3.4.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 104/42
Sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2017 — Novar/EUIPO
(Causa T-726/14) (1)
([«Responsabilità extracontrattuale - Prova dell’esistenza, della validità e dell’estensione della tutela del marchio anteriore - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Decisione di rigetto dell’opposizione per difetto della prova del diritto preesistente - Regola 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2868/95 - Revisione della decisione - Articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Pregiudizio consistente in spese d’avvocato - Nesso di causalità»])
(2017/C 104/59)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Novar GmbH (Albstadt, Germania) (rappresentante: R. Weede, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta al risarcimento di un danno materiale che la ricorrente dichiara di aver subito per spese d’avvocato da essa sostenute nell’ambito di un ricorso avverso una decisione della divisione d’opposizione, che essa asserisce adottata in violazione della regola 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e dei principi generali di diritto.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Novar GmbH e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporteranno ciascuno le proprie spese.
(1) GU C 7 del 12.1.2015.
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