23.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 389/56
Ordinanza del Tribunale del 5 ottobre 2015 –Arvanitis e a./Parlamento e a.
(Causa T-350/14) (1)
((«Ricorso per carenza e per risarcimento - Cessazione di attività della società Olympiaki Aeroporia (OA) - Danno asseritamente subito dai dipendenti temporanei dell’OA a causa della carenza dei convenuti consistente nel non aver garantito l’applicazione di norme del diritto dell’Unione europea in occasione del loro licenziamento - Mancata precisazione del nesso di causalità tra il danno invocato e la condotta dei convenuti - Irricevibilità»))
(2015/C 389/64)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: Athanasios Arvanitis (Rodi, Grecia) e gli altri 47 ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato all’ordinanza (rappresentante: C. Papadimitriou, avvocato)
Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio e A. Troupiotis, agenti); Consiglio europeo; Eurogruppo; Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Gregorio Merino e M. Balta, agenti); Commissione europea (rappresentanti: J. P. Keppenne e M. Konstantinidis, agenti); e Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: P. Papapaschalis e P. Senkovic, agenti);
Oggetto
Da un lato, una domanda volta a far dichiarare che i convenuti si sono illegittimamente astenuti dal garantire la corretta applicazione di talune norme del diritto dell’Unione europea in occasione del loro licenziamento, nonché, dall’altro, una domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a causa di tale carenza e delle misure adottate dalle autorità elleniche in seguito a talune decisioni della Commissione, dell’Eurogruppo e della Banca centrale europea
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Athanasios Arvanitis e gli altri 47 ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato alla presente ordinanza sono condannati alle spese.
(1) GU C 439 dell’8.12.2014.
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