12.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 335/45
Ordinanza del Tribunale del 10 giugno 2016 — Pshonka/Consiglio
(Causa T-380/14) (1)
((«Ricorso di annullamento - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Iscrizione del nome del ricorrente - Termine di impugnazione - Ricevibilità - Prova della fondatezza dell’iscrizione nell’elenco - Ricorso manifestamente fondato»))
(2016/C 335/59)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Artem Viktorovych Pshonka (Mosca, Russia) (rappresentanti: C. Constantina e J.-M. Reymond, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e A. Vitro, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti S. Bartelt e D. Gauci, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 26) nonché del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 1), nella parte in cui riguardano il ricorrente.
Dispositivo
1)
La decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina nonché il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. Artem Viktorovych Pshonka.
2)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Pshonka.
3)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 261 dell’11.8.2014.
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