10.8.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 262/26
Sentenza del Tribunale del 24 giugno 2015 — Infocit/UAMI– DIN (DINKOOL)
(Causa T-621/14) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio denominativo DINKOOL - Marchio internazionale figurativo anteriore DIN - Identificatore commerciale nazionale anteriore DIN - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
(2015/C 262/35)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Infocit — Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda (Luanda, Repubblica di Angola) (rappresentante: A. Oliveira, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: M. Fischer, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: DIN — Deutsches Institut für Normung eV (Berlino, Germania) (rappresentante: M. Bagh, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 4 giugno 2014 (procedimento R 1312/2013-2), relativa a un’opposizione tra la DIN — Deutsches Institut für Normung eV e la Infocit — Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Infocit — Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
3)
La DIN — Deutsches Institut für Normung eV sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 351 del 6.10.2014.
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