25.1.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 27/50
Sentenza del Tribunale dell'8 dicembre 2015 — Giand/UAMI — Flamagas (FLAMINAIRE)
(Causa T-583/14) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo FLAMINAIRE - Marchi nazionali e internazionale denominativi anteriori FLAMINAIRE - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Ne bis in idem»])
(2016/C 027/62)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Giand Srl (Rimini, Italia) (rappresentante: F. Caricato, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Flamagas, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: G. Hinarejos Mulliez, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 giugno 2014 (procedimento R 2117/2011-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Flamagas, SA e la Giand Srl.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Giand Srl è condannata alle spese, comprese le spese indispensabili sostenute dalla Flamagas, SA per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
(1) GU C 351 del 6.10.2014.
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