27.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 232/11
Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2016 – Zuffa/EUIPO (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP)
(Causa T-590/14) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso - Obbligo di motivazione - Pubblico di riferimento - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, e articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2016/C 232/13)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Zuffa LLC (Las Vegas, Nevada, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister K. Gilbert e C. Balme, sollicitors)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: P. Bullock, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 maggio 2014 (procedimento R 1425/2013-2), relativo ad una domanda di registrazione del segno ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 19 maggio 2014 (procedimento R 1425/2013-2) è annullata nella parte in cui respinge il ricorso della Zuffa, LLC per quanto riguarda i prodotti e servizi seguenti:
—
«audiocassette preregistrate; dischi acustici; compact disc (CD); videocassette preregistrate; videodischi laser; video dischi digitali; DVD; supporti di archiviazione elettronici; chiavi USB; CD-ROM, tutti contenenti competizioni, manifestazioni e programmi di arti marziali miste; film cinematografici in materia di arti marziali miste», rientranti nella classe 9;
—
«fornitura di informazioni relative alle arti marziali miste attraverso reti di comunicazioni e informatiche; fornitura di notizie e di informazioni nell’ambito dello sport, del fitness e delle arti marziali miste attraverso reti di comunicazione e informatiche»,rientranti nella classe 41.
2)
Il presente ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Zuffa, LLC e l’EUIPO sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 351 del 6.10.2014.
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