14.11.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 419/37
Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2016 — European Children’s Fashion Association e Instituto de Economía Pública/EACEA
(Causa T-724/14) (1)
([«Clausola compromissoria - Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del programma di azione “Lifelong Learning (2007-2013)” - Progetto “Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector” - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Atto che si inscrive in un contesto puramente contrattuale dal quale è inscindibile - Irricevibilità - Spese non ammissibili - Rimborso delle somme versate - Relazione di audit»])
(2016/C 419/46)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: European Children’s Fashion Association (Valencia, Spagna) e Instituto de Economía Pública, SL (Valencia) (rappresentante: A. Haegeman, avvocato)
Convenuta: Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (rappresentanti: H. Monet e A. Jaume, agenti)
Oggetto
In via principale, domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a far dichiarare che la prima ricorrente non è tenuta a rimborsare la somma che l’EACEA le ha versato in base alla convenzione conclusa per la realizzazione del progetto «Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector», e, in subordine, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, dell’avviso di preinformazione dell’EACEA del 1o agosto 2014, che comunica alla prima ricorrente che doveva rimborsare la somma di EUR 82 378,81 a seguito dell’audit relativo a detto progetto e, dall’altro, della nota di addebito n. 3241401420, emessa dall’EACEA il 5 agosto 2014 ai fini del rimborso della suddetta somma.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La European Children’s Fashion Association e l’Instituto de Economía Pública, SL sono condannati alle spese.
(1) GU C 7 del 12.1.2015.
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