5.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 326/24
Sentenza del Tribunale 21 luglio 2016 — Nutria/Commissione
(Causa T-832/14) (1)
((«Responsabilità extracontrattuale - Diniego di proroga del termine per il ritiro del latte scremato in polvere nell’ambito del programma di distribuzione di aiuti alimentari a favore degli indigenti nell’Unione per l’esercizio 2010 - Violazione sufficientemente caratterizzata di una norma giuridica avente lo scopo di conferire diritti ai singoli»))
(2016/C 326/43)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Nutria AE Typopoiisis & Emporias Agrotikon Proïonton (Agios Konstantinos, Grecia) (rappresentanti: inizialmente, M.-J. Jacquot, successivamente, K. Makaronas, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Guillem Carrau D. Triantafyllou, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE volta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente patito dalla ricorrente per effetto del diniego opposto dalla Commissione alla proroga del termine per il ritiro del latte scremato in polvere fissato dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1111/2009 della Commissione, del 19 novembre 2009 , recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2010 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità e recante deroga ad alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3149/92 (GU 2009, L 306, pag. 5).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Nutria AE Typopoiisis & Emporias Agrotikon Proïonton sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
(1) GU C 81 del 09.03.2015.
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