante conferma del diniego di accesso alla totalità dei documenti relativi allo scambio di corrispondenza tra la Commissione, da un lato, e le imprese Honeywell e DuPont ovvero i costruttori di automobili, dall’altro, durante il periodo compreso tra settembre 2011 e aprile 2012 nonché da settembre 2012 alla fine di gennaio 2014, in merito al refrigerante R1234yf in uso nei veicoli a motore.
Dispositivo
1)
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento della decisione GESTDEM 2014/547 della Commissione, del 2 giugno 2014, quanto alle parti inizialmente occultate e poi divulgate del documento n. 34.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
Deutsche Umwelthilfe eV è condannata alle spese.
(1) GU C 329 del 22.9.2014.
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