6.2.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 38/26
Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — Infineon Technologies/Commissione
(Causa T-758/14) (1)
((«Concorrenza - Intese - Chip per carte - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Scambi di informazioni commerciali sensibili - Diritti della difesa - Infrazione per oggetto - Prova - Prescrizione - Infrazione unica e continuata - Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende - Valore delle vendite»))
(2017/C 038/34)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Infineon Technologies AG (Neubiberg, Germania) (rappresentanti: I. Brinker, U. Soltész e P. Linsmeier, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, A. Dawes, J. Norris-Usher e P. Van Nuffel, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2014) 6250 final della Commissione, del 3 settembre 2014, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso AT.39574 — Chip per carte), e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’Infineon Technologies AG sopporterà le proprie spese, nonché quelle della Commissione europea.
(1) GU C 107 del 30.3.2015.
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