29.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 392/15
Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — VTB Bank/Consiglio
(Causa T-734/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina - Iscrizione e successivo mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco delle entità cui si applicano misure restrittive - Errore manifesto di valutazione - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Diritto di proprietà - Diritto di esercitare un’attività economica»))
(2018/C 392/18)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: VTB Bank PAO, già VTB Bank OAO (San Pietroburgo, Russia), (rappresentanti: J. Ruiz Calzado, avvocato, C. Claypoole, solicitor e M. Lester, QC)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J. P. Hix e S. Boelaert, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: L. Havas, T. Scharf e D. Gauci, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13), come modificata dalla decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell’8 settembre 2014 (GU 2014, L 271, p. 54), e, in secondo luogo, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), come modificata dal regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell'8 settembre 2014(GU 2014, L 271, pag. 3), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La VTB Bank PAO è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 16 del 19.1.2015.
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