16.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 381/36
Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2015 — Repubblica slovacca/Commissione
(Causa T-678/14) (1)
((«Ricorso di annullamento - Risorse proprie dell’Unione - Responsabilità finanziaria degli Stati membri - Obbligo di versare alla Commissione l’importo corrispondente a una perdita di risorse proprie - Lettera della Commissione - Atto non impugnabile - Irricevibilità»))
(2015/C 381/41)
Lingua processuale: lo slovacco
Parti
Ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Grønfeldt, A. Tokár e M. Wasmeier, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della pretesa decisione della direzione generale del bilancio della Commissione contenuta nella lettera BUDG/B/03MV D (2014) 2351197, del 15 luglio 2014, con cui quest’ultima ingiungerebbe alla Repubblica slovacca di mettere a sua disposizione l’importo lordo pari a EUR 1 6 02 457,33 (dal quale occorre detrarre il 25 % a titolo di spese di riscossione) corrispondente a una perdita di risorse proprie tradizionali, e ciò entro il primo giorno feriale seguente il diciannovesimo giorno del secondo mese successivo all’invio di detta lettera.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento della Repubblica federale di Germania e della Romania.
3)
La Repubblica slovacca è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.
4)
La Repubblica slovacca, la Commissione, la Repubblica federale di Germania e la Romania sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle domande d’intervento.
(1) GU C 448 del 15.12.2014.
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