23.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 22/33
Ordinanza del Tribunale del 1o dicembre 2016 — Europower/Commissione
(Causa T-383/14) (1)
((«Appalti pubblici di lavori - Gara d’appalto - Costruzione di un impianto di tri-generazione a turbogas e relativa manutenzione - Esclusione dell’offerta di un partecipante alla gara - Ritiro dell’atto impugnato - Non luogo a statuire»))
(2017/C 022/45)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Europower SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: G. Cocco e L. Salomoni, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente L. Cappelletti, F. Moro e L. Di Paolo, successivamente L. Di Paolo e F. Moro, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: CPL Concordia Soc. coop. (Concordia Sulla Secchia, Italia) (rappresentante: A. Penta, avvocato)
Oggetto
Da un lato, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione del 3 aprile 2014, che ha respinto l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto JRC IPR 2013 C04 0031 OC, relativa alla costruzione di un impianto di tri-generazione a turbogas ed alla sua manutenzione (GU 2013/S 137-237146) sul sito del Centro comune di ricerca (JRC) a Ispra (Italia), l’annullamento della decisione della Commissione che ha aggiudicato l’appalto alla CPL Concordia, l’annullamento di ogni altro atto conseguente, preordinato o connesso, inclusi l’eventuale provvedimento di approvazione del contratto e il contratto stesso, nonché l’annullamento della decisione della Commissione che ha respinto la domanda della ricorrente di accesso ai documenti di gara, e, dall’altro lato, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e intesa ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subìto.
Dispositivo
1)
Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.
2)
Le conclusioni della CPL Concordia Soc. coop. intese al rigetto della domanda di non luogo a statuire sono respinte in quanto manifestamente irricevibili.
3)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Europower SpA, ivi comprese quelle relative al procedimento cautelare.
4)
La CPL Concordia sopporterà le proprie spese, relative al presente procedimento nonché al procedimento cautelare.
(1) GU C 235 del 21.7.2014.
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