2.5.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 156/38
Sentenza del Tribunale del 17 marzo 2016 — Zoofachhandel Züpke e a./Commissione
(Causa T-817/14) (1)
((«Responsabilità extracontrattuale - Polizia sanitaria - Lotta contro l’influenza aviaria - Divieto d’importazione nell’Unione di volatili selvatici catturati - Regolamento (CE) n. 318/2007 e regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 - Violazione sufficientemente qualificata di norme di diritto che conferiscono diritti ai singoli - Violazione grave e manifesta dei limiti del potere discrezionale - Proporzionalità - Dovere di diligenza - Articoli da 15 a 17 della Carta dei diritti fondamentali»))
(2016/C 156/49)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Zoofachhandel Züpke GmbH (Wesel, Germania), Zoohaus Bürstadt, Helmut Ofenloch GmbH & Co. KG (Bürstadt, Germania), Zoofachgeschäft — Vogelgroßhandel Import-Export Heinz Marche (Heinsberg, Germania), Rita Bürgel (Uthleben, Germania), e Norbert Kass (Altenbeken, Germania (rappresentante: C. Correll, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers et H. Kranenborg, agenti)
Oggetto
Ricorso diretto al risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero subito, dal 1o gennaio 2010, in ragione dell’adozione di un divieto d’importazione nell’Unione europea di volatili selvatici catturati di cui, inizialmente, al regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 84, pag. 7), e, successivamente, al regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 47, pag. 1)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Zoofachhandel Züpke GmbH, la Zoohaus Bürstadt, Helmut Ofenloch GmbH & Co. KG, lo Zoofachgeschäft — Vogelgroßhandel Import-Export Heinz Marche, la sig.ra Rita Bürgel e il sig. Norbert Kass sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
(1) GU C 89 del 16.3.2015.
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