23.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 22/23
Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2016 — Rotenberg/Consiglio
(Causa T-720/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’Ucraina - Congelamento dei capitali - Restrizioni all’ammissione ai territori degli Stati membri - Persona fisica che appoggia attivamente o che attua azioni che compromettono o minacciano l’Ucraina - Persona fisica che trae vantaggio dai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Errori manifesti di valutazione - Diritto di proprietà - Libertà d’impresa - Diritto al rispetto della vita privata - Proporzionalità»))
(2017/C 022/29)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Arkady Romanovich Rotenberg (San Pietroburgo, Russia) (rappresentanti: inizialmente D. Pannick, QC, M. Lester, barrister e M. O’Kane, solicitor, in seguito D. Pannick, M. Lester, S. Hey, H. Brunskill, solicitors e Z. Al Rikabi, barrister, infine D. Pannick, M. Lester e Z. Al Rikabi)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J. P. Hix e B. Driessen, agenti)
Oggetto
Domanda presentata ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale, da un lato, della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, p. 16), come modificata, in primo luogo, dalla decisione 2014/508/PESC del Consiglio, del 30 luglio 2014 (GU 2014, L 226, pag. 23), in secondo luogo, dalla decisione (PESC) 2015/432 del Consiglio, del 13 marzo 2015 (GU 2015, L 70, pag. 47), in terzo luogo, dalla decisione (PESC) 2015/1524 del Consiglio, del 14 settembre 2015 (GU 2015, L 239, pag. 157), e, in quarto luogo, dalla decisione (PESC) 2016/359 del Consiglio, del 10 marzo 2016 (GU 2016, L 67, pag. 37), e, dall’altro, del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6), come attuato, in primo luogo, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 826/2014 del Consiglio, del 30 luglio 2014 (GU 2014, L 226, pag. 16), in secondo luogo, dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/427 del Consiglio, del 13 marzo 2015 (GU 2015, L 70, pag. 1), in terzo luogo, dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1514 del Consiglio, del 14 settembre 2015 (GU 2015, L 239, pag. 30), e, in quarto luogo, dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/353 del Consiglio, del 10 marzo 2016 (GU 2016, L 67, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente
Dispositivo
1)
La decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, cosi come modificata dalla decisone 2014/508/PESC del Consiglio, del 30 luglio 2014, e il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, come attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 826/2014 del Consiglio, del 30 luglio 2014, sono annullati, nella parte in cui riguardano il sig. Arkady Romanovich Rotenberg.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 7 del 12.1.2015.
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