24.10.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 392/28
Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2016 — Tri-Ocean Trading/Consiglio
(Causa T-709/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Errore di valutazione»))
(2016/C 392/34)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Tri-Ocean Trading (George Town, Isole Cayman) (rappresentanti: B. Kennelly, barrister, P. Saini, QC, e N. Sheikh, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e A. Vitro, agenti)
Oggetto
Ricorso basato sull’articolo 263 TFUE e diretto all’annullamento della decisione di esecuzione 2014/488/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2014, L 217, pag. 49), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 793/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2014, L 217, pag. 10), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente.
Dispositivo
1)
La decisione di esecuzione 2014/488/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 793/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nei limiti in cui riguardano la Tri-Ocean Trading.
2)
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Tri-Ocean Trading.
(1) GU C 448 del 15.12.2014.
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