27.7.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 245/23
Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2015 — Autoneum Germany/Commissione
(Causa T-295/14) (1)
((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e delle imprese energivore - Decisione di avvio del procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione conclusiva successivamente all’introduzione del ricorso - Non luogo a statuire - Ricorso di annullamento - Domanda di adeguamento delle conclusioni - Assenza di elementi nuovi - Irricevibilità»))
(2015/C 245/27)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Autoneum Germany GmbH (Roßdorf, Germania) (rappresentanti: T. Volz, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme, M. Ringel e T. Wielsch, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Luke e C. Maurer, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a talune misure attuate dalla Repubblica federale di Germania in favore dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositivo
1)
Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.
2)
La domanda volta a che le conclusioni del presente ricorso siano adeguate per tenere conto della decisione C (2014) 8786 final della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) attuato dalla Repubblica federale di Germania in favore dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia, è respinta in quanto irricevibile.
3)
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di sorveglianza AELE.
4)
L’Autoneum Germany GmbH sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea, incluse quelle relative al procedimento sommario.
5)
L’Autorità di sorveglianza AELE sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 223 del 14.7.2014
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