7.11.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 410/12
Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2016 — Intercon/Commissione
(Causa T-632/14) (1)
([«Clausola compromissoria - Settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Decisione della Commissione di richiedere il rimborso di una parte delle somme versate alla ricorrente - Natura contrattuale della controversia - Articolo 44, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 5 bis, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 - Ricevibilità - Portata dell’audit - Documenti e osservazioni presentati dopo la scadenza dei termini impartiti»])
(2016/C 410/15)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Intercon Sp. z o.o. (Łódź, Polonia) (rappresentante: B. Eger, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herbout-Borczak e S. Lejeune, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 272 TFUE e volta a far constatare la violazione, da parte della Commissione, delle disposizioni della convenzione di sovvenzione n. 224297, relativa al finanziamento del progetto ARTreat e all’annullamento della lettera della Commissione del 28 luglio 2014 con cui ha informato la ricorrente, sulla base di un audit effettuato nei suoi confronti, del recupero di un importo pari ad EUR 258 479,21 che le sarebbe stato indebitamente versato come contributo finanziario dell’Unione europea e, in subordine, domanda basata sull’articolo 272 TFUE e volta a far constatare che le somme versate corrispondono a spese ammissibili e non devono, quindi, essere rimborsate.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Intercon Sp. z o.o. sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea.
(1) GU C 380 del 27.10.2014.
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