22.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 305/34
Ordinanza del Tribunale del 10 giugno 2016 — Klymenko/Consiglio
(Causa T-494/14) (1)
((«Ricorso di annullamento - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Inserimento del nome del ricorrente - Termine di ricorso - Ricevibilità - Prova della fondatezza dell’inserimento nell’elenco - Ricorso manifestamente fondato»))
(2016/C 305/47)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Oleksandr Klymenko (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: M. Shaw, QC, e I. Quirk, barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e J.-P. Hix, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 111, pag. 91), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 111, pag. 33), nella parte in cui riguardano il ricorrente.
Dispositivo
1)
La decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina e il regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. Oleksandr Klymenko.
2)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Klymenko.
(1) GU C 292 dell’1.9.2014.
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