12.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 335/44
Ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2016 — Yanukovych/Consiglio
(Causa T-347/14) (1)
((«Ricorso di annullamento - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento di fondi - Elenco di persone, enti ed organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse finanziarie - Inclusione del nominativo del ricorrente - Adeguamento della domanda - Decesso del ricorrente - Irricevibilità - Prova della fondatezza dell’iscrizione nell’elenco - Ricorso manifestamente fondato»))
(2016/C 335/58)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Olga Stanislavivna Yanukovych, in qualità di erede di Viktor Viktorovych Yanukovych (Kiev, Ucraina) (rappresentante: T. Beazley, QC)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente E. Finnegan e J.-P. Hix, successivamente J.-P. Hix e P. Mahnič Bruni, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: S. Bartelt e D. Gauci, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento, da un lato, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 26), come modificata dalla decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119/PESC (GU 2014, L 111, pag. 91), nonché del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 1), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 (GU 2014, L 111, pag. 33), e, dall’altro, della decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 24, pag. 16), e del regolamento (UE) 2015/138 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 24, pag. 1), nonché della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 62, pag. 25), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 62, pag. 1), nella parte riguardante il sig. Viktorovych Yanukovych.
Dispositivo
1)
La decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati, nel loro testo iniziale, nella parte riguardante il sig. Viktor Viktorovych Yanukovych.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla sig.ra Olga Stanislavivna Yanukovych, in qualità di erede del sig. Viktorovych Yanukovych, nella parte riguardante la domanda di annullamento formulata nel ricorso.
4)
La sig.ra Stanislavivna Yanukovych, nella sua qualità di erede del sig. Viktorovych Yanukovych, è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio nella parte riguardante la domanda di annullamento proposta nella memoria di adeguamento.
5)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 253 del 4.8.2014.
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