11.1.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 7/27
Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2015 — Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto/UAMI — Bruichladdich Distillery (PORT CHARLOTTE)
(Causa T-659/14) (1)
((«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo PORT CHARLOTTE - Denominazioni di origine anteriori “porto” e “port” - Motivi di nullità - Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e g), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 - Articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 491/2009»))
(2016/C 007/37)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (Peso da Régua, Portogallo) (rappresentante: P. Sousa e Silva, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuño, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Bruichladdich Distillery Co. Ltd (Argyll, Regno Unito) (rappresentante: S. Havard Duclos, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 luglio 2014 (procedimento R 946/2013-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP e la Bruichladdich Distillery Co. Ltd.
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) dell’8 luglio 2014 (procedimento R 946/2013-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP e la Bruichladdich Distillery Co. Ltd, è annullata.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
L’UAMI è condannato alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
4)
La Bruichladdich Distillery sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 388 del 3.11.2014.
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