22.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 305/29
Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2016 — Group/EUIPO — Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL)
(Causa T-567/14) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo GROUP Company TOURISM & TRAVEL - Marchi nazionali figurativi anteriori non registrati GROUP Company TOURISM & TRAVEL - Impedimento relativo alla registrazione - Applicazione del diritto nazionale - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Prove che dimostrano il contenuto del diritto nazionale - Regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 2868/95 - Mancata considerazione di elementi probatori presentati dinanzi alla commissione di ricorso - Potere discrezionale della commissione di ricorso - Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009»])
(2016/C 305/39)
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: Group OOD (Sofia, Bulgaria) (rappresentanti: D. Dragiev e A. Andreev, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral, P. Ivanov e D. Botis, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Kosta Iliev (Sofia) (rappresentante: S. Ganeva, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 giugno 2014 (procedimento R 1587/2013-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Group e il sig. Iliev.
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 giugno 2014 (procedimento R 1587/2013-4) è annullata.
2)
L’EUIPO e il sig. Kosta Iliev sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Group OOD.
(1) GU C 372 del 20.10.2014.
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