20.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 222/20
Ordinanza del Tribunale del 20 aprile 2016 – Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia/Commissione
(Causa T-819/14) (1)
((«Ricorso di annullamento - Contratto riguardante il contributo finanziario dell’Unione a favore di un progetto che ha l’obiettivo di migliorare l’efficacia delle leggi per la lotta conto le discriminazioni (progetto GendeRace) - Nota di addebito - Atto non impugnabile - Atto che si inscrive in un contesto puramente contrattuale dal quale è inscindibile - Irricevibilità»))
(2016/C 222/24)
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: Fondatsia «Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia» (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: H. Hristev, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Di Paolo e V. Soloveytchik, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, dell’atto della Commissione contenuto nella lettera del 22 agosto 2014, con cui è annunciato il termine del procedimento di audit e la sospensione del recupero dell’importo a titolo di danni nel contesto di una convenzione di sovvenzione a sostegno di un progetto e, dall’altro, della nota di addebito allegata a detto atto ed emessa dalla Commissione al fine di recuperare l’importo di 34 070,16 euro versato alla ricorrente nel contesto del medesimo progetto.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 89 del 16.3.2015.
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