13.2.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 46/19
Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2016 — IPSO/BCE
(Causa T-713/14) (1)
((«BCE - Personale della BCE - Lavoratori interinali - Limitazione della durata massima della prestazione di uno stesso lavoratore interinale - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Assegnazione diretta e individuale - Interesse ad agire - Termine di ricorso - Ricevibilità - Omessa informazione e consultazione dell’organizzazione sindacale ricorrente - Responsabilità extracontrattuale»))
(2017/C 046/21)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Organizzazione dei lavoratori a contratto presso le istituzioni europee e internazionali nella Repubblica federale di Germania (IPSO) (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: inizialmente B. Ehlers, I. Köpfer e M. López Torres, successivamente B. Ehlers, P. Pfeifhofer e F. Malfrère, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Da un lato, una domanda basata sull’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento di un atto del comitato esecutivo della BCE del 20 maggio 2014 recante limitazione ad un massimo di due anni del periodo per il quale la BCE potrà ricorrere alla prestazioni di uno stesso lavoratore interinale per mansioni amministrative e di segreteria, e, dall’altro, una domanda basata sull’articolo 268 TFUE volta ad ottenere il risarcimento del danno morale subito.
Dispositivo
1)
La decisione del comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE) del 20 maggio 2014, recante limitazione ad un massimo di due anni del periodo per il quale la BCE potrà ricorrere alle prestazioni di uno stesso lavoratore interinale per mansioni amministrative e di segreteria è annullata.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
La BCE sopporterà le proprie spese e tre quarti delle spese dell’Organizzazione dei lavoratori a contratto presso le istituzioni europee e internazionali nella Repubblica federale di Germania (IPSO). L’IPSO sopporterà un quarto delle proprie spese.
(1) GU C 431 del 1.12. 2014.
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