29.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 392/13
Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018– Rosneft e a./Consiglio
(Causa T-715/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Accordo di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e la Russia - Diritto di proprietà - Parità di trattamento - Proporzionalità - Sviamento di potere - Certezza del diritto»))
(2018/C 392/16)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: PAO Rosneft Oil Company, già NK Rosneft OAO (Mosca, Russia), RN-Shelf-Arctic OOO (Mosca), AO RN-Shelf-Far East, già RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO (Yuzhno-Sakhalinsk, Russia), RN Exploration OOO (Mosca), Tagulskoe OOO (Krasnoyarsk, Russia) (rappresentanti: inizialmente T. Beazley, QC, poi L. Van den Hende, J. Charles, avvocati, M. Schonberg e K. Krissinel, solicitors)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert e B. Driessen, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente, C. Brodie, poi V. Kaye, poi S. Brandon, poi C. Crane e infine R. Fadoju, agenti, assistiti da C. Banner, barrister) Commissione europea (rappresentanti: L. Havas, T. Scharf e D. Gauci, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c) e d), e paragrafo 3, e dell’allegato III della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13), come modificata dalla decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell’8 settembre 2014 (GU 2014, L 271, pag. 54), dalla decisione 2014/872/PESC del Consiglio, del 4 dicembre 2014 (GU 2014, L 349, pag. 58), dalla decisione (PESC) 2015/971 del Consiglio, del 22 giugno 2015 (GU 2015, L 157, pag. 50), dalla decisione (PESC) 2015/2431 del Consiglio, del 21 dicembre 2015 (GU 2015, L 334, pag. 22), dalla decisione (PESC) 2016/1071 del Consiglio, del 1o luglio 2016 (GU 2016, L 178, pag. 21), e dalla decisione (PESC) 2016/2315 del Consiglio del 19 dicembre 2016 (GU 2016, L 345, pag. 65), nonché degli articoli 3, 3 bis, dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell’allegato II, dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere da b) a d), e paragrafo 3, dell’allegato VI e dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell’8 settembre 2014 (GU 2014, L 271, pag. 3), e dal regolamento (UE) n. 1290/2014 del Consiglio, del 4 dicembre 2014 (GU 2014, L 349, pag. 20)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La PAO Rosneft Oil Company, la RN-Shelf-Arctic OOO, l’AO RN-Shelf-Far East, la RN-Exploration OOO e la Tagulskoe OOO sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
La Commissione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno ciascuno le proprie spese.
(1) GU C 431 del 1.12.2014.
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