4.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 82/25
Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2018 — Teva UK e a. / Commissione
(Causa T-679/14) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato del Perindopril, medicinale destinato al trattamento delle malattie cardiovascolari, nelle sue versioni di farmaco originale e generico - Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Principio di imparzialità - Consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti - Accordo di transazione stragiudiziale di controversie in materia di brevetti e di acquisto esclusivo - Concorrenza potenziale - Restrizione della concorrenza per oggetto - Contemperamento tra diritto della concorrenza e diritto dei brevetti - Condizioni di esenzione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE - Ammende»))
(2019/C 82/27)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Teva UK Ltd (West Yorkshire, Regno Unito), Teva Pharmaceuticals Europe BV (Utrecht, Paesi Bassi), Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Gerusalemme, Israele) (rappresentanti: D. Tayar e A. Richard, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castilla Contreras, T. Vecchi e B. Mongin, in seguito F. Castilla Contreras, B. Mongin e C. Vollrath, agenti, assistiti da G. Peretz, barrister)
Interveniente a sostegno delle ricorrenti: European Generic medicines Association AISBL (EGA) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S.-P. Brankin, solicitor, ed E. Wijckmans, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2014) 4955 final della Commissione, del 9 luglio 2014, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 101 e dell’articolo 102 TFUE [caso AT.39612 — Perindopril (Servier)], nella parte riguardante le ricorrenti e, in via subordinata, alla riduzione dell’ammenda ad esse inflitta con la decisione medesima.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Teva UK Ltd, la Teva Pharmaceuticals Europe BV e la Teva Pharmaceutical Industries Ltd sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
L’European Generic medicines Association AISBL (EGA) sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 409 del 17.11.2014.
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