5.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 326/26
Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2016 — Portogallo/Commissione
(Causa T-810/14) (1)
((«Mancata esecuzione di una sentenza della Corte che constata un inadempimento di uno Stato - Penalità - Decisione di liquidazione della penalità - Abrogazione della normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione - Data della cessazione dell’inadempimento - Annullamento di una decisione precedente di liquidazione di una penalità inflitta in esecuzione della stessa sentenza della Corte - Autorità di cosa giudicata - Ricorso manifestamente infondato in diritto»))
(2016/C 326/47)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, J. de Oliveira e S. Nunes de Almeida, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Braga da Cruz e M. Heller, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione MARKT/A2/3523710 della Commissione, del 3 ottobre 2014, con cui si liquida la penalità dovuta dalla Repubblica portoghese per il periodo compreso tra il 10 e il 29 gennaio 2008, in esecuzione della sentenza del 10 gennaio 2008, Commissione/Portogallo (C-70/06, EU:C:2008:3).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
2)
La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
(1) GU C 65 del 23.2.2015.
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