SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
18 ottobre 2016 ( *1 )
«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Adeguamento delle conclusioni — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Errore manifesto di valutazione — Modulazione nel tempo degli effetti dell’annullamento»
Nella causa T‑418/14,
Sina Bank, con sede a Teheran (Iran), rappresentata da B. Mettetal e C. Wucher‑North, avvocati,
ricorrente,
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da B. Driessen e D. Gicheva, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto una domanda presentata ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da una parte, della decisione del Consiglio, quale risultante dall’avviso del 15 marzo 2014 all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2014, C 77, pag. 1), di mantenere l’iscrizione del nome della ricorrente nell’elenco contenuto nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39), come modificata dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010 (GU 2010, L 281, pag. 81), e nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1), e, d’altra parte, della decisione 2014/776/PESC del Consiglio, del 7 novembre 2014, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2014, L 325, pag. 19), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2014 del Consiglio, del 7 novembre 2014, che attua il regolamento n. 267/2012 (GU 2014, L 325, pag. 3), della decisione (PESC) 2015/1008 del Consiglio, del 25 giugno 2015, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2015, L 161, pag. 19), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1001 del Consiglio, del 25 giugno 2015, che attua il regolamento n. 267/2012 (GU 2015, L 161, pag. 1), nella parte in cui tali atti hanno mantenuto il nome della ricorrente nell’elenco contenuto nell’allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, e nell’allegato IX del regolamento n. 267/2012,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto da H. Kanninen, presidente, I. Pelikánová (relatore) e E. Buttigieg, giudici,
cancelliere: M. Junius, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 aprile 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1. Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran
1
La presente causa si inserisce nel contesto delle misure restrittive adottate per fare pressione sulla Repubblica islamica dell’Iran affinché quest’ultima metta fine alle attività nucleari che presentano un rischio di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari (in prosieguo: la «proliferazione nucleare»).
2. Misure restrittive riguardanti la ricorrente
2
La ricorrente, Sina Bank, è una banca iraniana, registrata come società per azioni di diritto pubblico.
3
Il 26 luglio 2010, il nome della ricorrente è stato inserito nell’elenco contenuto nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39).
4
Di conseguenza, il nome della ricorrente è stato inserito anche nell’elenco che figura nell’allegato V del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2007, L 103, pag. 1). Tale ultimo inserimento ha avuto effetto dalla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 423/2007 (GU 2010, L 195, pag. 25), nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, vale a dire dal 27 luglio 2010. Esso ha avuto come effetto il congelamento dei capitali e delle risorse economiche (in prosieguo: il «congelamento dei capitali») della ricorrente.
5
L’inserimento del nome della ricorrente nell’elenco contenuto nell’allegato II della decisione 2010/413 e nell’allegato V del regolamento n. 423/2007 si fondava sui seguenti motivi:
«Tale banca è legata da vicino agli interessi del “Daftar” (ufficio della Guida [della rivoluzione islamica], ossia un’amministrazione che conta circa 500 collaboratori). Essa contribuisce quindi al finanziamento degli interessi strategici del regime».
6
Con lettera del 27 luglio 2010, il Consiglio dell’Unione europea ha informato la ricorrente dell’inserimento del suo nome nell’elenco contenuto nell’allegato II della decisione 2010/413 e nell’allegato V del regolamento n. 423/2007. Una copia di questi ultimi atti era allegata a tale lettera.
7
Con lettera dell’8 settembre 2010, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni circa l’inserimento in questione e ha invitato il Consiglio a riconsiderarlo.
8
Dopo aver sottoposto a riesame la situazione della ricorrente, il Consiglio ha mantenuto l’inserimento del nome di quest’ultima nell’elenco contenuto nell’allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010 (GU 2010, L 281, pag. 81), con effetto dal giorno stesso.
9
Con l’adozione del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1), il nome della ricorrente è stato inserito, per gli stessi motivi già indicati al precedente punto 5, nell’elenco contenuto nell’allegato VIII di detto regolamento, con effetto dal 27 ottobre 2010.
10
Con lettera del 28 ottobre 2010, notificata alla ricorrente il 5 dicembre 2010, il Consiglio ha comunicato a quest’ultima che, a seguito di riesame della sua situazione alla luce delle osservazioni contenute nella sua lettera dell’8 settembre 2010, essa doveva restare soggetta alle misure restrittive.
11
Con lettere del 6 e del 20 dicembre 2010, la ricorrente ha contestato, tramite i suoi avvocati, il mantenimento della misura di congelamento dei capitali adottata nei suoi confronti. Ai fini dell’esercizio dei diritti di difesa della ricorrente, gli avvocati hanno chiesto al Consiglio di dare loro accesso al fascicolo e di comunicare loro gli elementi che giustificano il mantenimento della misura adottata.
12
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 gennaio 2011, la ricorrente ha introdotto un ricorso volto, in sostanza, all’annullamento dell’allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, e dell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010, nella parte in cui questi la riguardavano. Tale ricorso è stato iscritto a ruolo presso la cancelleria del Tribunale con il numero T‑15/11.
13
Con lettera del 22 febbraio 2011, il Consiglio ha comunicato agli avvocati della ricorrente il documento recante il numero 6724/11, contenente gli elementi del fascicolo a sostegno dei motivi citati al precedente punto 5.
14
Con lettera del 18 luglio 2011, la ricorrente ha nuovamente contestato il mantenimento della misura di congelamento dei capitali adottata nei suoi confronti.
15
In seguito a riesame della situazione della ricorrente, il Consiglio ha mantenuto l’inserimento del nome di quest’ultima nell’elenco contenuto nell’allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, e nell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010, con effetto, rispettivamente, dal 1o dicembre 2011, giorno dell’adozione della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2011, L 319, pag. 71), e dal 2 dicembre 2011, giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU 2011, L 319, pag. 11).
16
Con lettera del 5 dicembre 2011, notificata il giorno stesso alla ricorrente, il Consiglio ha informato quest’ultima che essa doveva restare soggetta a misure restrittive. In tale lettera, il Consiglio ha rilevato che «seppure circa il 36% delle azioni della [ricorrente] [erano] state vendute mediante offerta pubblica, il principale azionista rimane[va] la Fondazione [Mostazafan], che [era] un organismo pubblico che rendeva conto alla Guida» e che «[esso] resta[va], di conseguenza, dell’opinione che [la ricorrente era] legata da vicino agli interessi del “Daftar” (ufficio della Guida) e contribui(va), in tal modo, a finanziare gli interessi strategici del regime».
17
Con lettera del 23 gennaio 2012, la ricorrente ha contestato nuovamente, tramite i suoi avvocati, il mantenimento della misura di congelamento dei capitali adottata nei suoi confronti. Ai fini dell’esercizio dei diritti di difesa della ricorrente, gli avvocati hanno chiesto al Consiglio di dare loro accesso al fascicolo e di comunicare loro gli elementi che giustificavano la decisione di mantenere la misura adottata.
18
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 febbraio 2012, la ricorrente ha introdotto un ricorso volto, in sostanza, ad ottenere l’annullamento, in primo luogo, della decisione 2011/783 e del regolamento d’esecuzione n. 1245/2011, nei limiti in cui questi atti avevano confermato, a seguito di riesame, l’inserimento del suo nome nell’elenco contenuto, rispettivamente, nell’allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, e nell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010, e, in secondo luogo, dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 nonché dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413, nella parte in cui tali disposizioni la riguardavano. La causa è stata iscritta a ruolo presso la cancelleria del Tribunale con il numero T‑67/12.
19
Con l’adozione del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1), il nome della ricorrente è stato inserito, per gli stessi motivi già indicati al precedente punto 5, nell’elenco contenuto nell’allegato IX di detto regolamento, con effetto dal 24 marzo 2012.
20
Con sentenza dell’11 dicembre 2012, Sina Bank/Consiglio (T‑15/11, EU:T:2012:661), il Tribunale ha annullato l’allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, e l’allegato VIII del regolamento n. 961/2010, nella parte in cui essi riguardavano la ricorrente. Tuttavia, ha mantenuto gli effetti dell’allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, nei confronti della ricorrente fino al momento in cui avrebbe prodotto effetti l’annullamento dell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010, nella parte in cui esso riguardava la ricorrente. Non essendo stata impugnata, la sentenza dell’11 dicembre 2012, Sina Bank/Consiglio (T‑15/11, EU:T:2012:661), è diventata definitiva ed è passata in giudicato.
21
Il 15 marzo 2014, il Consiglio ha pubblicato un avviso all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2010/413 e al regolamento n. 267/2012 (GU 2014, C 77, pag. 1), dando atto della sua decisione, presa a seguito di riesame, di continuare ad applicare le misure restrittive previste dalla decisione 2010/413 e dal regolamento n. 267/2012 alle persone e alle entità i cui nomi erano iscritti nell’elenco contenuto nell’allegato II di quest’ultima decisione e nell’allegato IX di quest’ultimo regolamento.
22
Con lettera del 14 aprile 2014, la ricorrente ha contestato nuovamente dinanzi al Consiglio il mantenimento della misura di congelamento dei capitali adottata nei suoi confronti.
Fatti posteriori all’introduzione del presente ricorso
23
Con sentenza del 4 giugno 2014, Sina Bank/Consiglio (T‑67/12, non pubblicata, EU:T:2014:348), il Tribunale, da una parte, ha respinto il ricorso dinanzi ad esso in quanto proposto dinanzi ad un giudice incompetente a conoscerne, nella parte in cui era diretto all’annullamento dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413, e in quanto irricevibile, nella parte in cui era diretto all’annullamento dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010, e, dall’altra parte, ha annullato la decisione 2011/783 e il regolamento di esecuzione n. 1245/2011, nella parte in cui tali atti avevano mantenuto, a seguito di riesame, l’inserimento del nome della ricorrente nell’elenco contenuto nell’allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, e nell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010. Non essendo stata impugnata, la sentenza del 4 giugno 2014, Sina Bank/Consiglio (T‑67/12, non pubblicata, EU:T:2014:348), è divenuta definitiva ed è passata in giudicato.
24
Con e‑mail del 1o settembre 2014, il Consiglio ha segnalato agli avvocati della ricorrente, a seguito di riesame della situazione di quest’ultima, la sua decisione di mantenere l’inserimento del suo nome nell’elenco contenuto nell’allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, e nell’allegato IX del regolamento n. 267/2012 (in prosieguo: l’«elenco controverso»), per i seguenti motivi:
«La Sina Bank è controllata dalla Mostazafan Foundation, importante entità parastatale iraniana direttamente controllata dalla Guida (...) e che possiede l’84% delle azioni della Sina Bank. Essa offre servizi finanziari alla Mostazafan Foundation e al suo gruppo di unità e società controllate. Di conseguenza, la Sina Bank fornisce sostegno finanziario al governo dell’Iran attraverso la Mostazafan Foundation».
25
Il Consiglio ha trasmesso, allegati a tale messaggio, i documenti recanti il numero di riferimento MD RELEX da 169 a 174/14, contenenti gli elementi del fascicolo a sostegno dei motivi citati al precedente punto 24.
26
Con lettera del 17 settembre 2014, la ricorrente ha contestato il fatto che fosse mantenuta la misura di congelamento dei capitali presa a suo carico. In particolare, essa ha contestato la percentuale della partecipazione al suo capitale detenuta dalla Mostazafan Foundation della Repubblica islamica dell’Iran (in prosieguo: la «Fondazione»).
27
Con decisione 2014/776/PESC del Consiglio, del 7 novembre 2014, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2014, L 325, pag. 19), i motivi dell’inserimento del nome della ricorrente nell’elenco contenuto nell’allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, sono stati modificati come indicato al precedente punto 24, con effetto dall’8 novembre 2014.
28
Di conseguenza, con regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2014 del Consiglio, del 7 novembre 2014, che attua il regolamento n. 267/2012 (GU 2014, L 325, pag. 3), anche i motivi dell’inserimento del nome della ricorrente nell’elenco contenuto nell’allegato IX del regolamento n. 267/2012 sono stati modificati nel senso indicato al precedente punto 24, con effetto dall’8 novembre 2014.
29
Con lettera notificata alla ricorrente il 10 novembre 2014, il Consiglio ha indicato che quest’ultima doveva restare soggetta alle misure restrittive per i motivi citati al precedente punto 24. Ha aggiunto che l’affermazione della ricorrente, contenuta nella lettera del 17 settembre 2014, secondo la quale la percentuale della partecipazione della Fondazione al suo capitale sarebbe passata, dopo il marzo 2011, dall’80% al 63,52%, non era dimostrata ed era, inoltre, contraddetta dai bilanci della Fondazione per l’esercizio 2012, in base ai quali la partecipazione della Fondazione al capitale della ricorrente era sempre dell’84% nel marzo 2012.
30
Con lettera del 15 gennaio 2015, la ricorrente ha contestato il mantenimento della misura di congelamento dei capitali adottata nei suoi confronti. Ha richiamato le sue domande di accesso integrale al fascicolo e a tutti i documenti che giustificavano detta misura.
31
Con decisione (PESC) 2015/1008 del Consiglio, del 25 giugno 2015, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2015, L 161, pag. 19), e con regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1001 del Consiglio, del 25 giugno 2015, che attua il regolamento n. 267/2012 (GU 2015, L 161, pag. 1), il Consiglio ha, a seguito di riesame, mantenuto l’inserimento del nome della ricorrente nell’elenco controverso, per i motivi citati al precedente punto 24, con effetto dal 27 giugno 2015.
32
Con lettera ed e‑mail del 26 giugno 2015, il Consiglio ha informato gli avvocati della ricorrente che quest’ultima doveva restare soggetta a misure restrittive per i motivi citati al precedente punto 24.
33
Con lettera del 31 luglio 2015, la ricorrente ha contestato, tramite i suoi avvocati, il mantenimento della misura di congelamento dei capitali adottata nei suoi confronti e ha reiterato le sue domande di accesso integrale al fascicolo e a tutti i documenti che giustificavano la misura adottata.
Procedimento e conclusioni delle parti
34
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 maggio 2014, la ricorrente proponeva il presente ricorso, volto all’annullamento della decisione del Consiglio, quale risultante dall’avviso pubblicato il 15 marzo 2014, di mantenere l’inserimento del suo nome nell’elenco controverso (in prosieguo: la «decisione controversa») e dell’allegato IX del regolamento n. 267/2012, nella parte in cui esso la riguarda.
35
Il 2 settembre 2014, il Consiglio depositava un controricorso.
36
Il 22 ottobre 2014, la ricorrente depositava una replica.
37
Il 4 dicembre 2014, il Consiglio depositava una controreplica.
38
Il 16 gennaio 2015, la ricorrente depositava presso la cancelleria del Tribunale una prima memoria in cui adattava le sue conclusioni, affinché quest’ultime si estendessero anche alla decisione 2014/776 e al regolamento di esecuzione n. 1202/2014, nella parte in cui tali atti avevano mantenuto l’inserimento del suo nome nell’elenco controverso.
39
Il 9 febbraio 2015, il Consiglio depositava le sue osservazioni sul primo adattamento delle conclusioni del presente ricorso.
40
Il 20 settembre 2015, la ricorrente depositava presso la cancelleria del Tribunale una seconda memoria in cui adattava le sue conclusioni, affinché quest’ultime si estendessero anche alla decisione 2015/1008 e al regolamento di esecuzione n. 2015/1001, nella parte in cui tali atti avevano mantenuto l’inserimento del suo nome nell’elenco controverso.
41
Il 4 novembre 2015, il Consiglio depositava le sue osservazioni sul secondo adattamento delle conclusioni del presente ricorso.
42
Su proposta del giudice relatore, il Tribunale decideva di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89, paragrafo 3, lettere a), b) e d), del suo regolamento di procedura, invitava le parti a rispondere a taluni quesiti e a fornire taluni documenti. Le parti ottemperavano a tali richieste nei termini stabiliti.
43
Le parti svolgevano le loro difese e rispondevano ai quesiti orali del Tribunale all’udienza dell’8 aprile 2016.
44
Nel ricorso e nelle memorie in cui adatta le sue conclusioni, la ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione controversa e l’allegato IX del regolamento n. 267/2012, nella parte in cui la riguarda;
—
annullare la decisione 2014/776 e il regolamento di esecuzione n. 1202/2014, nella parte in cui tali atti hanno mantenuto l’inserimento del suo nome nell’elenco controverso;
—
annullare la decisione 2015/1008 e il regolamento di esecuzione n. 2015/1001 (in prosieguo, congiuntamente alla decisione 2014/776 e al regolamento di esecuzione n. 1202/2014: gli «atti controversi»), nella parte in cui tali atti hanno mantenuto l’inserimento del suo nome nell’elenco controverso;
—
condannare il Consiglio alle spese.
45
Il Consiglio chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
—
respingere in quanto irricevibili il primo capo delle conclusioni, laddove vertente sull’annullamento dell’allegato IX del regolamento n. 267/2012 nella parte in cui quest’ultimo riguarda la ricorrente, e il terzo capo delle conclusioni;
—
respingere il resto del ricorso in quanto infondato;
—
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
1. Sulla ricevibilità
Sulla ricevibilità del primo capo delle conclusioni, laddove vertente sull’annullamento dell’allegato IX del regolamento n. 267/2012 nella parte in cui quest’ultimo riguarda la ricorrente
46
Il Consiglio chiede che venga respinto, in quanto irricevibile, il primo capo delle conclusioni, laddove vertente sull’annullamento dell’allegato IX del regolamento n. 267/2012 nella parte in cui riguarda la ricorrente. Il regolamento n. 267/2012 sarebbe stato adottato il 23 marzo 2012. Sarebbe stato pubblicato e sarebbe entrato in vigore il 24 marzo 2012. Il capo delle conclusioni in oggetto, contenuto nel ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 maggio 2014 (punto 34 supra), sarebbe stato quindi introdotto ben oltre il termine previsto dall’articolo 263 TFUE.
47
La ricorrente chiede il rigetto della presente eccezione di irricevibilità. Essa ritiene che sia ricevibile la domanda di annullamento sia della decisione controversa sia dell’allegato IX del regolamento n. 267/2012, nella parte in cui vi è mantenuto l’inserimento del suo nome, ai sensi della decisione controversa e malgrado la pronuncia della sentenza dell’11 dicembre 2012, Sina Bank/Consiglio (T‑15/11, EU:T:2012:661).
48
A tale riguardo, innanzitutto, occorre constatare che le conclusioni del presente ricorso volte all’annullamento dell’allegato IX del regolamento n. 267/2012, nella parte in cui riguarda la ricorrente, sono, in sostanza, identiche a quelle volte direttamente all’annullamento della decisione controversa, vale a dire della decisione del Consiglio, quale risultante dall’avviso pubblicato il 15 marzo 2014, di mantenere l’inserimento del nome della ricorrente nell’elenco controverso. Sia l’una che l’altra, infatti, riguardano in sostanza lo stesso atto, vale a dire quello con cui, come già indicato nell’avviso pubblicato il 15 marzo 2014, il Consiglio ha deciso, a seguito di riesame, di mantenere l’inserimento del nome della ricorrente nell’elenco controverso.
49
Occorre osservare, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 275, secondo comma, TFUE e dell’articolo 263, quarto e sesto comma, TFUE, la ricorrente è legittimata ad agire per l’annullamento della decisione di mantenere, a seguito di riesame, l’inserimento del suo nome nell’elenco controverso, il quale è all’origine del mantenimento delle misure restrittive adottate nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2012, Sina Bank/Consiglio, T‑15/11, EU:T:2012:661, punti 34 e 38).
50
Occorre, infine, ricordare che, secondo la giurisprudenza, il termine per la proposizione di un ricorso di annullamento contro gli atti che prevedono misure restrittive individuali ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, decorre, per ciascuna delle persone e delle entità interessate, dalla data della comunicazione che deve essere fatta di tali atti (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio, da C‑478/11 P a C‑482/11 P, EU:C:2013:258, punto 59).
51
Nel caso in cui l’indirizzo della persona o dell’entità interessata da un atto che prevede misure restrittive sia noto al Consiglio, quest’ultimo è tenuto a effettuare una comunicazione individuale dell’atto in oggetto a tale indirizzo (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Consiglio, C‑548/09 P, EU:C:2011:735, punti da 47 a 52). Risulta dalla giurisprudenza che, poiché il termine per un ricorso decorre dalla data della notifica dell’atto che prevede misure restrittive, tale termine non può cominciare a decorrere, nei confronti della persona o dell’entità interessata da tale atto e il cui indirizzo è noto al Consiglio, fintanto che l’atto in oggetto non gli è stato validamente comunicato a detto indirizzo (v., in tal senso, sentenze del 6 settembre 2013, Bank Melli Iran/Consiglio, T‑35/10 e T‑7/11, EU:T:2013:397, punti 57 e 59, e del 5 novembre 2014, Mayaleh/Consiglio, T‑307/12 e T‑408/13, EU:T:2014:926, punto 66).
52
Nel caso di specie, risulta dagli elementi del fascicolo, segnatamente dall’allegato IX del regolamento n. 267/2012, che al Consiglio era noto l’indirizzo esatto della ricorrente. Questi era quindi tenuto a comunicarle individualmente la decisione controversa. Orbene, il Consiglio si è limitato a pubblicare un avviso sulla Gazzetta ufficiale, di modo che, poiché il termine decorre a partire dalla data di notifica dell’atto, quest’ultimo non ha potuto cominciare a decorrere.
53
In considerazione dell’insieme degli elementi esposti precedentemente, occorre constatare, da una parte, che le conclusioni del presente ricorso volte all’annullamento dell’allegato IX del regolamento n. 267/2012, nella parte in cui concerne la ricorrente, non hanno portata autonoma rispetto a quelle volte all’annullamento della decisione controversa, con le quali esse coincidono, e d’altra parte, che l’eccezione d’irricevibilità basata sul carattere tardivo del presente ricorso, nella parte in cui quest’ultimo è diretto all’annullamento della decisione controversa, è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Sulla ricevibilità del terzo capo delle conclusioni
54
Il Consiglio chiede che venga respinto, in quanto irricevibile, il terzo capo delle conclusioni, volto all’annullamento della decisione 2015/1008 e del regolamento d’esecuzione 2015/1001, nella parte in cui tali atti hanno mantenuto l’inserimento del nome della ricorrente nell’elenco controverso. Risulterebbe dalla lettera del 31 luglio 2015 (punto 33 supra) che effettivamente la ricorrente si sarebbe vista notificare gli atti in questione tramite i suoi avvocati. Certi termini della lettera del 6 dicembre 2010 (punto 11 supra) permetterebbero, inoltre, di suppore la sussistenza di un accordo, ai sensi della giurisprudenza risultante dalla sentenza del 5 novembre 2014, Mayaleh/Consiglio (T‑307/12 e T‑408/13, EU:T:2014:926, punto 74), intervenuto con la ricorrente, in base al quale le comunicazioni ad essa si effettuano attraverso i suoi avvocati. La notifica della decisione 2015/1008 e del regolamento d’esecuzione 2015/1001 agli avvocati della ricorrente il 26 giugno 2015 (punto 32 supra) avrebbe fatto decorrere il termine per proporre un ricorso avverso detti atti, il quale sarebbe scaduto il 5 settembre 2015. Il terzo capo delle conclusioni, di cui alla seconda memoria che ha adattato le conclusioni, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 20 settembre 2015 (punto 40 supra), sarebbe dunque stato introdotto tardivamente.
55
La ricorrente chiede che la presente eccezione di irricevibilità venga respinta come infondata.
56
A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza ben consolidata, la presentazione delle domande di adattamento delle conclusioni è sottoposta all’esigenza di rispettare il termine per proporre un ricorso previsto dall’articolo 263, sesto comma, TFUE (v., in tal senso, sentenze del 6 settembre 2013, Bank Melli Iran/Consiglio, T‑35/10 e T‑7/11, EU:T:2013:397, punto 55, e del 16 settembre 2013, Bank Kargoshaei e a./Consiglio, T‑8/11, non pubblicata, EU:T:2013:470, punto 40).
57
Per far decorrere tale termine di ricorso nei confronti della ricorrente, il Consiglio doveva, in quanto gli era noto l’indirizzo della ricorrente, notificarle individualmente la decisione 2015/1008 e il regolamento d’esecuzione 2015/1001 (v. punto 51 supra).
58
Nel caso di specie, il Consiglio ha proceduto alla comunicazione della decisione 2015/1008 e del regolamento d’esecuzione 2015/1001 alla ricorrente, tramite i suoi avvocati, per lettera ed e‑mail del 26 giugno 2015 (punto 32 supra).
59
In risposta ad una domanda scritta del Tribunale (punto 42 supra), il Consiglio ha prodotto una ricevuta postale, che attesta che la lettera del 26 giugno 2015 è pervenuta agli avvocati della ricorrente il 1o luglio 2015.
60
Tuttavia, occorre ricordare che l’articolo 263, sesto comma, TFUE si riferisce alla «notificazione [dell’atto] al ricorrente» e non alla notificazione dell’atto al rappresentante di quest’ultimo. Ne risulta che, nel caso in cui un atto debba essere notificato affinché cominci a decorrere il termine per proporre ricorso, la notifica deve, in linea di principio, essere indirizzata al destinatario di tale atto e non agli avvocati che lo rappresentano. Infatti, secondo la giurisprudenza, la notifica al rappresentante di un ricorrente ha valore di notifica al destinatario solo nei casi in cui una tale forma di notifica è espressamente prevista dalla normativa applicabile o da un accordo fra le parti (v., in tal senso, ordinanza dell’8 luglio 2009, Thoss/Corte dei conti, T‑545/08, non pubblicata, EU:T:2009:260, punti 41 e 42; sentenze dell’11 luglio 2013, BVGD/Commissione, T‑104/07 e T‑339/08, non pubblicata, EU:T:2013:366, punto 146, e del 5 novembre 2014, Mayaleh/Consiglio, T‑307/12 e T‑408/13, EU:T:2014:926, punto 74).
61
Nel caso di specie, la normativa applicabile, vale a dire l’articolo 24, paragrafo 3, della decisione 2010/413 e l’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento n. 267/2012, non fa alcun riferimento esplicito alla possibilità di notificare le misure restrittive adottate nei confronti di una persona o di un’entità al rappresentante di quest’ultima, ma dispone espressamente che, nel caso in cui sia noto l’indirizzo della persona o dell’entità interessata, la decisione di applicare nei suoi confronti misure restrittive le deve essere comunicata direttamente. La decisione 2015/1008 e il regolamento d’esecuzione 2015/1001 dovevano dunque essere notificati direttamente alla ricorrente, di cui il Consiglio conosceva l’indirizzo (punto 52 supra).
62
D’altronde, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale (punto 42 supra) e durante l’udienza, la ricorrente ha contestato il fatto che tra essa e il Consiglio fosse intervenuto un accordo in base al quale tutte le decisioni di applicarle misure restrittive le sarebbero state notificate all’indirizzo dei suoi avvocati e, quindi, tramite questi ultimi. Gli elementi del fascicolo, di fatto, non permettono di concludere che un siffatto accordo sia intervenuto tra la ricorrente e il Consiglio. Certamente risulta dal fascicolo che, alla lettera del Consiglio del 28 ottobre 2010 (punto 10 supra), indirizzata direttamente alla ricorrente, sono gli avvocati di quest’ultima che hanno risposto, con le lettere del 6 e del 20 dicembre 2010 (punto 11 supra), le quali riportavano in calce il loro indirizzo professionale e invitavano il Consiglio a dare loro accesso al fascicolo e a comunicare loro gli elementi a sostegno della decisione di applicare misure restrittive alla loro cliente, e che è facendo riferimento a queste ultime lettere che il Consiglio ha successivamente indirizzato direttamente la lettera del 22 febbraio 2011 (punto 13 supra) agli avvocati della ricorrente. Se è vero che tale scambio di lettere attesta il fatto che la ricorrente si è rivolta al Consiglio attraverso i suoi avvocati e che questi ultimi hanno chiesto l’accesso al fascicolo o la comunicazione di taluni documenti, da ciò non si evince tuttavia che la ricorrente abbia autorizzato il Consiglio, in deroga a quanto previsto dalla normativa applicabile (v. punto 61 supra), a comunicare con essa in maniera anche indiretta, tramite i suoi avvocati. Risulta segnatamente dalla lettera del 18 luglio 2011 (punto 14 supra) e dalla lettera del 5 dicembre 2011 (punto 16 supra) che, in certe occasioni, la ricorrente e il Consiglio hanno continuato a comunicare direttamente tra loro. Si evince tra l’altro dalle lettere del 15 gennaio e del 31 luglio 2015 (punti 30 e 33 supra) che la ricorrente desiderava che i documenti rilevanti presenti nel fascicolo del Consiglio le fossero comunicati direttamente. Di conseguenza, occorre constatare che la ricorrente non ha concluso alcun accordo con il Consiglio affinché gli atti in questione le fossero notificati all’indirizzo dei suoi avvocati e, quindi, tramite questi ultimi.
63
Ne deriva che, nelle circostanze di specie, la comunicazione effettiva degli atti in questione agli avvocati della ricorrente non equivaleva a una comunicazione e, dunque, a una notifica di tali atti alla ricorrente stessa.
64
Alla luce degli elementi precedentemente esposti, si deve concludere che il presente ricorso è ricevibile nella sua integralità.
2. Nel merito
65
A sostegno del presente ricorso, la ricorrente deduce due motivi di ricorso vertenti, rispettivamente, il primo, su una violazione dell’obbligo di motivazione, del principio del rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e, il secondo, su un errore manifesto di valutazione.
Sul primo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, del principio del rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva
66
La ricorrente contesta al Consiglio di avere violato, adottando la decisione controversa (punto 34 supra) e gli atti controversi (punto 44, terzo trattino, supra) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati»), l’obbligo di motivazione, il principio del rispetto dei diritti della difesa e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, come interpretati dal giudice dell’Unione europea e dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, dato che non le ha comunicato né i motivi specifici né gli elementi di prova e i documenti che avrebbero giustificato il mantenimento, a seguito di riesame, dell’inserimento del suo nome nell’elenco controverso. La ricorrente sostiene che, secondo la giurisprudenza, l’assenza di motivazione è una violazione delle forme ad substantiam che non può essere sanata per il semplice fatto che l’interessato abbia appreso i motivi alla base della decisione adottata nei suoi confronti nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione. Gli unici motivi che le sarebbero stati comunicati, prima dell’introduzione del presente ricorso, sarebbero quelli citati al precedente punto 5. Come riconosciuto nella sentenza dell’11 dicembre 2012, Sina Bank/Consiglio (T‑15/11, EU:T:2012:661), tale motivazione sarebbe insufficiente, in quanto troppo laconica e generica. Inoltre, non le sarebbe stato fornito nessun elemento di prova circa i suoi presunti legami con il «Daftar» e circa un eventuale suo contributo al finanziamento degli «interessi strategici del regime», i quali, tra l’altro, non sarebbero stati neppure identificati. In ogni caso, la motivazione comunicata sarebbe erronea, poiché, da una parte, non sussisterebbe alcuna prova che essa sia ancora controllata dalla Fondazione o controllata dal «Daftar» o collegata a quest’ultimo e, dall’altra parte, essa finanzierebbe quasi esclusivamente privati e società a capitale privato, e molto poco il governo o gli enti pubblici. I motivi supplementari riportati nella lettera del 5 dicembre 2011 (punto 16 supra) non fornirebbero una motivazione sufficiente agli atti controversi. Il Consiglio si limiterebbe ad indicarvi che essa avrebbe come azionario di maggioranza la Fondazione, senza precisare quali sarebbero gli «interessi strategici del regime» ch’essa avrebbe finanziato, né quali disposizioni precise della decisione 2010/413 e del regolamento n. 267/2012 avrebbero giustificato il mantenimento del suo nome nell’elenco controverso. Malgrado le sue richieste in tal senso, il Consiglio non le avrebbe fornito alcuna indicazione dettagliata sui motivi del mantenimento dell’iscrizione del suo nome nell’elenco controverso. Gli unici elementi che le sarebbero stati comunicati o dei quali esso si sarebbe servito non fornirebbero la prova di quanto sostenuto negli atti impugnati. L’assenza di elementi specifici e concreti nella motivazione degli atti impugnati non le permetterebbe di comprenderne la portata e così arrecherebbe pregiudizio all’esercizio dei suoi diritti della difesa e del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
67
Il Consiglio respinge gli argomenti della ricorrente e chiede che il primo motivo di ricorso venga respinto.
Sulla violazione dell’obbligo di motivazione
68
Secondo costante giurisprudenza, l’obbligo di motivare un atto che arreca pregiudizio, che costituisce un corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa, ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per sapere se l’atto sia fondato oppure se sia eventualmente inficiato da un vizio che consente di contestarne la validità dinanzi al giudice dell’Unione e, dall’altro, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo controllo di legittimità dell’atto stesso (v. sentenza del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).
69
La motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, onde consentire all’interessato di conoscere le ragioni dei provvedimenti adottati e al giudice competente di esercitare il suo controllo (v. sentenza del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).
70
Nel caso di un atto del Consiglio che impone misure restrittive, la motivazione deve identificare le ragioni specifiche e concrete per cui il Consiglio considera, nell’esercizio del suo potere discrezionale, che l’interessato debba essere oggetto di una misura siffatta (v. sentenza del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, punto 52).
71
L’articolo 24, paragrafo 3, della decisione 2010/413 e l’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento n. 267/2012 impongono anch’essi al Consiglio di fornire le ragioni individuali e specifiche per le misure restrittive adottate a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della medesima decisione e dell’articolo 23, paragrafo 2. lettera a), e paragrafo 3, del medesimo regolamento e di renderle note alle persone e alle entità interessate (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Consiglio, C‑548/09 P, EU:C:2011:735, punto 48). Secondo la giurisprudenza, il Consiglio in linea di principio deve adempiere l’obbligo di motivazione effettuando una comunicazione individuale, in quanto la sola pubblicazione nella Gazzetta ufficiale non sarebbe sufficiente (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2013, Makhlouf/Consiglio, T‑383/11, EU:T:2013:431, punti 47 e 48; v. anche, in tal senso e per analogia, sentenza del 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Consiglio, C‑548/09 P, EU:C:2011:735, punto 52).
72
La motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE nonché dall’articolo 24, paragrafo 3, della decisione 2010/413 e dall’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento n. 267/2012 deve essere adattata alle disposizioni in forza delle quali le misure restrittive sono state adottate. La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari o altre persone interessate direttamente e individualmente dall’atto possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v. sentenza del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).
73
In particolare, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v. sentenza del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).
– Sulla decisione controversa
74
Risulta dai documenti del fascicolo citati ai precedenti punti 15 e 16 che la decisione controversa si basa sia sulla motivazione iniziale esposta al precedente punto 5 sia sulla motivazione complementare, notificata alla ricorrente con la lettera del 5 dicembre 2011, esposta al precedente punto 16.
75
La motivazione citata ai precedenti punti 5 e 16 tendeva, nel suo complesso, chiaramente ad applicare alla ricorrente, da una parte, il criterio del «controllo» da parte di una persona o di un’entità riconosciuta come partecipante, direttamente associata o fonte di sostegno alla proliferazione nucleare, enunciato all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e all’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 267/2012 e, dall’altra parte, il criterio del «sostegno alla proliferazione nucleare», enunciato nelle medesime norme (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2012, Sina Bank/Consiglio, T‑15/11, EU:T:2012:661, punto 70).
76
Nella parte in cui la decisione impugnata applica alla ricorrente il criterio del «controllo», essa si basa sulla motivazione iniziale e su quella supplementare che, come rilevato al punto 70 della sentenza del 4 giugno 2014, Sina Bank/Consiglio (T‑67/12, non pubblicata, EU:T:2014:348), era diretta chiaramente a completare la motivazione iniziale derivata dall’applicazione alla ricorrente del criterio del «controllo».
77
Dato che la motivazione iniziale citata al precedente punto 5 è già stata giudicata insufficiente al punto 82 della sentenza dell’11 dicembre 2012, Sina Bank/Consiglio (T‑15/11, EU:T:2012:661), la quale è passata in giudicato (punto 20 supra), resta da esaminare se la motivazione complementare citata al precedente punto 16 sia stata idonea, nel caso di specie, a completarla in modo da rispettare, in definitiva, le esigenze di motivazione per l’adozione della decisione controversa. Nella sentenza dell’11 dicembre 2012, Sina Bank/Consiglio (T‑15/11, EU:T:2012:661, punti da 72 a 79), il Tribunale non ha avuto occasione di pronunciarsi su quest’ultima questione, poiché si è limitato a constatare che nei limiti in cui, negli atti impugnati dinanzi ad esso in quella sede, il Consiglio si era basato su tale motivazione complementare, che era stata comunicata alla ricorrente dopo l’adozione di detti atti, esso aveva violato il principio del rispetto del diritto della difesa e, in particolare, il diritto della ricorrente ad essere previamente sentita.
78
Nel caso di specie, la motivazione complementare permette d’identificare le persone o le entità che, secondo il Consiglio, esercitano un «controllo» sulla ricorrente, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 267/2012, le quali non sono più identificate, come nella motivazione iniziale, nell’«ufficio della Guida», ma nella «Fondazione» e nella «Guida» stessa.
79
Inoltre, la motivazione complementare permette di comprendere le modalità con cui, secondo il Consiglio, la Guida e la Fondazione esercitavano, direttamente o indirettamente, un «controllo» sulla ricorrente, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 267/2012. Risulta in effetti da detta motivazione che si riteneva che la Fondazione controllasse direttamente la ricorrente, in ragione del fatto ch’essa restava il «principale azionista» di quest’ultima. Risulta, peraltro, da tale motivazione che la Guida è stata ritenuta controllare indirettamente la ricorrente, tramite la Fondazione, dato che «la Fondazione [era] un organismo pubblico che rendeva conto alla Guida».
80
Nelle circostanze del caso di specie, l’espressione «rendere conto», utilizzata dal Consiglio, rinvia in maniera sufficientemente comprensibile all’esercizio di un «controllo» della Guida sulla Fondazione, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 267/2012.
81
La motivazione complementare notificata alla ricorrente con la lettera del 5 dicembre 2011 era dunque sufficiente, nelle circostanze del caso di specie, per farle capire che la decisione controversa le applicava il criterio del «controllo» e si fondava, più precisamente, sulla circostanza ch’essa era controllata dalla Fondazione e, tramite quest’ultima, dalla Guida. Allo stesso modo, il Tribunale è in grado, sulla base di tale motivazione complementare, di verificare la fondatezza della decisione controversa, nella parte in cui essa applica alla ricorrente il criterio del «controllo».
82
Di conseguenza, in considerazione delle circostanze del caso di specie, si deve concludere che la decisione controversa, nella parte in cui applica alla ricorrente il criterio del «controllo», è stata adeguatamente motivata grazie alla motivazione complementare fornita dal Consiglio.
83
La decisione controversa, invece, non è motivata in modo sufficiente nella parte in cui essa applica alla ricorrente il criterio del «sostegno alla proliferazione nucleare». Infatti, la motivazione iniziale, citata al precedente punto 5, come modificata dalla motivazione complementare citata al precedente punto 16, si limita, in sostanza, a constatare che la ricorrente contribuirebbe al «finanziamento degli interessi strategici del regime», poiché il suo «principale azionista rimane[va] la Fondazione, che [era] un organismo pubblico che rendeva conto alla Guida».
84
Anche ammettendo che la proliferazione nucleare possa essere considerata come riconducibile agli «interessi strategici del regime», la motivazione della decisione controversa non permette di conoscere le ragioni specifiche e concrete in base alle quali il Consiglio ha ritenuto che la ricorrente contribuisse al finanziamento della proliferazione nucleare.
85
Anche supponendo, infatti, che si possa dedurre dai motivi che menzionano i vincoli di capitale esistenti tra la Fondazione e la ricorrente, come sostiene il Consiglio nelle sue memorie, che la ricorrente corrisponde ingenti dividendi e offre servizi finanziari alla Fondazione, ciò non toglie che detti motivi non forniscono alcuna spiegazione circa l’utilizzazione di dette somme o di detti servizi finanziari da parte della Fondazione o della Guida per contribuire alla proliferazione nucleare. Da una parte, non risulta dalla motivazione della decisione controversa che la Fondazione sarebbe, direttamente o indirettamente, implicata nella proliferazione nucleare, mentre tale implicazione non si può presumere nel caso di specie. Dall’altra parte, questa stessa motivazione non contiene alcun elemento a favore della tesi che i dividendi corrisposti o i servizi finanziari offerti dalla ricorrente alla Fondazione sarebbero o potrebbero essere utilizzati per contribuire, direttamente o indirettamente, alla proliferazione nucleare. Orbene, una tale utilizzazione non può essere presunta nel caso di specie.
86
Di conseguenza, si deve concludere che la decisione controversa, nella parte in cui applica alla ricorrente il criterio del «sostegno alla proliferazione nucleare», non è stata adeguatamente motivata.
87
Occorre dunque accogliere la censura vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, nella misura in cui è diretto all’annullamento della decisione controversa, nella parte in cui essa applica alla ricorrente il criterio del «sostegno alla proliferazione nucleare» (punto 86 supra), e respingere questa stessa censura nella misura in cui è diretta all’annullamento della decisione controversa, nella parte in cui quest’ultima applica alla ricorrente il criterio del «controllo» (punto 82 supra).
– Sugli atti controversi
88
Risulta dagli elementi del fascicolo citati ai precedenti punti 24, 27, 28, 31 e 32 che gli atti controversi si basano su una nuova motivazione, riportata al precedente punto 24.
89
Con tale nuova motivazione, il Consiglio ha ricordato, precisandoli, i legami esistenti tra la ricorrente, la Fondazione e la Guida, vale a dire che «[la ricorrente era] controllata dalla [Fondazione] (...), importante entità parastatale iraniana direttamente controllata dalla Guida (...) e che possiede l’84% di azioni della [ricorrente]». In aggiunta, aveva indicato che «[la ricorrente] offr[iva] servizi finanziari alla [Fondazione] (...) e al suo gruppo di unità e società», da cui ha dedotto che «[la ricorrente] forni[va] sostegno finanziario al governo dell’Iran attraverso la [Fondazione]».
90
Tali motivi tendevano manifestamente ad applicare alla ricorrente, da una parte, il criterio del «controllo» da parte di una persona o di un’entità riconosciuta come partecipante, direttamente associata o fonte di sostegno alla proliferazione nucleare, enunciato all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 267/2012 e, dall’altra parte, il criterio del «sostegno al governo iraniano», enunciato all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413 e all’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012. A quest’ultimo riguardo, gli atti controversi si basano dunque su un nuovo criterio rispetto alla decisione controversa (v. punto 75 supra).
91
La prima parte della motivazione esposta al precedente punto 89 era sufficiente, nel contesto del caso di specie, per far capire alla ricorrente che gli atti controversi le applicavano il criterio del «controllo» e si fondavano, più precisamente, sulla circostanza che, tramite la Fondazione, essa era controllata dalla Guida. Inoltre, il Tribunale è in grado, sulla base di tale motivazione, di verificare la fondatezza degli atti controversi, nella parte in cui essi applicano alla ricorrente il criterio del «controllo».
92
Per quanto riguarda la seconda parte della motivazione esposta al precedente punto 89, essa era sufficiente, nelle circostanze del caso di specie, a far capire alla ricorrente che gli atti controversi le applicavano anche il criterio del «sostegno al governo iraniano» e si fondavano, più precisamente, sulla circostanza che essa forniva servizi finanziari alla Fondazione e al suo gruppo di unità e società, la qual cosa, tenuto conto della natura parastatale della Fondazione e del controllo diretto esercitato dalla Guida su di essa, equivaleva indirettamente a fornire un sostegno di ordine finanziario al governo iraniano. Inoltre, il Tribunale è in grado, sulla base di tale motivazione, di verificare la fondatezza degli atti controversi, nella parte in cui essi applicano alla ricorrente il criterio del «sostegno al governo iraniano».
93
Di conseguenza, in considerazione delle circostanze del caso di specie, si deve concludere che gli atti controversi sono stati adeguatamente motivati e si deve, pertanto, respingere la censura vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, nella misura in cui è diretta all’annullamento detti atti.
94
Alla luce degli elementi precedentemente esposti, si deve accogliere la censura vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, nella misura in cui è diretta all’annullamento della decisione controversa, nella parte in cui essa applica alla ricorrente il criterio del «sostegno alla proliferazione nucleare» (punto 86 supra), e la si deve respingere quanto al resto (punti 87 e 93 supra).
Sulla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva
95
Il diritto fondamentale al rispetto dei diritti della difesa nel corso di un procedimento che precede l’adozione di una misura restrittiva è espressamente sancito all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, alla quale l’articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei Trattati (v. sentenza del 13 settembre 2013, Makhlouf/Consiglio, T‑383/11, EU:T:2013:431, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
96
Il principio del rispetto dei diritti della difesa esige, da un lato, che gli elementi posti a carico della persona o dell’entità interessata per fondare l’atto che le arreca pregiudizio le siano comunicati e, dall’altro, che la persona o l’entità interessata sia posta in condizione di far valere utilmente il suo punto di vista in merito a tali elementi (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2006, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran, T‑228/02, EU:T:2006:384, punto 93).
97
Nell’ambito dell’adozione di una decisione che mantiene il nome di una persona o di un’entità in un elenco di persone o entità soggette a misure restrittive, il Consiglio deve rispettare il diritto di tale persona o entità di essere previamente sentita qualora questi ammetta a suo carico nuovi elementi, vale a dire elementi che non figuravano nella decisione iniziale d’inserire il suo nome in detto elenco (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, punto 62, e del 13 settembre 2013, Makhlouf/Consiglio, T‑383/11, EU:T:2013:431, punti 42 e 43).
– Sulla decisione controversa
98
Il 5 dicembre 2011, il Consiglio ha comunicato individualmente alla ricorrente la motivazione complementare della decisione controversa, menzionata al precedente punto 16.
99
Per quanto riguarda l’applicazione alla ricorrente del criterio del «controllo», enunciato all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e all’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 267/2012, risulta dal precedente punto 82 che la motivazione della decisione controversa era sufficiente.
100
Peraltro, il Consiglio afferma di aver trasmesso alla ricorrente tutti i documenti sui quali si basava tale motivazione (punto 13 supra).
101
A differenza di quanto avvenuto nel caso degli atti annullati dalla sentenza dell’11 dicembre 2012, Sina Bank/Consiglio (T‑15/11, EU:T:2012:661, punti da 72 a 79) (punto 77 supra), la ricorrente ha quindi potuto contestare utilmente, nel caso della decisione controversa, la fondatezza della motivazione relativa all’applicazione ad essa del criterio del «controllo» e gli elementi ad essa sottesi, e ciò ancor prima dell’adozione di tale decisione, vale a dire nelle lettere del 23 gennaio 2012 (punto 17 supra) e del 14 aprile 2014 (punto 22 supra). Essa ha, inoltre, potuto effettivamente esercitare il suo diritto di ricorso circa la fondatezza della medesima motivazione, come attestato dal presente ricorso.
102
Invece, nella parte in cui la decisione controversa applica alla ricorrente il criterio del «sostegno alla proliferazione nucleare», risulta dal precedente punto 86 che la motivazione della decisione controversa non era sufficiente. Pertanto, la ricorrente non ha potuto, prima dell’introduzione del presente ricorso o nel corso di quest’ultimo, contestare utilmente o efficacemente la fondatezza dell’applicazione di tale criterio alla sua situazione.
103
Pertanto, occorre considerare che la decisione controversa, nella parte in cui applica alla ricorrente il criterio del «sostegno alla proliferazione nucleare», viola i diritti della difesa di quest’ultima nonché il suo diritto ad una protezione giurisdizionale effettiva, ma che essa non viola questi stessi diritti, nella misura in cui applica alla ricorrente il criterio del «controllo».
104
Si deve dunque accogliere la censura vertente su una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, nella misura in cui è diretta all’annullamento della decisione controversa, nella parte in cui essa applica alla ricorrente il criterio del «sostegno alla proliferazione nucleare», e respingerla per il resto, vale a dire nella misura in cui essa è diretta all’annullamento della decisione controversa, nella parte in cui quest’ultima applica alla ricorrente il criterio del «controllo».
– Sugli atti controversi
105
Il 1o settembre 2014, il Consiglio ha comunicato individualmente alla ricorrente la motivazione degli atti controversi, esposta al precedente punto 24.
106
Risulta dal precedente punto 93 che tale motivazione poteva essere considerata sufficiente, alla luce di quanto richiesto dalla giurisprudenza, per quanto riguarda l’applicazione alla ricorrente sia del criterio del «controllo», enunciato all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e all’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 267/2012, sia del criterio del «sostegno al governo iraniano», enunciato all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413 e all’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012.
107
Peraltro, il Consiglio afferma di aver trasmesso alla ricorrente tutti i documenti sui quali si basava tale motivazione (punto 25 supra).
108
La ricorrente ha potuto contestare tale motivazione e gli elementi ad essa sottesi ancor prima che gli atti controversi fossero adottati, segnatamente con le lettere del 17 settembre 2014 (punto 26 supra) e del 15 gennaio 2015 (punto 30 supra).
109
La ricorrente ha, inoltre, potuto esercitare effettivamente il suo diritto di ricorso obiettando in particolare, nell’ambito del presente ricorso, che essa «non sost[eneva] il governo finanziariamente più di quanto non fanno tutte le altre banche centrali nel mondo» e che «ancor meno apport[ava] il tipo di sostegno di cui agli atti impugnati, vale a dire il sostegno alle attività di proliferazione nucleare».
110
Pertanto, i diritti della difesa della ricorrente nonché il diritto di quest’ultima ad una tutela giurisdizionale effettiva sono stati pienamente rispettati all’adozione degli atti controversi.
111
Conseguentemente, si deve respingere la censura vertente su una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, nella misura in cui essa è diretta all’annullamento degli atti controversi.
112
Risulta dall’insieme degli elementi precedentemente esposti che il primo motivo di ricorso deve essere accolto soltanto nella parte in cui riguarda la decisione controversa e nella misura in cui quest’ultima applica alla ricorrente il criterio del «sostegno alla proliferazione nucleare». Per il resto, si deve respingere il primo motivo.
113
Dato che l’applicazione alla ricorrente del criterio del «controllo», negli atti impugnati, nonché quello del «sostegno al governo iraniano», negli atti controversi, non è compromessa dagli elementi di illegittimità rilevati ai precedenti punti 87, 94 e 104, tali elementi non possono giustificare l’annullamento di detti atti. Per quanto attiene, infatti, al sindacato di legittimità di una decisione recante misure restrittive, la Corte ha statuito che, in considerazione della natura preventiva di queste ultime, qualora il giudice dell’Unione concluda che quantomeno uno dei motivi menzionati è sufficientemente preciso e concreto, che è dimostrato e che di per sé costituisce un fondamento adeguato di tale decisione, la circostanza che altri di questi motivi non lo siano non basterà per giustificare l’annullamento di detta decisione (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 130).
114
Pertanto, si deve proseguire con l’esame del secondo motivo di ricorso, limitandosi a verificare se, nella parte in cui il Consiglio ha applicato il criterio del «controllo» negli atti impugnati nonché quello del «sostegno al governo iraniano» negli atti controversi, esso sia incorso, per quanto riguarda l’insieme di tali atti, in un errore di valutazione.
Sul secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione
115
La ricorrente contesta al Consiglio di aver commesso un errore manifesto di valutazione avendo deciso, a seguito di riesame, negli atti impugnati, di mantenere l’inserimento del suo nome nell’elenco controverso. Essa osserva che gli unici motivi che le sono stati comunicati per giustificare il mantenimento di tale inserimento sono erronei, dato che essa non ha alcun legame con gli interessi del «Daftar» né tantomeno contribuisce al finanziamento degli «interessi strategici del regime» o, più precisamente, alla proliferazione nucleare. Il Consiglio non avrebbe tenuto conto del fatto che essa sarebbe organizzata e funzionerebbe come una normale banca privata. I membri della sua direzione sarebbero stati scelti in base alle loro competenze e alle loro qualità e nessuno di essi sarebbe stato nominato dal «Daftar» o sarebbe legato a quest’ultimo. I suoi servizi e i suoi prestiti sarebbero forniti a privati, a singoli e a imprese piuttosto che a entità pubbliche. Anche se la Fondazione resta il suo azionista di maggioranza, questo non potrebbe giustificare il fatto che il suo nome sia mantenuto nell’elenco controverso, poiché la Fondazione e il Daftar funzionerebbero in maniera indipendente rispetto al governo e al potere esecutivo iraniano, vuoi per ragioni istituzionali e organizzative, vuoi in virtù del principio costituzionale della separazione dei poteri enunciato all’articolo 57 della Costituzione iraniana. Il Consiglio non avrebbe applicato, nel caso di specie, l’unico criterio che, secondo la giurisprudenza, autorizzerebbe l’adozione di una misura di congelamento dei capitali nei confronti di una persona o di un’entità, vale a dire quello del sostegno fornito al governo iraniano (sentenza del 16 luglio 2014, National Iranian Oil Company/Consiglio, T‑578/12, EU:T:2014:678, punto 139), il quale inoltre non potrebbe essere soltanto indiretto ma dovrebbe necessariamente essere diretto. Analogamente alle autorità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Consiglio dovrebbe trarre le debite conclusioni dalla sentenza del 4 giugno 2014, Sina Bank/Consiglio (T‑67/12, non pubblicata, EU:T:2014:348), che imporrebbe di mettere fine alla misura di congelamento dei capitali adottata nei sui confronti.
116
Il Consiglio respinge gli argomenti della ricorrente e chiede il rigetto del secondo motivo di ricorso in quanto infondato.
117
Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, il controllo giurisdizionale di un atto che prevede misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità esige in particolare che il giudice dell’Unione si assicuri che l’atto in questione abbia una base fattuale sufficientemente solida. Ciò implica una verifica dei fatti addotti nell’esposizione della motivazione sottesa a tale atto, di modo che il controllo giurisdizionale non si limiti alla valutazione dell’astratta verosimiglianza della motivazione dedotta, ma consista invece nell’accertare se la motivazione, o per lo meno uno dei suoi elementi, considerato di per sé sufficiente a suffragare l’atto medesimo, siano fondati (v. sentenza del 28 novembre 2013, Consiglio/Fulmen e Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).
118
A tal fine, spetta al giudice dell’Unione procedere a detto esame, chiedendo, se necessario, all’autorità competente dell’Unione di produrre informazioni o elementi probatori, riservati o meno, pertinenti per un siffatto esame (v. sentenza del 28 novembre 2013, Consiglio/Fulmen e Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).
119
Infatti, in caso di contestazione, è all’autorità competente dell’Unione che incombe il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi posti a carico della persona o dell’entità interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi (v. sentenza del 28 novembre 2013, Consiglio/Fulmen e Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).
120
In via preliminare, risulta dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 117 a 119 che il controllo che il Tribunale esercita nel caso di specie non è limitato ad un controllo dell’errore manifesto di valutazione. Pertanto, risulta irrilevante il fatto che, secondo la ricorrente, l’errore commesso dal Consiglio sarebbe manifesto.
Sulla decisione controversa
121
Come è stato osservato ai precedenti punti 75 e da 78 a 81, risulta dalla motivazione iniziale e complementare della decisione controversa esposta ai precedenti punti 5 e 16 che detta decisione si basa in particolare sull’applicazione alla ricorrente del criterio del «controllo», enunciato all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e all’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 267/2012 e si fonda, più precisamente, sulla circostanza che la ricorrente era controllata dalla Fondazione e, tramite quest’ultima, dalla Guida.
122
Gli argomenti della ricorrente possono essere intesi, in sostanza, come diretti a contestare al Consiglio di aver commesso, nella decisione controversa, un errore di valutazione, consistente nel considerare che essa era controllata da una persona o un’entità riconosciuta come partecipante, direttamente associata o fonte di sostegno alla proliferazione nucleare, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 267/2012.
123
A tal riguardo, l’applicazione del criterio del «controllo» si basa sull’esistenza di un rischio non trascurabile che, qualora i capitali di una persona o un’entità riconosciuta quale partecipante alla proliferazione nucleare siano congelati, questa eserciti una pressione sulle persone e sulle entità da essa possedute o controllate al fine di eludere l’effetto delle misure che la riguardano incitandole o a trasferirle direttamente o indirettamente i loro capitali, o a effettuare transazioni che essa non può operare personalmente a causa del congelamento dei suoi capitali (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2012, Melli Bank/Consiglio, C‑380/09 P, EU:C:2012:137, punto 58). Sussistendo un siffatto rischio, il congelamento dei capitali delle persone e delle entità controllate dalla persona o dall’entità i cui capitali sono congelati è una misura necessaria ed appropriata al fine di garantire l’efficacia delle misure adottate ed assicurare che tali misure non vengano eluse (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2012, Melli Bank/Consiglio, C‑380/09 P, EU:C:2012:137, punto 58).
124
L’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e l’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 267/2012 impongono quindi al Consiglio di congelare i capitali di tutte le persone o di tutte le entità controllate da una persona o un’entità riconosciuta come partecipante, direttamente associata o fonte di sostegno alla proliferazione nucleare, senza che la misura adottata su tali basi debba essere necessariamente motivata dal fatto che la persona o l’entità controllata partecipi essa stessa a tale proliferazione (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2012, Melli Bank/Consiglio, C‑380/09 P, EU:C:2012:137, punti 39 e 40).
125
Alla luce del disposto dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 267/2012, relativo alle persone ed entità che sono state, in base alle diverse versioni linguistiche, «riconosciute» o «identificate» come implicate nella proliferazione nucleare, e della giurisprudenza relativa all’applicazione del criterio del «controllo» citata ai precedenti punti 123 e 124, il Consiglio è autorizzato ad adottare misure restrittive soltanto nei confronti di persone ed entità i cui nomi sono stati inseriti in un elenco di persone o entità soggette a misure restrittive in ragione del fatto ch’esse sono controllate da persone o entità «riconosciute» o «identificate» come partecipanti, direttamente associate o fonti di sostegno alla proliferazione nucleare.
126
In risposta a un quesito scritto del Tribunale (punto 42 supra), il Consiglio ha indicato che, quando è stata adottata la decisione controversa, né il nome della Fondazione né quello della Guida erano stati inseriti nell’elenco controverso, che riportava i nomi delle persone o delle entità «riconosciute» o «identificate» come partecipanti, direttamente associate o fonti di sostegno alla proliferazione nucleare, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 267/2012, e che dovevano, in ragione di ciò, essere soggette a misure restrittive, quali il congelamento dei loro capitali. Pertanto, il rischio di elusione delle sanzioni di congelamento dei capitali, che, come ricordato al precedente punto 123, giustifica normalmente l’applicazione del criterio del «controllo», non sussiste nel caso di specie.
127
Non avendo iscritto il nome della Guida e il nome della Fondazione nell’elenco controverso, nel momento in cui la decisione controversa è stata adottata, il Consiglio non era autorizzato ad adottare detta decisione, nella parte in cui quest’ultima applica alla ricorrente il criterio del «controllo».
128
Qualsiasi altra soluzione metterebbe peraltro la ricorrente in una posizione procedurale estremamente sfavorevole, dal punto di vista della difesa dei suoi diritti e del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, poiché, per contestare le misure restrittive adottate nei suoi confronti, essa potrebbe esser costretta a contestare la responsabilità della Guida e della Fondazione nella proliferazione nucleare, senza potersi aspettare di essere assistita, a tal proposito, dalla Guida o dalla Fondazione, contro le quali non è stata adottata alcuna misura restrittiva.
129
Il Consiglio ha dunque commesso un errore di valutazione nella decisione controversa, applicando alla ricorrente il criterio del «controllo».
130
Si deve, pertanto, accogliere in tal senso il secondo motivo e concludere che la decisione controversa non è fondata, nella parte in cui applica alla ricorrente il criterio del «controllo».
131
La decisione controversa deve dunque essere annullata in quanto, in parte, insufficientemente motivata (punto 87 supra) nonché contraria al principio del rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (punto 104 supra) e, in parte, infondata (punto 130 supra).
Sugli atti controversi
132
Come è stato osservato ai precedenti punti 90 e 91, risulta dalla motivazione degli atti controversi esposta al precedente punto 24 che essa si basa in particolare sull’applicazione alla ricorrente del criterio del «controllo», enunciato all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e all’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 267/2012, e si fonda più precisamente, a tal riguardo, sulla circostanza che la ricorrente era controllata dalla Fondazione e, tramite quest’ultima, dalla Guida.
133
Gli argomenti della ricorrente possono essere intesi, in sostanza, come volti a contestare al Consiglio di aver commesso, nella decisione controversa, un errore di valutazione consistente nel considerare che essa era controllata da una persona o un’entità riconosciuta come partecipante, direttamente associata o fonte di sostegno alla proliferazione nucleare, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 267/2012.
134
Per le ragioni esposte ai precedenti punti da 123 a 125, il Consiglio è autorizzato ad adottare misure restrittive soltanto nei confronti di persone ed entità che sono controllate da persone ed entità i cui nomi sono stati inseriti in un elenco di persone o di entità soggette a misure restrittive, in quanto persone o entità «riconosciute» o «identificate» come partecipanti, direttamente associate o fonti di sostegno alla proliferazione nucleare.
135
In risposta al quesito scritto del Tribunale (punto 42 supra), il Consiglio ha riconosciuto che, quando sono stati adottati gli atti controversi, né il nome della Fondazione né quello della Guida erano stati inseriti nell’elenco controverso, che riportava i nomi delle persone o delle entità ufficialmente riconosciute o identificate come partecipanti, direttamente associate o fonti di sostegno alla proliferazione nucleare, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 267/2012. Pertanto, il Consiglio non era autorizzato ad adottare tali atti, nella parte in cui essi applicano alla ricorrente il criterio del «controllo».
136
Il Consiglio ha dunque commesso un errore di valutazione negli atti controversi, applicando alla ricorrente il criterio del «controllo».
137
Ne risulta che gli atti controversi sono privi di fondamento, nella parte in cui essi applicano alla ricorrente il criterio del «controllo».
138
Visto che, tuttavia, gli atti controversi si basano sull’applicazione di due criteri diversi, tale errore di fondo non è di per sé solo sufficiente a giustificare l’annullamento di detti atti, in applicazione della giurisprudenza citata al precedente punto 113, in base alla quale il rispetto di uno solo dei criteri previsti dalla normativa relativa alle misure restrittive è sufficiente a giustificare l’applicazione di tali misure.
139
Come è stato osservato al precedente punto 90, infatti, risulta dalla motivazione degli atti controversi esposta al precedente punto 24 che essi si basano anche sull’applicazione alla ricorrente del criterio del «sostegno al governo iraniano», enunciato all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413 e all’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012, e, più precisamente, sulla circostanza che la ricorrente «offr[iva] servizi finanziari alla Fondazione (...) e al suo gruppo di unità e società».
140
Nei limiti in cui, nelle sue memorie, il Consiglio fa riferimento al versamento effettuato dalla ricorrente a beneficio della Fondazione di «dividendi e bonus» e, segnatamente, al fatto che risulta dallo statuto della ricorrente e dai suoi bilanci per l’esercizio fiscale concluso il 20 marzo 2010, depositati in allegato al ricorso, che, in qualità di azionario della ricorrente, la Fondazione percepisce dividenti e bonus d’entità notevole, tali argomenti non possono essere presi in considerazione, in quanto non si ricollegano alla motivazione specifica utilizzata negli atti controversi per giustificare l’applicazione alla ricorrente del criterio del «sostegno al governo iraniano», vale a dire ch’essa «offr[iva] servizi finanziari alla Fondazione (...) e al suo gruppo di unità e società».
141
La distribuzione di dividendi o bonus da una società ai suoi azionisti, infatti, non può essere equiparata alla prestazione di un servizio finanziario da parte della prima a questi ultimi. Dietro quest’argomentazione, il Consiglio cerca quindi d’invocare elementi diversi da quelli sulla base dei quali gli atti controversi sono stati adottati.
142
Orbene, la legalità degli atti impugnati può essere valutata soltanto alla luce degli elementi di fatto e di diritto sulla base dei quali essi sono stati adottati e il Tribunale non può accogliere l’invito rivolto dal Consiglio a procedere, in definitiva, a una sostituzione della motivazione su cui tali atti si basano (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2012, Oil Turbo Compressor/Consiglio, T‑63/12, EU:T:2012:579, punto 29).
143
Di conseguenza, gli argomenti del Consiglio basati sulla distribuzione di dividendi o bonus alla Fondazione non possono essere tenuti in considerazione per valutare la fondatezza degli atti controversi, nella parte in cui essi applicano alla ricorrente il criterio del «sostegno al governo iraniano».
144
In ogni caso, il Consiglio invoca unicamente la distribuzione da parte della ricorrente di dividendi e di bonus alla Fondazione, mentre la motivazione degli atti controversi fa riferimento a servizi finanziari forniti dalla ricorrente non soltanto alla Fondazione stessa, ma anche al «gruppo di unità e società» della stessa.
145
Inoltre, nelle sue memorie, il Consiglio rimanda al fatto che risulta dallo statuto della ricorrente e dai suoi bilanci per l’esercizio fiscale concluso il 20 marzo 2010, che, in qualità di azionista della ricorrente, la Fondazione «partecipa ad una serie di transazioni che [la] coinvolgono».
146
La ricorrente sostiene, da parte sua, che «il Consiglio non ha presentato alcuna prova formale che dimostri ch’[essa] ha privilegiato un organismo pubblico o un’impresa pubblica» e osserva che «le sue cifre e i suoi conti societari confermano che la quasi totalità [dei suoi] prestiti, crediti e altri servizi (...) sono proposti a (e utilizzati da) singoli e imprese a capitale privato, piuttosto che a un governo o a entità pubbliche» e che «i suoi servizi e i suoi prestiti (...) sono proposti a (e utilizzati da) la classica clientela di singoli e imprese e non al governo e a istituti e imprese nazionali», rinviando a tal proposito ad un elenco dei suoi principali clienti per il periodo che va dal mese di marzo al mese di novembre 2010, prodotto in allegato al ricorso.
147
A tal proposito, occorre ricordare che il criterio del «sostegno al governo iraniano», che estende il campo d’applicazione delle misure restrittive al fine di rafforzare le pressioni esercitate sulla Repubblica islamica dell’Iran, riguarda unicamente l’attività di una persona o di un’entità che, indipendentemente da qualsiasi nesso, diretto o indiretto, con la proliferazione nucleare, è idonea, per la sua rilevanza quantitativa o qualitativa, a favorire tale proliferazione, fornendo al governo iraniano un sostegno, attraverso risorse o agevolazioni di tipo materiale, finanziario o logistico che gli consentano di perseguire quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2014, National Iranian Oil Company/Consiglio, T‑578/12, non pubblicata, EU:T:2014:678, punti da 118 a 120, 140 e 141). Il criterio del «sostegno al governo iraniano» non riguarda quindi tutti i tipi di sostegno, seppur minimo o simbolico, fornito al governo iraniano, ma solamente le forme di sostegno che, per la loro rilevanza quantitativa o qualitativa, sono idonee a consentire a detto governo di perseguire la proliferazione nucleare. Interpretato, sotto il controllo del giudice dell’Unione, in relazione all’obiettivo di fare pressione sul governo iraniano per costringerlo a metter fine alla proliferazione nucleare, il criterio controverso definisce quindi in modo obiettivo una categoria circoscritta di persone e di entità idonee a essere sottoposte a misure di congelamento dei capitali (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2014, National Iranian Oil Company/Consiglio, T‑578/12, non pubblicata, EU:T:2014:678, punto 119).
148
Nel caso di specie, il Consiglio non sostiene che la ricorrente fornisca direttamente un sostegno finanziario al governo iraniano, ma ch’essa fornisca un tale sostegno «tramite la Fondazione». In tal senso, nella motivazione degli atti controversi anche se la Fondazione viene qualificata come «importante entità parastatale iraniana direttamente controllata dalla Guida», essa non viene assimilata, puramente e semplicemente, al governo iraniano.
149
Una tale applicazione indiretta del criterio del «sostegno al governo iraniano» è giustificata, tenuto conto dell’obiettivo perseguito da detto criterio, come richiamato al precedente punto 147, soltanto se si dimostra che la persona o l’entità che svolge il ruolo di intermediario o fornisce essa stessa un sostegno al governo iraniano, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413 e dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012, o viene strumentalizzata da detto governo per perseguire la proliferazione nucleare.
150
Nel caso di specie, non è stato dimostrato che la Fondazione fornisse un sostegno al governo iraniano, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413 e dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012.
151
La mera circostanza, invocata dal Consiglio, che la Fondazione sia un’«importante entità parastatale iraniana direttamente controllata dalla Guida» non è sufficiente a dimostrare ch’essa fornisce al governo iraniano un sostegno che, per rilevanza quantitativa o qualitativa, sarebbe idoneo a permettere a quest’ultimo di perseguire la proliferazione nucleare, come richiesto dalla giurisprudenza citata al precedente punto 147, o che essa sia strumentale al perseguimento da parte del governo iraniano della politica di proliferazione nucleare.
152
Inoltre, il nome della Fondazione non è stato inserito dal Consiglio nell’elenco controverso tra le persone e le entità riconosciute o identificate come soggetti che forniscono un sostegno al governo iraniano, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413 e dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012, o tra le persone e le entità partecipanti, direttamente associate o fonti di sostegno alla proliferazione nucleare, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 267/2012.
153
Infine, nell’ambito del presente procedimento, il Consiglio non ha fornito alcun elemento che provi che la Fondazione fornirebbe sostegno al governo iraniano o ch’essa parteciperebbe, sarebbe direttamente associata o sarebbe fonte di sostegno alla proliferazione nucleare.
154
Le condizioni che giustificherebbero un’applicazione indiretta del criterio del «sostegno al governo iraniano» alla ricorrente (punto 149 supra) non sono dunque soddisfatte nel caso di specie.
155
Si deve quindi concludere che il Consiglio ha commesso un errore di valutazione, nei documenti controversi, nell’applicare il criterio del «sostegno al governo iraniano» alla ricorrente.
156
Di conseguenza, e senza che occorra neanche verificare se la ricorrente abbia fornito dei servizi finanziari alla Fondazione, si deve accogliere il secondo motivo di ricorso e concludere che gli atti controversi sono privi di fondamento, nella parte in cui applicano il criterio del «sostegno al governo iraniano» alla ricorrente.
157
Gli atti controversi devono dunque essere annullati in quanto infondati.
158
Alla luce delle conclusioni tratte ai precedenti punti 131 e 157, occorre accogliere nella sua integralità il presente ricorso e annullare tutti gli atti impugnati.
Sugli effetti nel tempo dell’annullamento degli atti impugnati
159
Come indicato dal Consiglio in risposta ad un quesito scritto del Tribunale (v. punto 42 supra), gli effetti dell’inserimento del nome della ricorrente nell’elenco controverso sono sospesi, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 5, della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1863 del Consiglio, del 18 ottobre 2015 (GU 2015, L 274, pag. 174), applicabile a partire dal 16 gennaio 2016, in base all’articolo 1 della decisione (PESC) 2016/37 del Consiglio, del 16 gennaio 2016, relativa alla data di applicazione della decisione 2015/1863 (GU 2016, L 11 I, pag. 1). Ciò nondimeno, finché il nome della ricorrente resta iscritto nell’elenco controverso, per effetto della decisione 2015/1008 e del regolamento d’esecuzione 2015/1001, questa corre il rischio che le misure restrittive adottate nei sui confronti vengano ripristinate, nel caso in cui la Repubblica islamica dell’Iran non rispetti più gli impegni che ha sottoscritto nei confronti della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica popolare cinese, degli Stati Uniti d’America e della Federazione russa, con il sostegno dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nell’ambito di un piano d’azione congiunto che definisce un approccio per il raggiungimento di una soluzione globale a lungo termine della proliferazione nucleare.
160
Per quanto riguarda il regolamento d’esecuzione 2015/1001, si deve rammentare che, in virtù dell’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e in deroga all’articolo 280 TFUE, le decisioni del Tribunale che annullano un regolamento hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine contemplato nell’articolo 56, primo comma, di tale Statuto, oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto.
161
Nel caso di specie, il regolamento d’esecuzione 2015/1001 ha natura di regolamento ai sensi dell’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto il suo articolo 2 prevede che esso sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, ciò che corrisponde agli effetti di un regolamento quali previsti dall’articolo 288 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, Consiglio/Bank Saderat Iran, C‑200/13 P, EU:C:2016:284, punto 121). L’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea è quindi senz’altro applicabile al regolamento d’esecuzione 2015/1001.
162
Il Consiglio dispone dunque, in conformità con l’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, di un termine di due mesi, aumentato del termine in ragione della distanza di dieci giorni, a decorrere dalla notifica della presente sentenza, per porre rimedio alle violazioni accertate relativamente al regolamento d’esecuzione 2015/1001, adottando, eventualmente, nuove misure restrittive nei confronti della ricorrente.
163
Per quanto riguarda la decisione 2015/1008, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, il Tribunale può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati definitivi. Nel caso di specie, il fatto che sussista una differenza tra la data in cui ha effetto la decisione di annullamento del regolamento d’esecuzione 2015/1001 e la data della scadenza degli effetti della decisione 2015/1008 potrebbe comportare una seria minaccia per la certezza del diritto, dal momento che la decisione 2015/1008 e il regolamento d’esecuzione 2015/1001 prevedono l’imposizione alla ricorrente di misure restrittive identiche. Occorre, quindi, conservare gli effetti della decisione 2015/1008, nella parte in cui mantiene l’iscrizione del nome della ricorrente nell’elenco contenuto nell’allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, fino alla data di decorrenza degli effetti della presente sentenza, nella misura in cui quest’ultima annulla il regolamento d’esecuzione 2015/1001, nella parte in cui esso mantiene l’iscrizione del nome della ricorrente nell’elenco contenuto nell’allegato IX del regolamento n. 267/2012 [v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2013, Persia International Bank/Consiglio, T‑493/10, EU:T:2013:398, punto 129 (non pubblicata) e giurisprudenza ivi citata].
164
Poiché gli atti impugnati non producono attualmente più alcun effetto, ad essi non si applica l’articolo 264, secondo comma, TFUE.
Sulle spese
165
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Il Consiglio, essendo rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda formulata in tal senso dalla ricorrente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione del Consiglio dell’Unione europea, quale risultante dall’avviso del 15 marzo 2014 all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti dell’Iran, di mantenere l’iscrizione del nome della Sina Bank nell’elenco contenuto nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC, come modificata dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, e nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010, è annullata.
2)
La decisione 2014/776/PESC del Consiglio, del 7 novembre 2014, che modifica la decisione 2010/413, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2014 del Consiglio, del 7 novembre 2014, che attua il regolamento n. 267/2012, la decisione (PESC) 2015/1008 del Consiglio, del 25 giugno 2015, che modifica la decisione 2010/413, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1001 del Consiglio, del 25 giugno 2015, che attua il regolamento n. 267/2012, sono annullati, nella parte in cui tali atti hanno mantenuto il nome della Sina Bank nell’elenco contenuto nell’allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, o nell’allegato IX del regolamento n. 267/2012.
3)
Gli effetti della decisione 2015/1008 sono mantenuti per quanto riguarda la Sina Bank, dalla data della sua entrata in vigore fino alla data di scadenza del termine per impugnare la presente sentenza, di cui all’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione contro la presente sentenza, fino alla data del rigetto di tale impugnazione.
4)
Il Consiglio è condannato alle spese.
Kanninen
Pelikánová
Buttigieg
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 ottobre 2016.
Firme
Indice
Fatti
1. Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran
2. Misure restrittive riguardanti la ricorrente
Fatti posteriori all’introduzione del presente ricorso
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
1. Sulla ricevibilità
Sulla ricevibilità del primo capo delle conclusioni, laddove vertente sull’annullamento dell’allegato IX del regolamento n. 267/2012 nella parte in cui quest’ultimo riguarda la ricorrente
Sulla ricevibilità del terzo capo delle conclusioni
2. Nel merito
Sul primo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, del principio del rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva
Sulla violazione dell’obbligo di motivazione
– Sulla decisione controversa
– Sugli atti controversi
Sulla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva
– Sulla decisione controversa
– Sugli atti controversi
Sul secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione
Sulla decisione controversa
Sugli atti controversi
Sugli effetti nel tempo dell’annullamento degli atti impugnati
Sulle spese
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Full & Egal Universal Law Academy