SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
9 settembre 2015 ( *1 )
«Politica economica e monetaria — Domanda di avvio d’indagine per presunta violazione del diritto dell’Unione — Decisione dell’ABE — Decisione della commissione di ricorso delle autorità europee di vigilanza — Rilevabilità d’ufficio — Incompetenza dell’autore dell’atto — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Tardività — Irricevibilità parziale»
Nella causa T‑660/14,
SV Capital OÜ, con sede a Tallinn (Estonia), rappresentata da M. Greinoman, avvocato,
ricorrente,
contro
Autorità bancaria europea (ABE), rappresentata da J. Overett Somnier e Z. Giotaki, in qualità di agenti, assistiti da F. Tuytschaever, avvocato,
convenuta,
sostenuta da
Commissione europea, rappresentata da W. Mölls e K.-P. Wojcik, in qualità di agenti,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda di annullamento, da un lato, della decisione C 2013 002 dell’ABE, del 21 febbraio 2014, che respinge la domanda della ricorrente volta ad avviare un’indagine nei confronti delle autorità di vigilanza del settore finanziario estone e finlandese, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331, pag. 12), in ragione di una asserita violazione del diritto dell’Unione europea, e, dall’altro lato, della decisione 2014‑C1‑02 della commissione di ricorso delle autorità europee di vigilanza, del 14 luglio 2014, che respinge il ricorso proposto avverso tale decisione,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto da S. Papasavvas (relatore), presidente, N. J. Forwood e E. Bieliūnas, giudici,
cancelliere: C. Heeren, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 giugno 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Con lettera del 24 ottobre 2012, la ricorrente, SV Capital OÜ, ha presentato all’Autorità bancaria europea (ABE) una domanda volta ad avviare un’indagine, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331, pag. 12), nei confronti delle autorità di vigilanza del settore finanziario finlandese ed estone (in prosieguo: la «denuncia»).
2
A sostegno della denuncia, la ricorrente invocava la violazione degli articoli 40 e 42 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177, pag. 1), in quanto le autorità di vigilanza in questione non avrebbero rimosso due direttori della filiale di una banca finlandese, con sede in Estonia, i quali non avrebbero soddisfatto i requisiti «[di] onorabilità necessaria o [di] esperienza adeguata» per determinare l’orientamento dell’attività dell’ente creditizio in questione, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva. A tale titolo, la ricorrente ha affermato che i direttori in questione avevano reso false dichiarazioni nell’ambito di un procedimento civile avviato in Estonia nei confronti di tale filiale.
3
Non avendo ricevuto risposta alla denuncia, la ricorrente ha diffidato l’ABE ad agire, con lettera del 17 gennaio 2013, fornendo al contempo elementi di prova supplementari riguardanti un terzo direttore del medesimo ente, il quale, nell’ambito di una verifica contabile interna, avrebbe firmato un documento presumibilmente falsificato.
4
Con lettera del 25 gennaio 2013, l’ABE ha respinto la denuncia in quanto irricevibile per difetto di competenza, rinviandola alle autorità finlandese ed estone di vigilanza del settore finanziario (in prosieguo: la «lettera del 25 gennaio 2013»).
5
Con atto del 14 febbraio 2013, la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi alla commissione di ricorso delle autorità europee di vigilanza (in prosieguo: la «commissione di ricorso»), in forza dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 1093/2010, avverso la lettera del 25 gennaio 2013.
6
Con decisione 2013-008, del 24 giugno 2013, la commissione di ricorso ha, da un lato, dichiarato la denuncia ricevibile ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 2006/48, letto alla luce degli orientamenti del 22 novembre 2012 dell’ABE sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave, ed ha, dall’altro, rinviato la causa all’organo competente dell’ABE affinché quest’ultimo si pronunci nel merito, conformemente all’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento n. 1093/2010.
7
Con decisione DC 2013 03, del 15 ottobre 2013, l’ABE ha preso atto della ricevibilità della denuncia, ai sensi dei punti 2.5 e 2.6 del proprio regolamento interno di indagine sulla violazione del diritto dell’Unione europea (in prosieguo: il «regolamento interno»), fatto salvo l’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1093/2010.
8
Con decisione C 2013 002, del 21 febbraio 2014 (in prosieguo: la «decisione dell’ABE»), l’ABE ha respinto la denuncia in quanto non sufficientemente fondata per avviare un’indagine ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1093/2010.
9
Con atto del 31 marzo 2014, la ricorrente ha presentato ricorso contro la decisione dell’ABE dinanzi alla commissione di ricorso.
10
Con decisione 2014‑C1‑02, del 14 luglio 2014 (in prosieguo: la «decisione della commissione di ricorso»), la commissione di ricorso ha respinto il ricorso presentato contro la decisione dell’ABE. In sostanza, in detta decisione, la commissione di ricorso ha, innanzitutto, dichiarato ricevibile il ricorso avverso la decisione dell’ABE. Successivamente, essa l’ha respinto integralmente in quanto infondato.
11
A tale riguardo, per quanto concerne, innanzitutto, l’esame della ricevibilità del ricorso, la commissione di ricorso ha ritenuto che la decisione dell’ABE costituisse, nelle particolari circostanze del caso di specie, un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 60 del regolamento n. 1093/2010, che consente a qualsiasi persona fisica o giuridica di presentare un ricorso contro una decisione dell’ABE che la riguarda.
12
Per quanto riguarda, successivamente, l’esame del ricorso nel merito, in primo luogo, la commissione di ricorso ha considerato che la valutazione dell’ABE, secondo la quale i due direttori contestati dalla ricorrente nella denuncia non avevano occupato ruoli chiave all’interno dell’ente finanziario in questione, era esente da errori e che le affermazioni riguardanti il terzo direttore non erano state dimostrate. In secondo luogo, la commissione di ricorso ha rilevato che, tenuto conto del fatto che la ricorrente non faceva parte degli enti che possono presentare all’ABE una domanda di avvio d’indagine per violazione del diritto dell’Unione, il caso di specie riguardava il rifiuto, da parte di tale autorità, di avviare un’indagine di sua propria iniziativa. Essa ha, peraltro, constatato che, alla luce degli elementi di prova prodotti dalla ricorrente a sostegno dell’esistenza di una presunta violazione del diritto dell’Unione e del regolamento interno, non era stato dimostrato che l’ABE avesse commesso un errore nell’ambito dell’esercizio del proprio potere discrezionale. In terzo luogo, la commissione di ricorso ha rilevato che il fatto che l’ABE non avesse sentito la ricorrente prima di adottare la propria decisione, ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento n. 1093/2010, non costituiva un vizio di forma tale da invalidare detta decisione. In quarto luogo, non sarebbe stato dimostrato che la procedura prevista prima dell’adozione della decisione dell’ABE non era stata seguita. Infine, in quinto luogo, la commissione di ricorso ha constatato che non era stata dimostrata alcuna violazione, da parte dell’ABE, dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Procedimento e conclusioni delle parti
13
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 settembre 2014, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
14
Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 2014, l’ABE ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991. La ricorrente ha depositato le sue osservazioni in merito a detta eccezione il 16 gennaio 2015.
15
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 gennaio 2015, la Commissione europea ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni dell’ABE. Le parti hanno presentato le loro osservazioni su tale domanda con lettere del 17 febbraio 2015. Il 20 febbraio 2015, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha deciso di sospendere l’esame della domanda di intervento fino alla decisione sull’eccezione di irricevibilità.
16
Con decisione del 17 marzo 2015 è stato disposto di decidere la causa con priorità, ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, e ne sono state informate le parti.
17
Con ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 19 marzo 2015, adottata sulla base dell’articolo 114, paragrafo 4, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, l’eccezione d’irricevibilità è stata riunita al merito e le spese sono state riservate.
18
A titolo di misura di organizzazione del procedimento, adottata ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 3, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, le parti sono state invitate a pronunciarsi sul motivo che il Tribunale intendeva rilevare d’ufficio, vertente sull’incompetenza della commissione di ricorso, alla luce dell’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1093/2010, a pronunciarsi sul ricorso proposto dinanzi ad essa, sulla base di tale disposizione, avverso la decisione dell’ABE.
19
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 aprile 2015, la ricorrente ha presentato, ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, una memoria che faceva valere elementi di fatto e di diritto nuovi, che sarebbero emersi durante il procedimento.
20
Con lettere depositate presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 15 ed il 20 aprile 2015, la ricorrente e l’ABE hanno ottemperato alla richiesta di cui al precedente punto 18.
21
Con ordinanza del 21 aprile 2015, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha accolto la domanda di intervento della Commissione. Conformemente all’articolo 64, paragrafo 3, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, tale istituzione è stata invitata, nell’ambito della memoria d’intervento, a pronunciarsi anche sul motivo che il Tribunale intendeva rilevare d’ufficio, di cui al precedente punto 18.
22
La Commissione ha ottemperato a tale richiesta con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 maggio 2015.
23
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e di invitare le parti, conformemente all’articolo 64, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, a trattare in particolare, nel corso delle loro difese orali, la questione della competenza della commissione di ricorso a pronunciarsi sul ricorso avverso la decisione dell’ABE.
24
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 giugno 2015, la ricorrente, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, ha reintrodotto una domanda di adozione di misure di organizzazione del procedimento che aveva presentato nell’atto introduttivo a sostegno del quinto motivo, volta ad ordinare all’ABE la produzione di tutti i documenti trasmessi dalle autorità di vigilanza del settore finanziario estone e finlandese nell’ambito dell’esame della denuncia. Il Tribunale, sentite le parti, ha respinto la domanda in questione, e ne ha dato notizia a queste ultime con lettera del 25 giugno 2015.
25
Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle risposte ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 29 giugno 2015.
26
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione dell’ABE;
—
annullare la decisione della commissione di ricorso;
—
rinviare il caso all’organo competente dell’ABE per l’esame della denuncia nel merito;
—
condannare l’ABE alle spese, comprese quelle sostenute per l’esecuzione di qualsiasi sentenza od ordinanza del Tribunale, conformemente all’articolo 87, paragrafi 1 e 2, ed all’articolo 89 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.
27
Nella sua eccezione di irricevibilità, l’ABE chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso in quanto irricevibile;
—
condannare la ricorrente alle spese.
28
Nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
in via principale, respingere l’eccezione in quanto manifestamente irricevibile e, in via subordinata, in quanto infondata;
—
riservare la decisione sulle spese.
29
Nel controricorso, l’ABE, sostenuta dalla Commissione, chiede che il Tribunale voglia:
—
in via principale, respingere il ricorso in quanto irricevibile;
—
in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;
—
condannare la ricorrente alle spese.
30
In udienza, la ricorrente ha rinunciato al quarto capo delle conclusioni sollevato nell’atto introduttivo, nella parte in cui era diretto all’applicazione dell’articolo 89 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, circostanza di cui è stato dato atto nel verbale d’udienza.
In diritto
Sulla ricevibilità
31
L’ABE, sostenuta dalla Commissione, eccepisce l’irricevibilità del ricorso nella sua interezza, in quanto il suo rifiuto di avviare un’indagine di sua propria iniziativa, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1093/2010, sarebbe privo di effetti giuridici nei confronti della ricorrente. Nel controricorso, l’ABE mantiene la propria posizione secondo la quale il ricorso è integralmente irricevibile, sollevando l’irricevibilità del quarto capo delle conclusioni dell’atto introduttivo, nella parte in cui è diretto alla sua condanna alle spese sostenute per l’esecuzione di qualsiasi sentenza od ordinanza del Tribunale, sulla base dell’articolo 89 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.
32
La ricorrente sostiene che l’eccezione di irricevibilità sia manifestamente irricevibile o, in subordine, infondata. A tale riguardo, essa sostiene, in primo luogo, che detta eccezione non è conforme all’articolo 46, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, in quanto priva di chiarezza e di una struttura coerente, in secondo luogo, che essa è contraria all’articolo 60, paragrafo 5, ed all’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento n. 1093/2010, nella misura in cui la parte della decisione della commissione di ricorso relativa alla ricevibilità ed alle spese, che essa non contesta dinanzi al Tribunale, vincolerebbe l’ABE, in terzo luogo, che essa viola l’articolo 257 TFUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali in quanto, al pari delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, l’irricevibilità di un ricorso non può essere invocata per la prima volta dinanzi al Tribunale, a pena di privarla di mezzi di ricorso, e, in quarto luogo, che il suo ricorso è ricevibile, in forza dell’articolo 263 TFUE, dell’articolo 60, paragrafo 1, e dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento n. 1093/2010.
33
In udienza, le parti sono state sentite sulla ricevibilità del ricorso nella parte in cui era diretto all’annullamento della decisione dell’ABE, circostanza di cui è stato dato atto nel verbale d’udienza. A tale riguardo, la ricorrente ha sostenuto, rinviando ai suoi argomenti esposti nella memoria depositata il 15 aprile 2015 (v. precedente punto 19), che il ricorso avverso tale decisione era ricevibile. L’ABE e la Commissione hanno sostenuto, da parte loro, che detto ricorso doveva essere respinto in quanto irricevibile, a causa della sua tardività.
34
Occorre esaminare la ricevibilità del ricorso, da un lato, nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione dell’ABE e, dall’altro, nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione della commissione di ricorso.
35
Peraltro, poiché la ricorrente ha parzialmente rinunciato al quarto capo delle conclusioni in quanto riguardava l’articolo 89 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, non occorre più pronunciarsi sulla sua ricevibilità e, pertanto, sul motivo di irricevibilità sollevato al riguardo dall’ABE.
Sulla ricevibilità del ricorso nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione dell’ABE
36
In primo luogo, il Tribunale ricorda che, secondo una costante giurisprudenza, i termini per la presentazione di un ricorso sono di ordine pubblico, essendo stati istituiti per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, e che spetta al giudice dell’Unione verificare, d’ufficio, se siano stati rispettati (v. ordinanza del 13 novembre 2012, ClientEarth e a./Commissione, T‑278/11, Racc., EU:T:2012:593, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
37
Secondo una giurisprudenza altrettanto costante, né le parti né il giudice possono disporre dei termini del ricorso (v. ordinanza ClientEarth e a./Commissione, punto 36 supra, EU:T:2012:593, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
38
In secondo luogo, si deve ricordare che, secondo l’articolo 263, sesto comma, TFUE, i ricorsi di annullamento devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notifica alla parte ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui quest’ultima ne ha avuto notizia.
39
Nel caso di specie, la decisione dell’ABE è stata notificata alla ricorrente il 21 febbraio 2014.
40
In virtù dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale, secondo il quale un termine espresso in mesi scade con lo spirare del giorno che, nell’ultimo mese, ha lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l’evento o è stato compiuto l’atto a partire dal quale il termine dev’essere calcolato, e dell’articolo 60 di detto regolamento, secondo il quale i termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni, il termine per la presentazione del ricorso è scaduto il 1o maggio 2014, a mezzanotte.
41
Ne consegue che, alla data della presentazione del presente ricorso, ossia il 12 settembre 2014, alla ricorrente era preclusa la contestazione della decisione dell’ABE. Pertanto, il ricorso, nella parte in cui è diretto al suo annullamento, è irricevibile.
42
A tale riguardo, occorre rilevare che, nella sua memoria presentata il 15 aprile 2015 (v. precedente punto 19), sotto forma di mezzi nuovi che sarebbero fondati su elementi di diritto o di fatto nuovi, la ricorrente ha, in realtà, formulato argomenti sulla ricevibilità del ricorso nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione dell’ABE e, in particolare, sul rispetto del termine di ricorso. È sufficiente constatare che tali argomenti devono essere respinti in quanto irricevibili.
43
Del resto, le circostanze fatte valere dalla ricorrente nell’ambito di tale memoria del 15 aprile 2015, a sostegno della presunta esistenza di un caso di forza maggiore ai sensi dell’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53 di detto Statuto, e di un errore scusabile, non consentono di derogare alla scadenza del termine di ricorso. A tale riguardo, occorre ricordare che la nozione di forza maggiore non si applica ad una situazione in cui una persona diligente ed accorta sarebbe obbiettivamente stata in grado di evitare la scadenza di un termine di ricorso (v. ordinanza del 18 gennaio 2005, Zuazaga Meabe/UAMI, C‑325/03 P, Racc., EU:C:2005:28, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
44
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente non può trarre argomenti dal fatto che la commissione di ricorso non si sia dichiarata incompetente nel corso della procedura amministrativa e, in particolare, quando si è pronunciata sul ricorso proposto avverso la lettera del 25 gennaio 2013 (v. precedenti punti da 4 a 6). Infatti, nonostante, con decisione del 24 giugno 2013, la commissione di ricorso abbia dichiarato la denuncia ricevibile, essa non si è pronunciata nel merito della stessa, ma ha rinviato il caso all’organo competente dell’ABE, conformemente all’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento n. 1093/2010. In tale contesto, alla ricorrente non è stata fornita alcuna assicurazione precisa in merito alla competenza della commissione di ricorso a pronunciarsi su un ricorso riguardante la decisione dell’ABE che sarebbe stata successivamente adottata. Peraltro, la ricorrente non è stata privata della possibilità di proporre, in via cautelare, un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione dell’ABE, in forza dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento n. 1093/2010, secondo il quale le decisioni della commissione di ricorso e, nel caso in cui non vi sia la possibilità di ricorso dinanzi a quest’ultima, le decisioni dell’ABE, possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell’articolo 263 TFUE.
45
Si deve peraltro constatare, ad abundantiam, che, anche nell’ipotesi in cui la ricorrente avesse impugnato la decisione dell’ABE entro il termine prescritto dall’articolo 263 TFUE, il ricorso avverso tale decisione sarebbe dovuto in ogni caso essere respinto dal Tribunale in quanto irricevibile per difetto di atto impugnabile, come sostiene l’ABE e come sarebbe stato tenuto a rilevare d’ufficio il giudice dell’Unione.
46
A tale riguardo, occorre ricordare che la denuncia della ricorrente era fondata sull’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1093/2010, ai sensi del quale, su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea, della Commissione o del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, o di propria iniziativa, e dopo averne informato l’autorità competente interessata, l’ABE «può» effettuare indagini sull’asserita violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione.
47
Da tale disposizione emerge che l’ABE dispone di un potere discrezionale in materia di avvio di indagini, sia nel caso in cui venga investita di una richiesta da parte di uno degli enti espressamente indicati dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1093/2010, sia nel caso in cui agisca di propria iniziativa.
48
Ebbene, secondo una costante giurisprudenza, sviluppata nell’ambito di ricorsi di annullamento proposti avverso le decisioni della Commissione che comportano il rifiuto di avviare un procedimento per inadempimento, ed applicabile per analogia al caso di specie, qualora un’istituzione od un organismo dell’Unione non siano tenuti ad avviare un procedimento, ma dispongano di un potere di valutazione discrezionale che esclude il diritto per i soggetti dell’ordinamento di pretendere che essi prendano posizione in un senso determinato, coloro che hanno presentato una denuncia non hanno, in linea di principio, la facoltà di sottoporre al giudice dell’Unione un ricorso contro un’eventuale decisione di archiviazione della loro denuncia. Una tale facoltà esisterebbe infatti soltanto nell’ipotesi in cui tali persone beneficino di diritti procedurali comparabili a quelli di cui possono disporre nell’ambito di un procedimento ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), che consentono loro di richiedere che tali istituzioni o organi li informino e li ascoltino (v., in tal senso, ordinanze del 17 luglio 1998, Sateba/Commissione, C‑422/97 P, Racc., EU:C:1998:395, punto 42, e del 14 gennaio 2004, Makedoniko Metro e Michaniki/Commissione, T‑202/02, Racc., EU:T:2004:5, punto 46).
49
Nella misura in cui la ricorrente non è espressamente destinataria dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1093/2010, essa non può essere assimilata ai denuncianti che beneficiano delle garanzie procedurali la cui osservanza può essere ottenuta dinanzi al giudice dell’Unione, e pertanto non troverebbe applicazione nel caso di specie la giurisprudenza relativa al rigetto o all’archiviazione delle denunce presentate dalle parti interessate in materia di aiuti di Stato, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1) (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione, C‑521/06 P, Racc., EU:C:2008:422, punti 36 e 53 e giurisprudenza ivi citata) o dai denuncianti, ai sensi del regolamento n. 1/2003 e del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU L 123, pag. 18) (v., in tal senso, sentenza del 18 settembre 1992, Automec/Commissione, T‑24/90, Racc., EU:T:1992:97, punto 79, e ordinanza del 5 giugno 2014, Stanleybet Malta e Stanley International Betting/Commissione, T‑416/13, EU:T:2014:567, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
50
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione dell’ABE e, di conseguenza, il primo capo delle conclusioni dell’atto introduttivo deve essere respinto. Peraltro, tenuto conto dell’obbligo del giudice di esaminare d’ufficio la ricevibilità del ricorso, ricordato in particolare al precedente punto 45, non occorre pronunciarsi sul motivo di irricevibilità sollevato dalla ricorrente in merito all’eccezione di irricevibilità (v. precedente punto 32).
Sulla ricevibilità del ricorso nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione della commissione di ricorso
51
Si deve rilevare che, nonostante l’ABE contesti la ricevibilità del ricorso nella sua integralità, essa non ha tuttavia sollevato argomenti specifici in merito alla ricevibilità del ricorso nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione della commissione di ricorso. A tale riguardo, occorre sottolineare, in particolare, che dalla formulazione dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento n. 1093/2010, come ricordato al precedente punto 44, risulta che tale decisione costituisce un atto impugnabile dinanzi al Tribunale. Si deve pertanto constatare che il presente ricorso è ricevibile nella parte in cui è diretto all’annullamento di tale decisione.
52
In tale contesto non occorre pronunciarsi sul motivo di irricevibilità sollevato dalla ricorrente in merito all’eccezione di irricevibilità (v. precedente punto 32).
Sulla ricevibilità del terzo capo delle conclusioni
53
Con il suo terzo capo delle conclusioni, la ricorrente mira a che il Tribunale rinvii il caso all’organo competente dell’ABE, affinché esso si pronunci nel merito. Con tale capo delle conclusioni, la ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale rivolga un’ingiunzione all’ABE. Ebbene, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito di un ricorso di annullamento, la competenza del giudice dell’Unione è limitata al controllo di legittimità dell’atto impugnato e il Tribunale non può, nell’esercizio dei poteri attribuitigli, rivolgere ingiunzioni alle istituzioni dell’Unione. Spetta poi all’istituzione interessata, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, prendere i provvedimenti che comporta l’esecuzione di una sentenza di annullamento (v., in tal senso, ordinanza del 12 marzo 2014, PAN Europe/Commissione, T‑192/12, EU:T:2014:152, punto 15, e giurisprudenza ivi citata).
54
Ne consegue che il terzo capo della domanda deve essere respinto in quanto irricevibile.
Nel merito
55
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente solleva, in sostanza, cinque motivi, vertenti, il primo, su errori di fatto e di diritto nonché su un difetto di motivazione che vizia la decisione dell’ABE, il secondo, su una violazione dell’obbligo di motivazione nonché su un errore di diritto che vizia le decisioni dell’ABE e della commissione di ricorso, il terzo, sulla violazione dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento n. 1093/2010 e dell’articolo 16 del Codice di buona condotta amministrativa dell’ABE, il quarto, su un vizio procedurale e su una violazione dei diritti della difesa da parte della commissione di ricorso in ragione della violazione del punto 3, paragrafi 3, 4, e 5, del regolamento interno e, il quinto, sulla violazione dei principi di imparzialità e di parità delle armi previsti dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.
56
L’ABE contesta gli argomenti dedotti a sostegno di tali motivi.
57
Occorre ricordare, in via preliminare, che, secondo una giurisprudenza costante, la violazione delle forme sostanziali, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, costituisce un motivo «di ordine pubblico» che deve essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione. Lo stesso dicasi per l’incompetenza, ai sensi del suddetto articolo (v. sentenza del 13 dicembre 2013, Ungheria/Commissione, T‑240/10, Racc., EU:T:2013:645, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).
58
Peraltro, l’obbligo, incombente al giudice dell’Unione, di rilevare d’ufficio un motivo di ordine pubblico, deve essere adempiuto nel rispetto del principio del contraddittorio (v. sentenza Ungheria/Commissione, punto 57 supra, EU:T:2013:645, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).
59
Nel caso di specie, si deve rilevare d’ufficio il motivo vertente sull’incompetenza della commissione di ricorso, alla luce dell’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1093/2010, a pronunciarsi sul ricorso proposto dinanzi ad essa sulla base di tale disposizione, avverso la decisione dell’ABE; le parti sono state previamente sentite su tale questione.
60
A tale riguardo, da un lato, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso era competente a pronunciarsi sul ricorso proposto dinanzi ad essa, in quanto, indipendentemente dalla sua forma, la decisione dell’ABE rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 1093/2010. Dall’altro, essa sostiene che tale interpretazione è conforme al considerando 58 di detto regolamento, nonché alle garanzie di tutela dei diritti delle parti interessate, indicate da quest’ultimo.
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L’ABE, sostenuta dalla Commissione, ritiene che la commissione di ricorso avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il ricorso proposto dinanzi ad essa avverso la decisione dell’ABE, nella misura in cui i requisiti di cui all’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 1093/2010, che riflettono quelli dell’articolo 263 TFUE, non erano soddisfatti e che, di conseguenza, anche il ricorso dinanzi al Tribunale, ai sensi di quest’ultimo articolo, era irricevibile. Essa non si è tuttavia pronunciata espressamente sulla competenza della commissione di ricorso a decidere il ricorso. Interrogata in udienza dal Tribunale su tale punto, l’ABE ha sostenuto che la commissione di ricorso non era competente a pronunciarsi sul ricorso proposto dinanzi ad essa.
62
La Commissione aggiunge che dalla lettura degli articoli da 58 a 60 del regolamento n. 1093/2010 risulta che la commissione di ricorso non è un organo giurisdizionale ma un organo interno dell’ABE, e che essa è competente unicamente a confermare le decisioni adottate dall’organo competente dell’ABE od a rinviare il caso a tale organo affinché esso adotti una decisione. In udienza, essa ha aggiunto che la commissione di ricorso avrebbe dovuto dichiarare il ricorso dinanzi ad essa irricevibile ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1093/2010.
63
Nel caso di specie, occorre ricordare, innanzitutto, che la ricorrente aveva sottoposto all’ABE, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1093/2010, una presunta violazione di alcune disposizioni della direttiva 2006/48 da parte delle autorità di vigilanza del settore finanziario estone e finlandese, le quali costituiscono «autorità competenti», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, sub i), di tale regolamento.
64
A tale riguardo, occorre parimenti ricordare che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1093/2010, se un’autorità competente non ha applicato gli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento, comprese le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione adottate ai sensi degli articoli da 10 a 15 del medesimo regolamento, o li ha applicati in un modo che sembra integrare una violazione del diritto dell’Unione, in particolare in quanto ha omesso di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi stabiliti in tali atti, l’ABE agisce in conformità ai poteri di cui all’articolo 17, paragrafi 2, 3 e 6, di detto regolamento.
65
Occorre successivamente rilevare che, conformemente all’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 1093/2010, qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità competenti, può proporre ricorso contro una delle decisioni dell’ABE di cui agli articoli da 17 a 19 del medesimo regolamento, e contro ogni altra decisione adottata dall’ABE in conformità agli atti dell’Unione di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, avente come destinatario la predetta persona, o contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un’altra persona, riguardi detta persona direttamente e individualmente.
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Ne consegue che, per essere impugnabile dinanzi alla commissione di ricorso, ai sensi dell’articolo 60 del regolamento n. 1093/2010, la decisione dell’ABE deve essere stata adottata conformemente agli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento, oppure fare parte delle decisioni di cui agli articoli da 17 a 19 del medesimo regolamento.
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In primo luogo, e nonostante la violazione di alcune disposizioni della direttiva 2006/48 fossero state invocate a sostegno della denuncia, la decisione dell’ABE non si basa sull’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1093/2010. Infatti, l’ABE non si è in alcun modo pronunciata, nella propria decisione, sulla violazione o sulla mancata violazione di tale direttiva da parte delle autorità competenti o da parte dell’ente creditizio interessato.
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In secondo luogo, è sufficiente rilevare che la decisione dell’ABE non fa manifestamente parte delle decisioni di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento n. 1093/2010, con le quali l’ABE può imporre alle autorità nazionali di vigilanza l’adozione di misure specifiche, rispettivamente per rimediare ad una situazione di emergenza o per risolvere le controversie che possono sorgere tra di esse in situazioni transfrontaliere, circostanza che, del resto, è pacifica tra le parti. Peraltro, è sufficiente constatare che nessuna violazione delle norme tecniche di regolamentazione e delle norme tecniche di attuazione adottate ai sensi degli articoli da 10 a 15 di detto regolamento, di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del medesimo regolamento, è stata invocata a sostegno della denuncia della ricorrente, circostanza che essa ha, del resto, confermato in udienza. Inoltre, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, non emerge né dalla lettera del 2 luglio 2013 che essa ha inviato all’ABE, né dalla sua replica alla risposta dell’ABE, depositata il 20 maggio 2014 nell’ambito della procedura amministrativa, che essa avrebbe invocato una violazione delle norme di cui agli articoli da 10 a 15 del regolamento n. 1093/2010, in seguito al deposito della denuncia.
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In terzo luogo, come è stato rilevato ai precedenti punti 46 e 49, è sufficiente constatare che la ricorrente non fa parte degli enti, espressamente indicati dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1093/2010, che possono sottoporre all’ABE una domanda di avvio d’indagine per violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione, i quali comprendono tassativamente soltanto le autorità competenti, il Parlamento, il Consiglio, la Commissione o il gruppo delle parti interessate nel settore bancario.
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La ricorrente non afferma neppure di appartenere al gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito, ai sensi dell’articolo 37 del regolamento n. 1093/2010, per facilitare la consultazione delle parti interessate nei settori di competenza dell’ABE. A tale riguardo, occorre rilevare che dal paragrafo 2 di tale disposizione emerge che tale gruppo è composto da trenta membri che rappresentano gli enti creditizi, le imprese di investimento operanti nell’Unione, i rappresentanti dei loro dipendenti, i consumatori, gli utenti di servizi bancari e i rappresentanti delle piccole e medie imprese.
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In quarto luogo, occorre constatare che, ad eccezione del caso di rifiuto di avviare un’indagine in seguito ad una domanda di uno degli enti tassativamente elencati all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1093/2010, le raccomandazioni o le decisioni che l’ABE è chiamata ad adottare in forza dell’articolo 17, paragrafi da 2 a 6, di detto regolamento sono rivolte alle autorità competenti oppure agli enti finanziari interessati. Infatti, dall’articolo 17, paragrafo 3, di tale regolamento, risulta che «l’[ABE] può trasmettere all’autorità competente interessata una raccomandazione in cui illustra l’azione necessaria per conformarsi al diritto dell’Unione». Secondo il paragrafo 4 di tale disposizione, «[se] l’autorità competente non si conforma al diritto dell’Unione (…), la Commissione, dopo essere stata informata dall’[ABE], o di propria iniziativa, può esprimere un parere formale per chiedere all’autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare il diritto dell’Unione». Inoltre, l’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento n. 1093/2010 dispone che, «se un’autorità competente non si conforma al parere formale (…), l’[ABE] può (…) adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario, imponendogli di prendere misure per rispettare gli obblighi imposti dal diritto dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica».
72
Dall’esame delle disposizioni rilevanti del regolamento n. 1093/2010 risulta che la decisione dell’ABE, nel caso di specie contestata dinanzi alla commissione di ricorso, non può essere considerata, alla luce della sua natura, basata su una di tali disposizioni. Pertanto, la commissione di ricorso non era competente a pronunciarsi sul ricorso proposto dinanzi ad essa sulla base dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 1093/2010.
73
Alla luce di tutto quanto precede, e senza che sia necessario esaminare la fondatezza dei motivi dedotti dalla ricorrente, il ricorso di annullamento deve essere accolto nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione della commissione di ricorso per difetto di competenza.
Sulle spese
74
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Nel caso di specie, poiché la ricorrente e l’ABE sono rimaste entrambi parzialmente soccombenti, occorre condannare ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese.
75
In applicazione dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. Di conseguenza, si deve disporre che la Commissione sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione 2014‑C1‑02 della commissione di ricorso delle autorità europee di vigilanza, del 14 luglio 2014, è annullata.
2)
Per il resto, il ricorso è respinto.
3)
Le spese sono compensate.
Papasavvas
Forwood
Bieliūnas
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 settembre 2015.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
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