29.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 392/19
Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — DenizBank / Consiglio
(Causa T-798/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina - Inserimento del nome dell’entità proprietaria della ricorrente nell’elenco delle entità alle quali si applicano misure restrittive - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Accordo di associazione UE-Turchia - Diritti fondamentali - Proporzionalità»))
(2018/C 392/22)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: DenizBank A.Ş. (Istanbul, Turchia) (rappresentanti: O. Jones, D. Heaton, barristers, R. Mattick, S. Utku, solicitors, e M. Lester, QC)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Boelaert e A. de Elera-San Miguel Hurtado, successivamente S. Boelaert e P. Mahnič Bruni, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: D. Gauci, L. Havas e F. Ronkes Agerbeek, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13), come modificata dalla decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell’8 settembre 2014 (GU 2014, L 271, pag. 54), dalla decisione 2014/872/PESC del Consiglio, del 4 dicembre 2014 (GU 2014, L 349, pag. 58), dalla decisione (PESC) 2015/2431 del Consiglio, del 21 dicembre 2015 (GU 2015, L 334, pag. 22), dalla decisione (PESC) 2016/1071 del Consiglio, del 1o luglio 2016 (GU 2016, L 178, pag. 21), e dalla decisione (PESC) 2016/2315 del Consiglio, del 19 dicembre 2016 (GU 2016, L 345, pag. 65), e, in secondo luogo, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell’8 settembre 2014 (GU 2014, L 271, pag. 3), e dal regolamento n. 1290/2014 del Consiglio, del 4 dicembre 2014 (GU 2014, L 349, pag. 20), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La DenizBank A.Ş. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 89 del 16.3.2015.
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