23.3.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 96/20
Ordinanza del Tribunale del 27 gennaio 2015 — UNIC/Commissione
(Causa T-338/14) (1)
((«Ricorso di annullamento - Azioni comuni destinate a favorire lo sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale dei paesi in via di sviluppo - Preferenze tariffarie generalizzate concesse ai cuoi e alle pelli lavorati e semilavorati provenienti dall’India, dal Pakistan e dall’Etiopia - Rigetto della domanda di revoca temporanea di preferenze generalizzate concesse - Atto non impugnabile con un ricorso - Irricevibilità»))
(2015/C 096/26)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Unione nazionale industria conciaria (UNIC) (Milano, Italia) (rappresentanti: A. Fratini e M. Bottino, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. De Meester e D. Recchia, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della lettera della Commissione del 19 marzo 2014 indirizzata alla ricorrente e recante rigetto della sua domanda di avvio della procedura di revoca temporanea dei regimi preferenziali generalizzati concessi a favore della Repubblica dell’India, della Repubblica islamica del Pakistan e della Repubblica democratica federale di Etiopia sulle pelli grezze e semilavorate.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non vi è luogo a statuire sulla domanda di intervento presentata dalla Repubblica italiana.
3)
L’Unione nazionale industria conciaria (UNIC) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.
(1) GU C 212 del 7.7.2014.
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