4.4.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 118/29
Sentenza del Tribunale del 25 febbraio 2016 — Puma/UAMI — Sinda Poland (Raffigurazione di un animale)
(Causa T-692/14) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio figurativo che rappresenta un animale - Marchi internazionali figurativi anteriori che rappresentano un puma - Impedimento relativo alla registrazione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2016/C 118/32)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Sinda Poland Corporation sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: M. Siciarek, J. Rasiewicz e J. Mrozowski, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI, del 14 luglio 2014 (procedimento R 2214/2013-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Puma SE e la Sinda Poland Corporation sp. z o.o.
Dispositivo
1)
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 luglio 2014 (procedimento R 2214/2013—5) è annullata.
2)
L’UAMI è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà di quelle della Puma SE, comprese le spese indispensabili sostenute dalla Puma ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI.
3)
La Sinda Poland Corporation sp. z o.o. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà di quelle della Puma, comprese le spese indispensabili sostenute dalla Puma ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI.
(1) GU C 409 del 17.11.2014.
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