16.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 381/30
Ordinanza del Tribunale del 17 luglio 2015 — EEB/Commissione
(Causa T-565/14) (1)
([«Ambiente - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Decisione della Commissione relativa alla comunicazione, da parte della Polonia, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - Rifiuto di riesame interno - Provvedimento di portata individuale - Convenzione di Aarhus - Termine di ricorso - Tardività - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato»])
(2015/C 381/33)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Podskalská, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin, S. Petrova e G. Wilms, agenti)
Oggetto
Da un lato, la domanda di annullamento della decisione C(2014) 804 final della Commissione, del 17 febbraio 2014, relativa alla comunicazione, da parte della Repubblica di Polonia, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali e, dall’altro, la domanda di annullamento della decisione Ares (2014)1915757 della Commissione, del 12 giugno 2014, che respinge in quanto inammissibile la domanda del ricorrente volta al riesame, da parte della Commissione, della sua decisione del 17 febbraio 2014.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Non vi è più luogo a statuire sulle domande di intervento del Consiglio dell’Unione europea, del Parlamento europeo e della Repubblica di Polonia.
3)
Lo European Environmental Bureau (EEB) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
4)
Lo EEB, la Commissione, il Consiglio, il Parlamento e la Repubblica di Polonia sopporteranno ciascuno le proprie spese inerenti alle domande di intervento.
(1) GU C 395 del 10.11.2014.
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