27.7.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 245/22
Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2015 — Klemme/Commissione
(Causa T-294/14) (1)
((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere - Ricorso di annullamento - Domanda di adeguamento delle conclusioni - Assenza di elementi nuovi - Irricevibilità»))
(2015/C 245/26)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Klemme AG (Lutherstadt Eisleben, Germania) (rappresentanti: T. Volz, B. Wißmann, M. Püstow, M. Ringel, C. Oehme e T. Wielsch, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Luke e C. Maurer, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositivo
1)
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.
2)
La domanda volta a che le conclusioni del presente ricorso siano adeguate in modo da riferirsi alla decisione C (2014) 8786 final della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) attuato dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia, è respinta in quanto irricevibile.
3)
Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA.
4)
La Klemme AG sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.
5)
L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 223 del 14.7.2014.
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