22.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 381/24
Ordinanza del Tribunale del 19 luglio 2018 — Fronte Polisario / Consiglio
(Causa T-180/14) (1)
((«Ricorso di annullamento - Accordo di partenariato tra l’Unione e il Regno del Marocco nel settore della pesca - Protocollo che fissa le possibilità di pesca previste da tale accordo - Atto di conclusione - Applicabilità di detti accordi e protocollo al territorio del Sahara occidentale e alle acque ad esso adiacenti - Assenza di legittimazione ad agire - Irricevibilità»))
(2018/C 381/28)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Fronte di Liberazione Popolare di Saguia el Hamra e del Río de Oro (Fronte Polisario) (rappresentante: G. Devers, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou, A. de Elera-San Miguel Hurtado e A. Westerhof Löfflerová, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, F. Castillo de la Torre ed E. Paasivirta, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2013/785/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco (GU 2013, L 349, pag. 1), da un lato, e della decisione (UE) 2018/393 della Commissione, del 12 marzo 2018, che approva, a nome dell'Unione europea, la modifica del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco (GU 2018, L 69, pag. 60), dall’altro.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il Fronte di Liberazione Popolare di Saguia el Hamra e del Río de Oro (Fronte Polisario) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
(1) GU 2014, C 184, del 6.6.2014.
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