24.10.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 392/31
Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2016 — Farahat/Consiglio
(Causa T-830/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Siria - Congelamento di capitali - Errore di valutazione»))
(2016/C 392/38)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Mohamed Farahat (Il Cairo, Egitto) (rappresentanti: B. Kennelly, barrister, P. Saini, QC, e N. Sheikh, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e A. Vitro, agenti)
Oggetto
Ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE e volto all’annullamento della decisione di esecuzione 2014/730/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2014, L 301, pag. 36), ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2014 del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2014, L 301, pag. 7), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.
Dispositivo
1)
La decisione di esecuzione 2014/730/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2014 del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. Mohamed Farahat.
2)
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Mohamed Farahat.
(1) GU C 96 del 23.3.2015.
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