21.3.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 106/33
Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2016 — PRIMA/Commissione
(Causa T-722/14) (1)
((«Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Sostegno della rappresentanza della Commissione in Bulgaria nel contesto dell’organizzazione di eventi pubblici - Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente - Criteri di aggiudicazione - Obbligo di motivazione - Nozione di vantaggi relativi dell’offerta prescelta - Trasparenza»))
(2016/C 106/37)
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: PRIMA — Produtsentska, reklamna, informatsionna i mediyna agentsia AD (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: Y. Ruskov, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Di Paolo, P. Mihaylova e D. Roussanov, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento, in primo luogo, della decisione della Commissione del 12 agosto 2014 recante rigetto dell’offerta effettuata dalla ricorrente nell’ambito della gara di appalto PO/2013-13/SOF, avente ad oggetto il sostegno della rappresentanza della Commissione in Bulgaria nel contesto dell’organizzazione di eventi pubblici, e recante aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente e, in secondo luogo, delle «decisioni conseguenti», tra cui quella del 12 settembre 2014 di conclusione del contratto per l’esecuzione dell’appalto.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La PRIMA — Produtsentska, reklamna, informatsionna i mediyna agentsia AD è condannata alle spese.
(1) GU C 462 del 22.12.2014.
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