SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)
4 maggio 2017 ( *1 )
«Ricorso di annullamento — FESR — Articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 — Rifiuto di concedere un contributo finanziario per un grande progetto — Impresa responsabile della realizzazione del progetto — Insussistenza di un’incidenza diretta — Irricevibilità»
Nella causa T‑512/14,
Green Source Poland sp. z o.o., con sede a Varsavia (Polonia), rappresentata da M. Merola e L. Armati, avvocati,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata inizialmente da M. Clausen e B.‑R. Killmann, successivamente da B.‑R. Killmann e R. Lyal, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2014) 2289 final della Commissione, del 7 aprile 2014, che rifiuta di concedere un contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a favore del grande progetto «Acquisto e implementazione di tecnologie innovative di creazione di biocomponenti per produrre biocarburanti», che fa parte del programma operativo «Economia innovativa» per gli interventi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» in Polonia,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione),
composto da M. van der Woude, presidente, I. Ulloa Rubio e A. Marcoulli (relatore), giudici,
cancelliere: P. Cullen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 novembre 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Il 1o ottobre 2007, con la decisione C(2007) 4562, la Commissione europea ha adottato il programma operativo «Economia innovativa» presentato dalla Repubblica di Polonia in applicazione dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU 2006, L 210, pag. 25).
2
Dal ricorso emerge che, a seguito dell’adozione delle disposizioni nazionali di attuazione del programma operativo «Economia innovativa», la ricorrente, la Green Source Poland sp. z o.o., società polacca di diritto privato creata nel dicembre 2004 con il solo scopo di costruire e gestire un impianto di produzione di bioetanolo in Polonia, ha presentato alle autorità polacche, il 12 maggio 2008, una domanda di sovvenzione per il progetto «Acquisto e implementazione di tecnologie innovative di creazione di biocomponenti per produrre biocarburanti» (in prosieguo: il «progetto») e che, il 25 aprile 2012, le autorità polacche e la ricorrente hanno stipulato un contratto relativo alla concessione di una sovvenzione per l’attuazione di tale progetto nell’ambito del programma operativo «Economia innovativa» (in prosieguo: il «contratto»).
3
Dal contratto emerge che la sovvenzione, diretta a finanziare una parte delle spese ammissibili del grande progetto in questione, era finanziata dalla Repubblica di Polonia per l’85% a titolo di contributo proveniente dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e per il 15% a titolo di fondi statali (v. articolo 1, paragrafo 4, del contratto). Inoltre, si prevedeva che, in particolare, se la Commissione avesse rifiutato di contribuire ai fondi conformemente all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento n. 1083/2006, il contratto avrebbe preso fine alla data di notifica della decisione della Commissione al beneficiario (v. articolo 5, paragrafo 24, del contratto) e che, in tal caso, il beneficiario si sarebbe impegnato a rimborsare la totalità o una parte dei fondi già versati dalle autorità polacche (v. articolo 5, paragrafo 26, del contratto).
4
Il 10 settembre 2012, ai sensi degli articoli da 39 a 41 del regolamento n. 1083/2006, la Repubblica di Polonia ha presentato alla Commissione una domanda di contributo del FESR per il progetto. La domanda di contributo, presentata dalla Repubblica di Polonia conformemente all’allegato XXII del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FESR (GU 2006, L 371, pag. 1), designa il Ministero dello Sviluppo regionale polacco quale «autorità responsabile della domanda» e la ricorrente quale «organizzazione responsabile del progetto (beneficiario)».
5
Con lettera del 27 novembre 2012 rivolta alla Repubblica di Polonia, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto di poter confermare un contributo del FESR per il progetto, tenuto conto segnatamente di determinati problemi concernenti il contesto di revisione del quadro normativo in materia di biocarburanti, dell’assenza di natura innovativa del progetto, dell’assenza d’informazioni nello studio di fattibilità e degli aiuti di Stato, e ha invitato la Repubblica di Polonia a prendere in considerazione la possibilità di ritirarlo e, se del caso, di presentare nuove informazioni.
6
Con lettera del 25 gennaio 2013, la Repubblica di Polonia ha risposto alle osservazioni della Commissione, trasmettendo in particolare un documento contenente le risposte della ricorrente alle domande della Commissione.
7
Con lettera del 6 maggio 2013 rivolta alla Repubblica di Polonia, la Commissione ha mantenuto la sua posizione relativamente al fatto che il progetto non soddisfaceva determinate condizioni previste dall’articolo 40 del regolamento n. 1083/2006, tenuto conto della sua mancanza di natura innovativa, dei dubbi sulla sua sostenibilità economica e dell’assenza di determinate informazioni nell’analisi dell’impatto ambientale.
8
Con lettera del 5 luglio 2013, la Repubblica di Polonia ha risposto alle osservazioni della Commissione trasmettendo un documento contenente le risposte della ricorrente alle domande della Commissione.
9
Il 17 luglio 2013, su richiesta della ricorrente, si è tenuta una riunione a Bruxelles (Belgio) tra i rappresentanti della ricorrente e i servizi della Commissione.
10
Con lettera del 24 luglio 2013 rivolta alla Repubblica di Polonia, la Commissione ha confermato la propria posizione relativa al fatto che il progetto non soddisfaceva determinate condizioni previste dall’articolo 40 del regolamento n. 1083/2006, tenuto conto della sua assenza di natura innovativa, dei dubbi sulla sua sostenibilità economica, del suo impatto ambientale e della sua coerenza con le politiche ambientali dell’Unione europea, e ha invitato la Repubblica di Polonia a presentare le sue osservazioni, precisando che, se la sua valutazione fosse stata confermata, avrebbe adottato una decisione sfavorevole al progetto.
11
Con lettera del 24 settembre 2013, la Repubblica di Polonia ha risposto alle osservazioni della Commissione, trasmettendo un documento contenente le risposte della ricorrente alle domande della Commissione.
12
Il 7 aprile 2014, sulla base dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento n. 1083/2006, la Commissione ha adottato la decisione C(2014) 2289 final (in prosieguo: la «decisione impugnata») con cui essa rifiutava la concessione di un contributo finanziario per il progetto (articolo 1). La decisione impugnata precisa che ogni spesa relativa al progetto in una dichiarazione di spese precedente alla decisione deve essere rettificata al momento della dichiarazione di spese successiva (articolo 2). La decisione impugnata è rivolta alla Repubblica di Polonia (articolo 3).
Procedimento e conclusioni delle parti
13
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 giugno 2014, la ricorrente ha proposto il presente ricorso con cui chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare la Commissione alle spese.
14
Con separata istanza, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 2 ottobre 2014, la Commissione ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità a norma dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, con cui chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso in quanto irricevibile;
—
condannare la ricorrente alle spese.
15
La ricorrente ha depositato le sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità presso la cancelleria del Tribunale il 21 novembre 2014, con cui chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere le obiezioni della Commissione e dichiarare il ricorso ricevibile;
—
stabilire un termine per la risposta della Commissione nel merito;
—
condannare la Commissione alle spese di tale fase del procedimento.
16
Con ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 marzo 2015, l’eccezione di irricevibilità è stata riunita al merito e le spese sono state riservate.
17
Il 7 maggio 2015, la Commissione ha depositato il controricorso presso la cancelleria del Tribunale con cui chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso irricevibile;
—
in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;
—
condannare la ricorrente alle spese.
18
La ricorrente ha depositato la replica presso la cancelleria del Tribunale il 3 luglio 2015 e la Commissione ha depositato la controreplica presso la cancelleria del Tribunale il 22 settembre 2015.
19
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 novembre 2015, la ricorrente ha chiesto lo svolgimento di un’udienza.
20
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 dicembre 2015, la Commissione ha chiesto la riunione della presente causa con la causa iscritta a ruolo con il numero T‑403/15, JYSK/Commissione. Il 6 gennaio 2016, la ricorrente ha depositato osservazioni sulla richiesta di riunione. Con decisione del 18 marzo 2016, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha deciso di non riunire le due case in tale fase del procedimento.
21
Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 24 novembre 2016.
In diritto
Osservazioni preliminari
22
Si deve rammentare che, in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni previste al primo e secondo comma di tale disposizione, un ricorso contro le decisioni adottate nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente, nonché contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura di esecuzione.
23
Inoltre, secondo una costante giurisprudenza della Corte, costituiscono atti o decisioni che possono formare oggetto di un ricorso di annullamento solo i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi della ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 9, e del 20 settembre 2016, Mallis e a./Commissione e BCE, da C‑105/15 P a C‑109/15 P, EU:C:2016:702, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).
24
Nel caso di specie, è pacifico, da un lato, che la decisione impugnata non è un atto regolamentare che non contiene misure di esecuzione e, dall’altro, che essa è stata notificata dalla Commissione alla Repubblica di Polonia, cosicché la ricorrente non può essere considerata destinataria di tale decisione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.
25
In tali circostanze, si deve verificare se la ricorrente è legittimata a proporre un ricorso di annullamento contro tale decisione in quanto essa è direttamente e individualmente interessata da quest’ultima.
Sull’incidenza diretta sulla ricorrente
26
Nell’eccezione d’irricevibilità, la Commissione afferma, segnatamente, che la ricorrente non è direttamente interessata dalla decisione impugnata. Essa afferma, in sostanza, che lo Stato membro interessato è l’unico destinatario di una decisione che concede o rifiuta, come nel caso di specie, un contributo finanziario del FESR per un grande progetto e che tale decisione non produce effetti giuridici diretti sulla ricorrente.
27
La ricorrente contesta gli argomenti della Commissione.
28
Nel ricorso, la ricorrente sostiene di essere interessata dalla decisione impugnata poiché quest’ultima, da un lato, la designa come «richiedente» e, dall’altro, ha l’effetto immediato e diretto di privarla delle risorse finanziarie necessarie per l’attuazione del progetto, impedendole così di continuarlo e facendole sostenere le perdite risultanti dalle spese già effettuate. La ricorrente aggiunge che la domanda di contributo finanziario la designa come «responsabile dell’attuazione del progetto e beneficiario».
29
Nelle osservazioni sull’eccezione d’irricevibilità la ricorrente sostiene, in primo luogo, che la Commissione si basa su una lettura troppo formale della giurisprudenza, senza prendere in considerazione i fattori economici e fattuali del caso di specie. In particolare, la ricorrente fa valere che dal fascicolo emerge che il progetto non era sostenibile senza i fondi dell’Unione e che la Repubblica di Polonia non intendeva fornire fondi aggiuntivi. La ricorrente contesta altresì la tesi della Commissione secondo cui la decisione non le impedisce di cercare un finanziamento alternativo, poiché essa è contraria alla logica del sistema di sostegno pubblico allo sviluppo regionale fondata sull’effetto d’incentivo delle sovvenzioni.
30
In secondo luogo, rammentando la giurisprudenza in materia di aiuti allo sviluppo che riconosce l’incidenza diretta qualora la possibilità per i destinatari di non dare efficacia a un provvedimento dell’Unione sia puramente teorica e non vi siano dubbi sulla loro intenzione di agire conformemente a quest’ultima, la ricorrente sostiene che il potere della Repubblica di Polonia di non dare efficacia alla decisione impugnata è puramente teorico. Essa fa valere che dal fascicolo emerge che le autorità polacche, attraverso le dichiarazioni indicanti che esse non erano intenzionate a finanziare ulteriormente il progetto e la clausola risolutiva contenuta nel contratto di sovvenzione, hanno trasferito sulla ricorrente le conseguenze giuridiche della decisione impugnata, la quale produce effetti immediati su di essa e non lascia alcun margine discrezionale allo Stato membro. La ricorrente aggiunge che, dal momento che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale in forza degli articoli da 39 a 41 del regolamento n. 1083/2006, se il ricorso del beneficiario del finanziamento fosse irricevibile, la Commissione sarebbe esente da responsabilità, poiché lo Stato membro accetta di norma la decisione, rinuncia al progetto (in cui non ha interessi diretti) e usa le risorse per altri progetti.
31
In terzo luogo, la ricorrente fa valere che il caso di specie è diverso dai casi riguardati dalla giurisprudenza relativa alle decisioni della Commissione che riducono o mettono fine all’aiuto in caso di irregolarità nella gestione dei fondi. Infatti, secondo la ricorrente, in questi ultimi casi, la responsabilità della selezione, dell’attuazione e del controllo degli interventi spetta agli Stati membri, mentre i grandi progetti sono subordinati all’approvazione individuale preventiva da parte della Commissione, il che esclude qualsiasi responsabilità dello Stato membro nella scelta o nell’approvazione dei progetti, il quale agisce come mero intermediario e non ha interesse a contestare la decisione della Commissione, dal momento che non sopporta nessun rischio giuridico nei confronti della società beneficiaria. Quest’ultima non può pertanto presentare una denuncia nei confronti dello Stato, dato che il rifiuto di contributo sfugge al controllo dello Stato ed è una conseguenza automatica della decisione della Commissione, che ha un interesse diretto per il beneficiario. La ricorrente conclude indicando che tale approccio è stato confermato dal Tribunale nella sentenza del 19 maggio 1994Consorzio gruppo di azione locale Murgia Messapica/Commissione (T‑465/93, EU:T:1994:56), le cui circostanze di fatto e di diritto corrispondono alla sua situazione.
32
Da una giurisprudenza costante risulta che la condizione secondo cui una persona fisica o giuridica deve essere direttamente interessata dalla decisione che costituisce oggetto del ricorso richiede la compresenza di due criteri cumulativi, vale a dire che il provvedimento dell’Unione contestato, anzitutto, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, poi, non lasci ai propri destinatari alcun potere discrezionale quanto alla sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenza del 10 settembre 2009, Commissione/Ente per le Ville Vesuviane e Ente per le Ville Vesuviane/Commissione, C‑445/07 P e C‑455/07 P, EU:C:2009:529, punto 45 e giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 9 luglio 2013, Regione Puglia/Commissione, C‑586/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:459, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). Il secondo criterio, relativo all’assenza di potere discrezionale dello Stato membro interessato, è altresì soddisfatto qualora la possibilità per quest’ultimo di non dare seguito all’atto dell’Unione sia puramente teorica in quanto la sua volontà di trarre conseguenze ad esso conformi è indubbia (v. sentenze del 10 settembre 2009, Commissione/Ente per le Ville Vesuviane e Ente per le Ville Vesuviane/Commissione, C‑445/07 P e C‑455/07 P, EU:C:2009:529, punto 46 e giurisprudenza ivi citata, e del 3 marzo 2011, Caixa Geral de Depósitos/Commissione, T‑401/07, non pubblicata, EU:T:2011:72, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).
33
Occorre dunque verificare se, nel caso di specie, tali due criteri cumulativi siano soddisfatti.
Sul primo criterio dell’incidenza diretta
34
Per quanto riguarda il primo criterio dell’incidenza diretta menzionato al precedente punto 32, in primo luogo, va notato che, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006, il bilancio dell’Unione destinato ai fondi strutturali è eseguito nell’ambito di una gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione. L’articolo 59 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1), prevede che, quando la Commissione esegue il bilancio nell’ambito della gestione concorrente, i compiti di esecuzione sono delegati agli Stati membri. In particolare, ai sensi dell’articolo 180 del regolamento n. 966/2012, la gestione, la selezione e il controllo dei progetti finanziati dai fondi oggetto di una gestione concorrente sono disciplinati dai regolamenti riguardanti tali fondi, vale a dire, per quanto riguarda il FESR, dal regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU 2006, L 210, pag. 1), e dal regolamento n. 1083/2006.
35
In secondo luogo, di conseguenza, al fine di determinare gli effetti giuridici della decisione impugnata, si deve prendere in considerazione il quadro giuridico che disciplina, segnatamente, la selezione dei progetti, e più specificamente dei grandi progetti, finanziati dal FESR.
36
In tale ottica, dalle disposizioni pertinenti del regolamento n. 1083/2006 emerge quanto segue:
—
gli obiettivi dei fondi strutturali sono perseguiti nel quadro di una stretta cooperazione, denominata «partenariato», tra la Commissione e ciascuno Stato membro (v. articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006);
—
i fondi intervengono a complemento delle azioni nazionali e i loro contributi non sostituiscono le spese strutturali degli Stati membri (v. articolo 9, paragrafo 1, e articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006);
—
ciascuno Stato membro presenta alla Commissione un quadro di riferimento strategico nazionale che assicura la coerenza dell’intervento dei fondi con gli orientamenti strategici dell’Unione per la coesione e costituisce uno strumento di riferimento per preparare la programmazione dei fondi (v. articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1083/2006);
—
in ciascuno Stato membro, le attività dei fondi sono svolte sotto forma di programmi operativi redatti dallo Stato membro e presentati alla Commissione per la valutazione e l’adozione (v. articolo 32, paragrafi da 1 a 5, del regolamento n. 1083/2006);
—
gli Stati membri sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi operativi e a tal fine designano segnatamente un’autorità di gestione, un’autorità di certificazione, nonché, eventualmente, organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti e un’autorità di audit (v. articolo 58, articolo 59, paragrafi 1 e 2, e articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006). L’autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo e, segnatamente, di «garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e [che] siano conformi alle norme [dell’Unione] e [alle norme] nazionali applicabili per l’intero periodo di attuazione» [v. articolo 60, lettera a), del regolamento n. 1083/2006];
—
per ciascun programma operativo gli Stati membri istituiscono un comitato di sorveglianza, che accerta l’efficacia e la qualità dell’attuazione del programma operativo, in particolare esaminando e approvando i criteri di selezione delle operazioni finanziate (v. articoli 63 e 65 del regolamento n. 1083/2006);
—
ciascuna operazione, ossia un progetto o un gruppo di progetti intesi al conseguimento degli scopi del programma operativo, è selezionata dall’autorità di gestione secondo criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza (v. articolo 2, punto 3, del regolamento n. 1083/2006);
—
qualora lo Stato membro selezioni un grande progetto, ossia «spese comprendenti una serie di lavori, attività o servizi intesi a realizzare un’azione indivisibile di una precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo totale supera i 50 [milioni di euro]» (v. articolo 39 del regolamento n. 1083/2006) e lo includa in un programma operativo per il suo finanziamento da parte del FESR, quest’ultimo deve essere approvato dalla Commissione affinché siano valutati la sua finalità e il suo impatto, nonché il previsto impiego delle risorse dell’Unione (v. considerando 49 del regolamento n. 1083/2006):
—
a tal fine, il grande progetto è presentato alla Commissione dallo Stato membro, o dalla sua autorità di gestione, con trasmissione degli elementi di cui all’articolo 40 del regolamento n. 1083/2006 (v. articolo 41, paragrafo 1, di tale regolamento);
—
lo Stato membro o l’autorità di gestione presenta la domanda di intervento conformemente agli schemi di domanda (denominati «Grandi progetti domanda di conferma del sostegno a norma degli articoli 39-41 del regolamento [...] n. 1083/2006») di cui agli allegati da XX a XXII al regolamento n. 1828/2006 [v. articolo 40, paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3, di tale ultimo regolamento];
—
sulla base degli elementi contenuti in tale domanda, la Commissione valuta la coerenza del grande progetto con le priorità del programma o dei programmi operativi interessati, il contributo che esso apporta al conseguimento degli scopi di tali priorità e la coerenza con le altre politiche dell’Unione (v. articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006).
—
purché la domanda sia presentata conformemente all’articolo 40 del regolamento n. 1083/2006, la Commissione adotta una decisione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre mesi dalla presentazione del grande progetto (v. articolo 41, paragrafo 2, del regolamento n. 1083/2006);
—
la decisione della Commissione, qualora sia positiva, descrive l’oggetto fisico del progetto e indica l’importo cui si applica il tasso di cofinanziamento e il piano di partecipazione finanziaria del fondo (v. articolo 41, paragrafo 2, del regolamento n. 1083/2006);
—
se rifiuta di concedere un contributo al grande progetto, la Commissione ne comunica i motivi allo Stato membro (v. articolo 41, paragrafo 3, del regolamento n. 1083/2006);
—
se la Commissione rifiuta un contributo a un grande progetto e lo Stato membro ha già incluso pagamenti relativi a tale grande progetto in una dichiarazione di spese trasmessa alla Commissione, la dichiarazione di spesa successiva all’adozione della decisione di rifiuto deve essere rettificata di conseguenza (v. articolo 78, paragrafo 4, del regolamento n. 1083/2006).
37
Dall’insieme di tali disposizioni risulta che è nell’ambito delle sole relazioni tra la Commissione e lo Stato membro che si svolgono le operazioni volte a che la Commissione valuti e confermi o meno a uno Stato membro un contributo finanziario del FESR per un grande progetto (v., per analogia, ordinanza del 6 marzo 2012, Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commissione, T‑453/10, non pubblicata, EU:T:2012:106, punto 46).
38
Infatti, dalle disposizioni rammentate al precedente punto 36, emerge che è lo Stato membro a essere responsabile della selezione delle operazioni finanziate mediante il FESR, ivi compresi i grandi progetti; che è sempre lo Stato membro che, dopo aver selezionato un grande progetto ai fini del suo finanziamento da parte del FESR nell’ambito di un programma operativo, presenta alla Commissione una richiesta di conferma contenente le informazioni ad esso relative e che, se del caso, le completa; che è sulla base di tale richiesta che la Commissione valuta il grande progetto; che la Commissione comunica il risultato della valutazione solo allo Stato membro e che, qualora la Commissione rifiuti un contributo per un grande progetto, spetta allo Stato membro rettificare le dichiarazioni di spesa precedentemente trasmesse alla Commissione che contengono spese relative a tale grande progetto. È quindi allo Stato membro interessato che la Commissione concede o nega un contributo finanziario del FESR per un grande progetto. Di conseguenza, è lo Stato membro interessato a essere titolare del diritto all’assistenza finanziaria dell’Unione di cui trattasi (v., per analogia, ordinanza del 9 giugno 2016, IREPA/Commissione e Corte dei conti, T‑825/14, non pubblicata, EU:T:2016:345, punto 38).
39
Ciò è in linea con il fatto che, secondo la giurisprudenza, il concorso del FESR, è concepito come un sistema tra la Commissione e lo Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2011, Caixa General de Depósitos/Commissione, T‑401/07, non pubblicata, EU:T:2011:72, punto 69).
40
In terzo luogo, si deve rammentare che, secondo giurisprudenza costante, la designazione, in una decisione di concessione di un contributo finanziario dell’Unione a titolo di FESR, di un ente in qualità di autorità responsabile della realizzazione di un progetto non implica che tale ente sia esso stesso titolare del diritto al suddetto contributo. Neppure il fatto che un ente sia menzionato quale autorità responsabile della domanda di contributo finanziario comporta come conseguenza che l’ente si trovi in un rapporto diretto con il contributo dell’Unione. Analogamente, il fatto che un ente sia designato come beneficiario del contributo finanziario non implica che esso sia titolare del diritto a tale contributo. Orbene, è lo Stato membro, in quanto destinatario della decisione di concessione del contributo finanziario del FESR, che deve essere considerato il soggetto titolare del diritto a tale contributo (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2009, Commissione/Ente per le Ville Vesuviane e Ente per le Ville Vesuviane/Commissione, C‑445/07 P e C‑455/07 P, EU:C:2009:529, punti da 47 a 54 e giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 14 settembre 2011, Regione Puglia/Commissione, T‑84/10, non pubblicata, EU:T:2011:468, punto 30 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, per analogia, ordinanze del 21 maggio 2015, APRAM/Commissione, T‑403/13, non pubblicata, EU:T:2015:317, punti 36 e 62 e giurisprudenza ivi citata, e del 9 giugno 2016, IREPA/Commissione e Corte dei conti, T‑825/14, non pubblicata, EU:T:2016:345, punti da 38 a 40 e giurisprudenza ivi citata).
41
Dalla giurisprudenza di cui al precedente punto 40 discende che, nel caso di specie, è la Repubblica di Polonia, e non la ricorrente, che deve essere considerata il soggetto titolare del diritto al finanziamento del FESR per il progetto.
42
In quarto luogo, occorre rammentare che, nel caso di specie, conformemente alle disposizioni ricordate al precedente punto 36, è effettivamente la Repubblica di Polonia che, il 10 settembre 2012, ha presentato alla Commissione una domanda di contributo finanziario del FESR per il progetto (v. precedente punto 4).
43
Inoltre, con la decisione impugnata, la Commissione ha negato tale contributo finanziario alla Repubblica di Polonia (v. precedente punto 12). Infatti, da un lato, l’articolo 3 della decisione impugnata designa la Repubblica di Polonia quale unico destinatario di tale decisione. Dall’altro, l’articolo 1 della decisione impugnata, rifiutando di concedere un finanziamento del FESR, ha come effetto di escludere che la Repubblica di Polonia possa imputare al FESR le sue eventuali spese relative al progetto. Per tale motivo, l’articolo 2 della decisione impugnata obbliga la Repubblica di Polonia a rettificare tutte le spese relative al progetto che siano stata in precedenza trasmesse alla Commissione in una dichiarazione di spesa anteriore a tale decisione.
44
Di conseguenza, in forza della decisione impugnata, è la Repubblica di Polonia a essere stata privata di un contributo finanziario del FESR per il finanziamento del progetto e a dover rettificare le eventuali spese relative a tale progetto trasmesse in precedenza alla Commissione.
45
In tale contesto, si deve constatare che la decisione impugnata non produce effetti sulla situazione giuridica della ricorrente e che, di conseguenza, il primo criterio dell’incidenza diretta non è soddisfatto nel caso di specie.
46
Siffatta conclusione non è messa in discussione dagli argomenti addotti dalla ricorrente.
47
In primo luogo, la circostanza che la ricorrente abbia assistito le autorità polacche nella preparazione della loro risposta alle missive della Commissione e che abbia chiesto lo svolgimento di una riunione con i servizi della Commissione, a cui ha partecipato, non dimostra l’esistenza di un rapporto diretto tra la ricorrente e la decisione impugnata, considerato che l’esistenza di un rapporto di tal genere può essere accertata solo quando l’atto impugnato incida direttamente sulla situazione giuridica della ricorrente senza applicazione di altre norme intermedie (v., in tal senso, ordinanza del 5 ottobre 2010, Provincie Groningen e Provincie Drenthe/Commissione, T‑69/09, non pubblicata, EU:T:2010:423, punti 51 e 52 e giurisprudenza ivi citata).
48
In secondo luogo, la circostanza evocata dalla ricorrente secondo cui i considerando 6, 15 e 17 della decisione impugnata si riferiscono a essa, attraverso una redazione certamente infelice, in qualità di «richiedente», e il modulo di domanda presentato dalla Repubblica di Polonia la designa quale «organizzazione responsabile della realizzazione del progetto (beneficiario)» (sezione A.2.1 del modulo di domanda) e si riferisce ad essa nella descrizione del progetto (sezione B.1.2 del modulo di domanda) non implica che essa si trovi in rapporto diretto con il contributo finanziario del FESR o che essa sia essa stessa titolare del diritto a siffatto contributo (v., per analogia, ordinanze del 25 settembre 2008, Regione Siciliana/Commissione, T‑363/03, non pubblicata, EU:T:2008:403, punto 25, e del 14 settembre 2011, Regione Puglia/Commissione, T‑84/10, non pubblicata, EU:T:2011:468, punto 34).
49
In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la giurisprudenza rammentata al precedente punto 40 non sarebbe applicabile nel caso di specie, poiché in tale giurisprudenza riguardante controversie sulla riduzione, soppressione o chiusura del contributo, la responsabilità per la selezione, l’attuazione e il controllo dei progetti spettava agli Stati membri e la Commissione non effettuava alcuna scelta. Essa sostiene che, al contrario, in materia di grandi progetti, come nel caso di specie, lo Stato membro agirebbe in qualità di «semplice intermediario» e non sarebbe responsabile della scelta o dell’approvazione dei progetti, che spetterebbe solamente alla Commissione. Essa non potrebbe così presentare alcuna denuncia contro lo Stato membro.
50
Tali argomenti non possono essere accolti.
51
Innanzitutto, occorre rilevare che la giurisprudenza di cui al precedente punto 40 riguarda sia operazioni che non costituiscono grandi progetti, che, precisamente, grandi progetti (sentenza del 2 maggio 2006, Regione Siciliana/Commissione, C‑417/04 P, EU:C:2006:282, punto 1; ordinanze dell’8 luglio 2004, Regione Siciliana/Commissione, T‑341/02, EU:T:2004:228, punto 16, e del 25 settembre 2008, Regione Siciliana/Commissione, T‑363/03, non pubblicata, EU:T:2008:403, punti 1 e 4).
52
In seguito, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente, emerge dalle disposizioni del regolamento n. 1083/2006 richiamate al precedente punto 36, che sono gli Stati membri a essere responsabili della selezione delle operazioni, ivi compresi i grandi progetti. La Commissione non effettua alcuna selezione dei grandi progetti che sono proposti alle autorità nazionali dai richiedenti, ma effettua soltanto, e unicamente nei confronti degli Stati membri, la valutazione, segnatamente, della coerenza e del contributo (ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, di tale regolamento) dei grandi progetti che le autorità nazionali hanno già selezionato e le hanno trasmesso per confermare o meno un contributo finanziario a titolo del FESR.
53
A tal riguardo, il ragionamento svolto nella sentenza del 19 maggio 1994, Consorzio gruppo di azione locale Murgia Messapica/Commissione (T‑465/93, EU:T:1994:56), invocato dalla ricorrente, non è trasponibile al caso di specie. Da un lato, occorre rammentare che, ai punti 25 e 26 di tale sentenza, il Tribunale ha concentrato la sua analisi sulla condizione dell’incidenza individuale della ricorrente, limitandosi a indicare, per quanto riguarda l’incidenza diretta, che la decisione impugnata nel caso di specie aveva prodotto effetti giuridici diretti nei confronti della ricorrente, senza che si siano interposte altre istanze nazionali o dell’Unione. Dall’altro, emerge dal punto 6 della comunicazione agli Stati membri recante orientamenti per la concessione di sovvenzioni globali integrate sulla base di proposte che gli Stati membri sono invitati a presentare nel quadro di un’iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (GU 1991, C 73, pag. 33), applicabile nel caso in esame, che i «gruppi di azione locale» destinatari della sovvenzione erano «selezionati nell’ambito della compartecipazione tra gli Stati e la Commissione, in base a una gamma più ampia di proposte presentate dai singoli Stati membri». Infatti, da tale sentenza emerge che le autorità italiane avevano presentato alla Commissione una pluralità di progetti e che quest’ultima ne aveva selezionati alcuni (sentenza del 19 maggio 1994, Consorzio gruppo di azione locale Murgia Messapica/Commissione,T‑465/93, EU:T:1994:56, punti da 5 a 12). Orbene, nel caso di specie, com’è stato rilevato al precedente punto 52, la selezione dei progetti non è realizzata dalla Commissione, ma spetta alle sole autorità nazionali.
54
Inoltre, dal momento che la giurisprudenza di cui al precedente punto 40 è stata elaborata nell’ambito di casi in cui il contributo del FESR era stato concesso allo Stato membro e in seguito ridotto, o addirittura soppresso, essa è ancora più pertinente laddove il concorso del FESR non sia ancora stato concesso allo Stato membro e, di conseguenza, laddove il rapporto tra l’ente designato quale responsabile della realizzazione del progetto, responsabile della domanda o beneficiario del contributo e il contributo del FESR è ancor più indiretto.
55
Infine, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui tale giurisprudenza non sarebbe applicabile nel caso di specie poiché essa non potrebbe presentare alcuna denuncia contro lo Stato membro e dovrebbe così essere considerata direttamente interessata dalla decisione impugnata, occorre rammentare che, se i singoli devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che traggono dall’ordinamento giuridico dell’Unione, invocare il diritto a una siffatta tutela non può mettere in discussione le condizioni stabilite dall’articolo 263, quarto comma, TFUE. Orbene, conformemente a una giurisprudenza costante, la tutela giurisdizionale delle persone fisiche o giuridiche che non possono impugnare direttamente, a causa dei requisiti di ricevibilità di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, atti dell’Unione del tipo della decisione controversa deve essere assicurata in maniera efficace dai rimedi giurisdizionali innanzi ai giudici nazionali. Questi ultimi, conformemente al principio di leale collaborazione sancito dall’articolo 4 TFUE, sono tenuti, per quanto possibile, a registrare e ad applicare le norme procedurali nazionali che disciplinano l’esercizio delle azioni in maniera da consentire a dette persone fisiche o giuridiche di contestare in sede giudiziale la legittimità di ogni decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo all’applicazione nei loro confronti di un atto dell’Unione come quello de quo, eccependone l’invalidità e inducendo così i giudici ad interpellare a tale proposito la Corte mediante questioni pregiudiziali (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2009, Commissione/Ente per le Ville Vesuviane e Ente per le Ville Vesuviane/Commissione, C‑445/07 P e C‑455/07 P, EU:C:2009:529, punti 65 e 66 e giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 9 giugno 2016, IREPA/Commissione e Corte dei conti, T‑825/14, non pubblicata, EU:T:2016:345, punti 48 e 49 e giurisprudenza citata).
56
Nel caso di specie, conformemente alla legislazione nazionale applicabile, la ricorrente avrebbe potuto, in particolare, opporsi alla risoluzione del contratto o al rimborso richiesto dalle autorità polacche in forza di tale contratto, dinanzi al giudice nazionale competente, eccependo l’invalidità della decisione impugnata che ha comportato tali domande. La ricorrente avrebbe così potuto indurre il giudice a interrogare la Corte sulla validità della decisione impugnata mediante la proposizione di questioni pregiudiziali.
57
In ogni caso, è importante sottolineare che l’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva non può portare a escludere la condizione dell’incidenza diretta stabilita dall’articolo 263, quarto comma, TFUE (v. ordinanza del 9 giugno 2016, IREPA/Commissione e Corte dei conti, T‑825/14, non pubblicata, EU:T:2016:345, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).
58
In quarto luogo, le asserite circostanze negative invocate dalla ricorrente, vale a dire la privazione delle risorse necessarie per attuare il progetto, l’impossibilità di proseguire il progetto e l’obbligo di farsi carico delle perdite derivanti dalle spese già sostenute, ammesso che siano dimostrate, non discendono né dalla stessa decisione impugnata, né dalle disposizioni del diritto dell’Unione dirette a disciplinare i suoi effetti, ma dalle conseguenze che, nell’ambito del contratto, le autorità polacche e la ricorrente hanno attribuito a tale decisione.
59
Infatti, è l’articolo 5, paragrafi 24 e 26, del contratto che ne prevede la risoluzione in caso di decisione negativa della Commissione sulla richiesta di conferma e, in tal caso, l’obbligo per la ricorrente di rimborsare i fondi già ricevuti dalle autorità polacche, ivi compresi quelli che non provengono dal FESR. Le conseguenze e gli obblighi che discendono dal contratto si interpongono quindi tra la situazione giuridica della ricorrente e la decisione impugnata (v., per analogia, ordinanza del 6 giugno 2002, SLIM Sicilia/Commissione, T‑105/01, EU:T:2002:147, punto 53).
Sul secondo criterio dell’incidenza diretta
60
Per quanto riguarda il secondo criterio dell’incidenza diretta menzionato al precedente punto 32, occorre rammentare che l’interposizione di una volontà autonoma del destinatario tra la decisione e le sue ripercussioni sulla ricorrente implica che quest’ultima non è direttamente interessata. Laddove la decisione del destinatario non sia dettata giuridicamente né dal diritto dell’Unione né dalla decisione concreta della Commissione, ma poggi su una decisione autonoma dello Stato membro, non sussiste alcun nesso diretto tra la decisione della Commissione e la ricorrente (v. ordinanza del 6 marzo 2012, Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commissione, T‑453/10, non pubblicata, EU:T:2012:106, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).
61
Orbene, occorre rammentare che, nel caso di specie, l’articolo 1 della decisione impugnata ha come effetto di negare alla Repubblica di Polonia un contributo del FESR per il progetto. Tale disposizione implica quindi che le eventuali spese della Repubblica di Polonia relative a tale progetto non saranno coperte dal FESR.
62
L’articolo 2 della decisione impugnata, conformemente all’articolo 78, paragrafo 4, del regolamento n. 1083/2006, impone alla Repubblica di Polonia l’obbligo di rettificare le dichiarazioni di spesa già trasmesse alla Commissione che contengono spese relative al progetto.
63
In tali circostanze, l’esecuzione della decisione impugnata dalla Repubblica di Polonia richiede soltanto che, da un lato, tali spese non siano dichiarate alla Commissione e che, dall’altro, se siffatte spese sono già state dichiarate alla Commissione in una dichiarazione di spesa anteriore alla decisione impugnata, la dichiarazione delle spese seguente sia rettificata di conseguenza.
64
È quindi giocoforza constatare che l’esecuzione della decisione impugnata dalla Repubblica di Polonia non implica, in forza della stessa decisione impugnata o delle disposizioni del diritto dell’Unione dirette a disciplinare il suo effetto, nessuna conseguenza per la ricorrente, in quanto i suoi effetti sono circoscritti alle sole relazioni tra l’Unione, in particolare il FESR, e la Repubblica di Polonia.
65
La decisione impugnata non impedisce così alla ricorrente di realizzare il progetto o alla Repubblica di Polonia di finanziarlo mediante risorse finanziarie diverse da quelle provenienti dal FESR. Similmente, la decisione impugnata non impone alla Repubblica di Polonia di risolvere il contratto o di recuperare somme che essa avrebbe versato alla ricorrente per la realizzazione del progetto.
66
Orbene, al paragrafo 84 delle conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa Regione Siciliana/Commissione (C‑417/04 P, EU:C:2006:28), in assenza di un contributo del FESR, è stato rilevato quanto segue:
«Al[lo] [...] [Stato membro] interessato spetta quindi decidere sul futuro di ciò che costituisce effettivamente il suo progetto. Esso dispone di varie soluzioni come, ad esempio, quella di abbandonarlo, sospenderlo, o cederlo, ma anche di assumerne il costo finanziario a carico del suo bilancio per garantire che venga completato. Benché [il rifiuto di un contributo abbia degli inconvenienti], quando essa [rifiuta il contributo], la Commissione non pregiudica né anticipa, e tantomeno raccomanda, la direzione che lo Stato membro deve prendere nel determinare i suoi piani futuri di sviluppo territoriale».
67
In tali circostanze, si deve constatare che nessuna ripercussione per la ricorrente deriva direttamente dalla decisione impugnata in forza del diritto dell’Unione o della stessa decisione e che, di conseguenza, neppure il secondo criterio dell’incidenza diretta è soddisfatto nel caso di specie.
68
Tali rilievi non sono messi in discussione dagli argomenti della ricorrente.
69
In primo luogo, il fatto evocato dalla ricorrente che le autorità polacche abbiano manifestato l’intenzione di non voler sovvenzionare ulteriormente il progetto in assenza di contributo del FESR, anche ammettendo che sia dimostrato, non deriva in alcun modo dalla decisione impugnata e, in ogni caso, esprime l’esistenza di una volontà autonoma di tali autorità, in assenza di un obbligo derivante al riguardo dalla decisione impugnata o dal diritto dell’Unione (v., per analogia, sentenza del 10 settembre 2009, Commissione/Ente per le Ville Vesuviane e Ente per le Ville Vesuviane/Commissione, C‑445/07 P e C‑455/07 P, EU:C:2009:529, punto 56).
70
Infatti, conformemente alla giurisprudenza, l’intenzione della Repubblica di Polonia di smettere di finanziare il progetto non è sufficiente per dimostrare l’interesse diretto richiesto dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, poiché uno Stato membro avrebbe così la possibilità di decidere se la persona interessata disponga o meno della legittimazione ad agire dinanzi alle giurisdizioni dell’Unione (v., in tal senso, ordinanza del 14 settembre 2011, Regione Puglia/Commissione, T‑84/10, non pubblicata, EU:T:2011:468, punto 52, e del 21 maggio 2015, APRAM/Commissione, T‑403/13, non pubblicata, EU:T:2015:317, punto 49).
71
In secondo luogo, neppure il fatto che, com’è stato indicato al precedente punto 3, l’articolo 5, paragrafo 24, del contratto preveda la risoluzione di tale contratto in caso di rifiuto di concessione del contributo da parte della Commissione consente di concludere nel senso dell’assenza di margine discrezionale delle autorità polacche in forza della decisione impugnata.
72
Infatti, innanzitutto, nei limiti in cui un tale argomento consiste nell’invocare un’asserita assenza di margine discrezionale derivante dal contratto e non dalla normativa dell’Unione, esso si basa su una lettura errata della giurisprudenza citata supra ai punti 32 e 60, secondo la quale l’assenza di margine discrezionale deve precisamente derivare dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, ordinanza del 14 settembre 2011, Regione Puglia/Commissione, T‑84/10, non pubblicata, EU:T:2011:468, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).
73
In seguito, per analogia con le osservazioni formulate supra ai punti 69 e 70, occorre osservare che il fatto stesso che le autorità polacche e la ricorrente abbiano deciso di risolvere il contratto in caso di rifiuto del contributo del FESR costituisce altresì l’espressione dell’esistenza della loro volontà autonoma, in assenza di obblighi derivanti al riguardo dal diritto dell’Unione. Infine, se la sola esistenza di una tale clausola fosse sufficiente per determinare l’interesse diretto richiesto dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, ciò equivarrebbe, da un lato, a consentire alle parti di un siffatto contratto di decidere se la persona interessata dispone o meno della legittimazione ad agire dinanzi alle giurisdizioni dell’Unione e, dall’altro, a valutare diversamente la situazione di una persona asseritamente interessata da una decisione della Commissione a seconda che essa abbia concluso o meno un tale contratto con le autorità nazionali, secondo le pratiche in uso in ciascuno Stato membro.
74
In terzo luogo, l’argomento invocato dalla ricorrente all’udienza, vertente sul fatto che la Repubblica di Polonia non sarebbe libera di stanziare per il progetto altri fondi provenienti dal bilancio nazionale, anche ammettendo che tale circostanza sia dimostrata, si basa altresì, alla luce della giurisprudenza di cui al precedente punto 72, su una lettura errata del diritto dell’Unione, in quanto consiste nell’invocare una asserita assenza di margine discrezionale derivante dal diritto nazionale e non dalla normativa dell’Unione.
75
In quarto luogo, la giurisprudenza invocata dalla ricorrente a sostegno della tesi dell’assenza di un potere discrezionale delle autorità polacche, ossia le sentenze del 23 novembre 1971, Bock/Commissione (62/70, EU:C:1971:108), del 17 gennaio 1985, Piraiki-Patraiki e a./Commissione (11/82, EU:C:1985:18), del 5 maggio 1998, Dreyfus/Commissione (C‑386/96 P, EU:C:1998:193), del 5 maggio 1998, Compagnie Continentale (Francia)/Commissione (C‑391/96 P, EU:C:1998:194), e del 5 maggio 1998, Glencore Grain/Commissione (C‑403/96 P, EU:C:1998:195), non è trasponibile nel caso di specie.
76
Infatti, occorre ricordare che la Corte stessa ha giudicato che la soluzione sancita in tali sentenze ha carattere eccezionale, il che è dovuto alle situazioni specifiche in relazione alle quali essa è stata adottata e che ciò emerge dal tenore di tali sentenze (v., in tal senso, ordinanza del 6 marzo 2014, Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commissione, C‑248/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:137, punti 23 e 26). La Corte ha quindi rammentato che è in via eccezionale che essa aveva giudicato che la ricorrente potesse essere direttamente interessata, nel senso dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, allorché altri fattori, fra i quali la facoltà puramente teorica di non tener conto della decisione di cui trattasi, permettevano di giungere alla conclusione dell’esistenza di un interesse diretto che la riguardasse (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2009, Commissione/Ente per le Ville Vesuviane e Ente per le Ville Vesuviane/Commissione, C‑445/07 P e C‑455/07 P, EU:C:2009:529, punto 58, e ordinanza del 6 marzo 2014, Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commissione, C‑248/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:137, punto 25).
77
In particolare, per quanto concerne le sentenze del 5 maggio 1998, Dreyfus/Commissione (C‑386/96 P, EU:C:1998:193), del 5 maggio 1998, Compagnie Continentale (Francia)/Commissione (C‑391/96 P, EU:C:1998:194), e del 5 maggio 1998, Glencore Grain/Commissione (C‑403/96 P, EU:C:1998:195), occorre rammentare che, in tali sentenze, la Corte si era fondata sul contesto socio-economico in cui si inseriva la conclusione del contratto di fornitura in questione, caratterizzato dalla grave situazione economica e finanziaria alla quale doveva far fronte il beneficiario nonché dall’aggravarsi della sua situazione alimentare e medica, e sul fatto che, in tali condizioni, la fornitura di cereali in questione poteva essere effettuata solo mediante risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione. Pertanto, l’inserimento di una clausola sospensiva nel contratto di fornitura non faceva altro che riflettere la subordinazione economica obiettiva del contratto di fornitura in questione alle risorse finanziarie messe a disposizioni dall’Unione (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 1998, Dreyfus/Commissione, C‑386/96 P, EU:C:1998:193, punti 50 e 51).
78
Orbene, il caso in esame non è caratterizzato da un contesto fattuale ed economico analogo, in cui, senza il contributo del FESR, la ricorrente sarebbe privata di qualsiasi possibilità effettiva di realizzare il progetto o di disporre delle risorse necessarie a tal fine, dal momento che il contributo del FESR è lungi dall’essere la sola fonte di finanziamento del progetto e che, invece, emerge dal fascicolo depositato presso il Tribunale che quest’ultimo sarebbe stato finanziato per circa l’84% da fondi privati e per circa il 2% da altri fondi dello Stato membro interessato.
79
Similmente, per quanto riguarda le cause all’origine delle sentenze del 17 gennaio 1985, Piraiki-Patraiki e a./Commissione (11/82, EU:C:1985:18), e del 23 novembre 1971, Bock/Commissione (62/70, EU:C:1971:108), occorre rammentare che esse riguardavano casi particolari in cui la Commissione aveva autorizzato, su richiesta di uno Stato membro, l’adozione da parte di quest’ultimo di misure di salvaguardia. In tali circostanze, la Corte ha potuto considerare che non vi era dubbio che lo Stato membro che aveva richiesto le misure medesime vi avrebbe dato immediatamente seguito al fine di trarne tutte le conseguenze (v., in tal senso, ordinanza dell’8 luglio 2004, Regione Siciliana/Commissione, T‑341/02, EU:T:2004:228, punto 79). Orbene, non può dirsi altrettanto nel caso di specie, poiché la Repubblica di Polonia non ha chiesto alla Commissione di adottare una decisione che le consentisse di rifiutare un contributo finanziario al progetto.
80
In quinto luogo, gli argomenti della ricorrente vertenti sul fatto che il progetto non sarebbe sostenibile senza il contributo del FESR e che tali fondi avrebbero avuto un «effetto d’incentivo», si basano su una concezione errata del contributo del FESR. Infatti, il contributo del FESR è rivolto allo Stato membro, che può utilizzarlo per finanziare progetti, o addirittura grandi progetti, nell’ambito di uno o più programmi operativi. Invece, l’ente responsabile della realizzazione del progetto non ha diritto a tale contributo e non si trova in un rapporto diretto con quest’ultimo. Così, non è direttamente il contributo del FESR che concorre alla sostenibilità di un progetto o che ha un effetto d’incentivo per la ricorrente, ma l’eventuale sovvenzione che le autorità polacche potrebbero concederle, in particolare mediante fondi provenienti dal FESR. Orbene, la decisione impugnata non impedisce alla Repubblica di Polonia di finanziare il progetto, ma solamente di imputare tali aiuti al bilancio dell’Unione a titolo del FESR.
81
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che, poiché i due criteri menzionati al precedente punto 32 non sono soddisfatti, la ricorrente non è direttamente interessata dalla decisione impugnata, in quanto quest’ultima produce effetti solamente nelle relazioni giuridiche tra la Commissione e la Repubblica di Polonia.
82
Si deve quindi concludere nel senso che la ricorrente non soddisfa una delle due condizioni di ricevibilità di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, ossia quella relativa all’incidenza diretta, cosicché non è necessario esaminare se la ricorrente è individualmente interessata dalla decisione impugnata.
83
Pertanto, il presente ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile.
Sulle spese
84
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione),
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
La Green Source Poland sp. z o.o. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
Van der Woude
Ulloa Rubio
Marcoulli
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 maggio 2017.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese
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