SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
1o febbraio 2017 ( *1 )
«Responsabilità extracontrattuale — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali — Termine ragionevole di giudizio — Circostanze proprie della causa — Rilevanza della controversia — Complessità della controversia — Comportamento delle parti e sopravvenienza di incidenti procedurali — Assenza di periodo di inerzia ingiustificata»
Nella causa T‑725/14,
Aalberts Industries NV, con sede in Utrecht (Paesi Bassi), rappresentata da R. Wesseling e M. Tuurenhout, avvocati,
ricorrente,
contro
Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, rappresentata inizialmente da A. Placco, successivamente da J. Inghelram ed E. Beysen, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
Commissione europea, rappresentata da S. Noë, P. Van Nuffel e V. Bottka, in qualità di agenti,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e intesa a ottenere risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subìto in conseguenza della durata del procedimento, dinanzi al Tribunale, nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza del 24 marzo 2011, Aalberts Industries e a./Commissione (T‑385/06, EU:T:2011:114),
IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),
composto da S. Papasavvas, presidente, I. Labucka, E. Bieliūnas (relatore), V. Kreuschitz e I.S. Forrester, giudici,
cancelliere: A. Lamote, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 luglio 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 dicembre 2006, la ricorrente, la Aalberts Industries NV, unitamente alla Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Simplex») e alla Acquatis France SAS, divenuta Comap SA (in prosieguo: la «Acquatis»), ha proposto ricorso avverso la decisione C(2006) 4180 della Commissione, del 20 settembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo [101 TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F‑1/38.121 – Raccordi) [in prosieguo: la «decisione C(2006) 4180»]. In tale atto dette società ricorrenti chiedevano, in sostanza, che il Tribunale annullasse tale decisione, in via principale, o, in subordine, riducesse l’importo dell’ammenda che era stata loro inflitta con la medesima.
2
Con sentenza del 24 marzo 2011, Aalberts Industries e a./Commissione (T‑385/06, EU:T:2011:114), il Tribunale ha annullato l’articolo 1 della decisione C(2006) 4180 nella parte in cui la Commissione europea aveva accertato che le società menzionate al precedente punto 1 avevano partecipato a un’infrazione dell’articolo 101 TFUE nel periodo intercorrente dal 25 giugno 2003 al 1o aprile 2004. Il Tribunale ha parimenti annullato l’articolo 2, lettera a), di detta decisione. In tale disposizione, la Commissione aveva inflitto un’ammenda dell’importo di EUR 100,80 milioni alla ricorrente, in solido con le sue controllate, la Simplex e la Acquatis. Infine, il Tribunale ha annullato l’articolo 2, lettera b), punto 2, della decisione C(2006) 4180, che aveva considerato la Simplex e la Acquatis responsabili in solido del pagamento della somma di EUR 2,04 milioni.
3
Con atto introduttivo depositato il 6 giugno 2011, la Commissione ha proposto impugnazione avverso la sentenza del 24 marzo 2011, Aalberts Industries e a./Commissione (T‑385/06, EU:T:2011:114).
4
Con sentenza del 4 luglio 2013, Commissione/Aalberts Industries e a. (C‑287/11 P, EU:C:2013:445), la Corte ha respinto tale impugnazione.
Procedimento e conclusioni delle parti
5
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 2014, la ricorrente ha proposto il presente ricorso contro l’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea o dalla Commissione.
6
Con atti separati, depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 17 novembre 2014 e il 17 dicembre 2014, la Commissione e la Corte di giustizia dell’Unione europea hanno sollevato, ciascuna, un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991.
7
Con ordinanza del 13 febbraio 2015, Aalberts Industries/Unione europea (T‑725/14, non pubblicata, EU:T:2015:107), il Tribunale ha, da un lato, respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e, dall’altro, respinto il ricorso nella parte in cui era diretto contro l’Unione rappresentata dalla Commissione.
8
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 19 marzo 2015, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha proposto un’impugnazione, registrata con il numero di ruolo C‑132/15 P, avverso l’ordinanza del 13 febbraio 2015, Aalberts Industries/Unione europea (T‑725/14, non pubblicata, EU:T:2015:107).
9
Con ordinanza del 14 aprile 2015, il presidente della Terza Sezione del Tribunale, su richiesta della Corte di giustizia dell’Unione europea, ha sospeso il procedimento nella presente causa fino alla decisione della Corte conclusiva del procedimento nella causa C‑132/15 P, Corte di giustizia/Aalberts Industries.
10
Con ordinanza del 18 dicembre 2015, Corte di giustizia/Aalberts Industries (C‑132/15 P, non pubblicata, EU:C:2015:858), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo della Corte.
11
In seguito alla riassunzione del procedimento nella presente causa, la Commissione, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 gennaio 2016, ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Corte di giustizia dell’Unione europea.
12
Il 16 febbraio 2016 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha depositato un controricorso.
13
Il 17 febbraio 2016 il Tribunale ha rimesso la presente causa alla Terza Sezione ampliata.
14
Il 2 marzo 2016 il Tribunale ha deciso che non era necessario un secondo scambio di memorie. Peraltro, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale, esso ha invitato la Corte di giustizia dell’Unione europea a precisare se avesse chiesto e ottenuto l’autorizzazione delle ricorrenti nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 24 marzo 2011, Aalberts Industries e a./Commissione (T‑385/06, EU:T:2011:114) (in prosieguo: la «causa T‑385/06»), e della Commissione alla produzione di taluni documenti che figuravano negli allegati del controricorso e afferivano alla causa T‑385/06.
15
Con ordinanza del 15 marzo 2016, Aalberts Industries/Unione europea (T‑725/14, non pubblicata, EU:T:2016:208), il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha accolto l’istanza di intervento depositata dalla Commissione a sostegno delle conclusioni della Corte di giustizia dell’Unione europea e ha precisato che i diritti della Commissione sarebbero stati quelli sanciti all’articolo 116, paragrafo 6, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.
16
Il 18 marzo 2016 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha risposto al quesito menzionato al precedente punto 14. La medesima Corte ha concluso che il Tribunale volesse considerare, in via principale, che essa non era tenuta a chiedere e a ottenere l’autorizzazione della ricorrente e della Commissione per produrre i documenti afferenti alla causa T‑385/06 e, in subordine, che tale autorizzazione era stata concessa implicitamente dalla ricorrente e dalla Commissione. In via di ulteriore subordine, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiesto che la sua risposta fosse trattata come una domanda di misura di organizzazione del procedimento intesa a ottenere che il Tribunale ordinasse la produzione, nell’ambito del presente ricorso, dei documenti che costituivano il fascicolo della causa T‑385/06, in particolare dei documenti allegati al controricorso.
17
Il 4 aprile 2016 il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha deciso, in primo luogo, di ritirare dal fascicolo i documenti che figuravano negli allegati del controricorso depositato nella presente causa e afferivano alla causa T‑385/06. Tale decisione era motivata dal fatto che la Corte di giustizia dell’Unione europea, da un lato, non aveva né chiesto né ottenuto l’autorizzazione delle parti nella causa T‑385/06 alla produzione dei menzionati documenti e, dall’altro, non aveva chiesto di accedere al fascicolo di detta causa a norma dell’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento di procedura. In secondo luogo, il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha deciso, in osservanza dell’articolo 88, paragrafo 3, del regolamento di procedura, di invitare la ricorrente a presentare osservazioni sulla domanda di misura di organizzazione del procedimento che era stata formulata in via di ulteriore subordine dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sua risposta del 18 marzo 2016, citata al precedente punto 16.
18
Il 20 aprile 2016 la ricorrente ha chiesto che il Tribunale volesse respingere la domanda di misura di organizzazione del procedimento formulata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
19
L’11 maggio 2016 il Tribunale ha constatato che l’istruzione e la definizione della presente causa richiedevano, tenuto conto del suo oggetto, che il fascicolo della causa T‑385/06 fosse messo a sua disposizione. Pertanto, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale ha deciso di versare agli atti della presente causa il fascicolo della causa T‑385/06.
20
Il 17 giugno 2016 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiesto la notifica del fascicolo della causa T‑385/06.
21
Il 29 giugno 2016 il Tribunale ha chiesto alla ricorrente di produrre un documento.
22
Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza che si è tenuta il 19 luglio 2016.
23
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
condannare l’Unione, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, a risarcirle il danno che essa ha subìto in conseguenza della durata irragionevole del procedimento dinanzi al Tribunale e, più precisamente, a pagarle:
—
le somme di EUR 1014863 a titolo di danno materiale e di EUR 5040000 a titolo di danno morale o altro importo che il Tribunale stabilisca ex aequo et bono;
—
gli interessi compensativi dovuti su tali somme per il periodo che intercorre tra il 13 gennaio 2010 e la data della pronuncia sul presente ricorso, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento vigente per il periodo considerato, maggiorato di due punti percentuali, o al tasso che il Tribunale fissi secondo equità;
—
condannare l’Unione, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, alle spese del procedimento.
24
La Corte di giustizia dell’Unione europea, sostenuta dalla Commissione, chiede che il Tribunale voglia:
—
in via principale, respingere in quanto infondata la domanda di risarcimento;
—
in subordine, respingere in quanto infondata la domanda di risarcimento del danno materiale asserito e riconoscere alla ricorrente un risarcimento per il danno morale asserito per un importo massimo pari a EUR 5000;
—
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
25
Ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, in materia di responsabilità extracontrattuale, l’Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.
26
Secondo una giurisprudenza costante, dall’articolo 340, secondo comma, TFUE emerge che il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione e l’attuazione del diritto al risarcimento del danno subìto dipendono dalla compresenza di un insieme di condizioni, riguardanti l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, la sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dell’istituzione e il danno lamentato (sentenze del 29 settembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, EU:C:1982:318, punto 16, e del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punto 106).
27
La ricorrente chiede il risarcimento del danno materiale e del danno morale asseritamente subìti in conseguenza di una violazione dei requisiti connessi al rispetto del termine ragionevole di giudizio (in prosieguo: il «termine ragionevole di giudizio») nella causa T‑385/06.
28
In primo luogo, la ricorrente fa valere che il procedimento nella causa T‑385/06 è durato 4 anni e 3 mesi e che l’esame della medesima si è «interrotto» per più di 2 anni e 2 mesi. Essa ritiene che il Tribunale non debba valutare quale dovesse essere il termine ragionevole di giudizio in tale causa. Rileva, infatti, che occorre unicamente valutare se la durata del procedimento sia stata irragionevole in quanto superiore a 3 anni. A tale riguardo essa precisa che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, la durata del giudizio nella causa T‑385/06 non poteva superare 3 anni.
29
In secondo luogo, la ricorrente fa valere che, trattandosi di una controversia sulla sussistenza di un’infrazione alle norme sulla concorrenza, il precetto fondamentale della certezza del diritto, sulla quale gli operatori economici debbono poter contare, e l’obiettivo di garantire che la concorrenza non sia falsata sul mercato interno richiedevano che il suo ricorso fosse esaminato diligentemente ed entro un termine ragionevole il più breve possibile. La ricorrente adduce parimenti che l’ammenda inflittale con la decisione C(2006) 4180, il cui importo è superiore a EUR 100 milioni, ha generato una pubblicità negativa che si è ripercossa sulla quotazione in borsa delle sue azioni e sulla valutazione degli analisti finanziari. Essa aggiunge che la sua reputazione presso i clienti è stata intaccata dalla decisione C(2006) 4180, che le ha ingiustamente inflitto un’ammenda e che è stata infine annullata dal Tribunale.
30
In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la durata del procedimento nella causa T‑385/06 non può essere giustificata da nessuna delle circostanze proprie di tale causa. Infatti, la durata del procedimento non sarebbe giustificata dalla complessità della causa T‑385/06. Peraltro, tale durata non potrebbe spiegarsi con il comportamento delle parti, in quanto la fase scritta del procedimento nella causa T‑385/06 si sarebbe conclusa 10 mesi dopo il deposito dell’atto introduttivo.
31
La Corte di giustizia dell’Unione europea contesta tali tesi.
32
Orbene, va evidenziato che l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dispone, segnatamente, che «[o]gni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge».
33
Un siffatto diritto, la cui esistenza era stata riconosciuta prima dell’entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali quale principio generale di diritto dell’Unione, è stato dichiarato applicabile nell’ambito di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione della Commissione (v. sentenza del 16 luglio 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, punto 178 e giurisprudenza citata).
34
Nella fattispecie, si deve constatare che, nella causa T‑385/06, l’atto introduttivo è stato trasmesso per telefax alla cancelleria del Tribunale il 14 dicembre 2006 e che l’originale di detto atto è pervenuto alla suddetta cancelleria il successivo 21 dicembre. Peraltro, la causa T‑385/06 si è conclusa il 24 marzo 2011, data della pronuncia della sentenza Aalberts Industries e a./Commissione (T‑385/06, EU:T:2011:114). Pertanto, la durata del procedimento in tale causa, che ha superato i 4 anni e 3 mesi, è, a prima vista, molto lunga.
35
Tuttavia, si deve rilevare che la ragionevolezza del termine di giudizio deve essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascuna causa, in particolare della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità della causa nonché del comportamento del ricorrente e di quello delle autorità competenti (v., in tal senso, sentenze del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, punto 29, e del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punto 212).
36
È stato parimenti precisato che il comportamento delle «parti» e la sopravvenienza di incidenti procedurali figurano tra le circostanze di cui si deve tenere conto per valutare la ragionevolezza di un termine di giudizio (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, punti 181 e 184).
37
L’elencazione dei criteri pertinenti non è esaustiva e la valutazione della ragionevolezza di detto termine non richiede un esame sistematico delle circostanze del caso di cui trattasi alla luce di ciascuno dei detti criteri quando la durata del procedimento appaia giustificata alla luce di uno solo di essi. Pertanto, la complessità del caso ovvero un comportamento dilatorio del ricorrente possono essere considerati valida giustificazione di una durata a prima vista troppo lunga (v. sentenza del 16 luglio 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, punto 182 e giurisprudenza citata).
38
Ne consegue che la ragionevolezza di un termine non può essere esaminata facendo riferimento a un limite massimo preciso, determinato astrattamente, bensì deve essere valutata di volta in volta alla luce delle circostanze del caso di specie (sentenze del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582, punto 192, e del 28 febbraio 2013, Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, C‑334/12 RX-II, EU:C:2013:134, punto 29).
39
Nella fattispecie, si deve quindi valutare se le circostanze proprie della causa T‑385/06 consentano di spiegare la durata del procedimento in detta causa. A tal fine, occorre esaminare, in primo luogo, la rilevanza della controversia per la ricorrente, in secondo luogo, la complessità della causa T‑385/06, in terzo luogo, l’incidenza del comportamento delle parti e la sopravvenienza di incidenti procedurali, in quarto luogo, l’eventuale esistenza di un periodo di inerzia ingiustificata nel trattamento della causa T‑385/06.
Sulla rilevanza della causa T‑385/06 per la ricorrente
40
Si deve rammentare che, in caso di controversia sulla sussistenza di un’infrazione alle norme sulla concorrenza, il precetto fondamentale della certezza del diritto, sulla quale gli operatori economici debbono poter contare, e l’obiettivo di garantire che la concorrenza non sia falsata sul mercato interno presentano un rilevante interesse non solo per il ricorrente stesso e per i suoi concorrenti, bensì anche per i terzi, in ragione del vasto numero di persone coinvolte e degli interessi economici in gioco (sentenza del 16 luglio 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, punto 186).
41
Nella fattispecie, va rilevato che, nella decisione C(2006) 4180, la Commissione ha constatato che la ricorrente aveva partecipato a un’infrazione unica, complessa e continuata dell’articolo 101 TFUE dal 25 giugno 2003 al 1o aprile 2004. In tale decisione, la Commissione ha poi inflitto un’ammenda di EUR 100,80 milioni alla ricorrente, in solido con la Acquatis e la Simplex per l’importo di EUR 55,15 milioni, in conseguenza del fatto che essa aveva costituito un’unità economica con tali due società.
42
Ne consegue che la causa T‑385/06 aveva un’effettiva rilevanza per la ricorrente.
Sulla complessità della causa T‑385/06
43
In primo luogo, va sottolineato che il ricorso proposto dalla ricorrente nella causa T‑385/06 richiedeva un esame approfondito di numerosi fatti e questioni giuridiche.
44
A tal riguardo si deve anzitutto precisare che, nella decisione C(2006) 4180, la Commissione aveva constatato che una trentina di società appartenenti a undici gruppi avevano partecipato a un’infrazione unica, complessa e continuata dell’articolo 101 TFUE e, dal 1o gennaio 1994, dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), prendendo parte a un complesso di accordi e di pratiche concordate nel mercato dei raccordi in rame e in lega di rame, consistente nel fissare i prezzi, nello stabilire elenchi di prezzi, nel concordare sconti e riduzioni nonché meccanismi di rialzo dei prezzi, nello spartirsi i mercati nazionali e i clienti e nello scambiarsi altre informazioni commerciali. Peraltro, la Commissione aveva inflitto alla ricorrente un’ammenda per aver commesso tale infrazione dal 25 giugno 2003 al 1oaprile 2004.
45
Inoltre, in occasione del deposito del ricorso, la ricorrente, nella lettera di accompagnamento, ha giustificato la lunghezza di tale atto introduttivo segnatamente con il fatto che la Commissione aveva necessitato di 220 pagine nella sua decisione sanzionatoria per descrivere e analizzare un insieme complesso di fatti. Sempre in tale lettera, la ricorrente ha spiegato che, a differenza della maggior parte dei ricorsi in materia di concorrenza proposti nello stesso periodo, essa contestava tutti gli aspetti della decisione C(2006) 4180.
46
Peraltro, gli allegati del ricorso constavano di oltre 750 pagine, delle quali 220 riproducevano la decisione C(2006) 4180. La Commissione, dal canto suo, ha accompagnato il suo controricorso con più di 120 pagine di allegati. La replica era, a sua volta, corredata da oltre 160 pagine di allegati.
47
Infine, nella causa T‑385/06, la ricorrente deduceva cinque motivi. Il primo motivo verteva sull’illegittima imputazione alla ricorrente della responsabilità dell’infrazione in qualità di società controllante. Il secondo motivo verteva sull’assenza di infrazione all’articolo 101 TFUE. Il terzo motivo verteva sull’assenza di partecipazione a un’infrazione unica, complessa e continuata. Il quarto motivo verteva sulla violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), e degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3). Il quinto motivo verteva su una violazione del principio di buona amministrazione e dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2003, in quanto la Commissione avrebbe violato il principio della parità delle armi.
48
Pertanto, il ricorso proposto nella causa T‑385/06 richiedeva un esame approfondito di fatti complessi, numerosi e, in parte, precedenti al periodo dell’infrazione addebitata alla ricorrente nella decisione C(2006) 4180. In più, taluni motivi dedotti in tale causa sollevavano delicate questioni giuridiche correlate, segnatamente, alla nozione di infrazione unica, complessa e continuata.
49
In secondo luogo, va sottolineato che, alla luce delle domande formulate e dei motivi dedotti nella causa T‑385/06, quest’ultima presentava collegamenti con gli altri nove ricorsi che erano stati proposti avverso la decisione C(2006) 4180 nel dicembre 2006 in diverse lingue processuali.
50
Infatti, nella causa T‑385/06 e nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 24 marzo 2011, IMI e a./Commissione (T‑378/06, non pubblicata, EU:T:2011:109), la Acquatis e la Simplex hanno chiesto l’annullamento dell’articolo 2, lettera b), punto 2, della decisione C(2006) 4180, che aveva inflitto loro, in solido, un’ammenda di EUR 2,04 milioni. Tale circostanza ha indotto la Commissione a sollevare un’eccezione di litispendenza in ognuna di tali cause. L’eccezione è stata accolta dal Tribunale e la domanda di annullamento dell’articolo 2, lettera b), punto 2, della decisione C(2006) 4180 è stata dichiarata irricevibile nella sentenza del 24 marzo 2011, IMI e a./Commissione (T‑378/06, non pubblicata, EU:T:2011:109). Il Tribunale ha invece annullato l’articolo 2, lettera b), punto 2, della decisione C(2006) 4180 nella sentenza del 24 marzo 2011, Aalberts Industries e a./Commissione (T‑385/06, EU:T:2011:114).
51
Inoltre, nell’ambito del suo quarto motivo nella causa T‑385/06, riguardante l’importo dell’ammenda, la ricorrente denunciava un errore di calcolo che aveva un collegamento con il ricorso proposto nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 24 marzo 2011, IMI e a./Commissione (T‑378/06, non pubblicata, EU:T:2011:109). Infatti, la ricorrente addebitava alla Commissione di aver imputato due volte alla Acquatis e alla Simplex il carattere molto grave dell’infrazione, come sarebbe risultato dall’articolo 2, lettere a) e b), della decisione C(2006) 4180.
52
Peraltro, sempre nell’ambito del quarto motivo, dedicato all’importo dell’ammenda, la ricorrente deduceva una violazione del principio di parità di trattamento riguardo alla determinazione dell’estensione del mercato geografico pertinente, una violazione del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione nella classificazione delle partecipanti all’intesa in tre categorie basate sulle rispettive quote di mercato e una violazione del principio di proporzionalità nella valutazione delle quote di mercato da essa detenute. Tali questioni presentavano, quindi, collegamenti molto stretti con la situazione di mercato delle altre destinatarie della decisione C(2006) 4180 e, di conseguenza, con i nove altri ricorsi proposti avverso la medesima decisione. D’altronde, nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento nella causa T‑385/06 e connessa alla tesi avanzata dalla ricorrente nel suo quarto motivo, nel novembre 2009, la Commissione è stata invitata a produrre una versione non riservata di una tabella che figurava in allegato alla decisione C(2006) 4180 nonché i dati sui quali si era basata per compilare tale tabella.
53
Infine, nell’ambito del suo quinto motivo, la ricorrente invocava una mancanza di obiettività e di imparzialità della Commissione nonché un’inversione dell’onere della prova in ordine alle dichiarazioni dei richiedenti il trattamento favorevole.
54
Pertanto, l’esame della causa T‑385/06 presentava un’indiscussa complessità, poiché richiedeva un esame parallelo dei nove altri ricorsi proposti, in diverse lingue processuali, avverso la decisione C(2006) 4180.
55
Ne consegue che la causa T‑385/06 presentava un elevato grado di complessità alla luce degli aspetti di fatto e di diritto del ricorso proposto in tale causa e del numero di ricorsi paralleli che erano stati proposti avverso la decisione C(2006) 4180.
Sul comportamento delle parti e la sopravvenienza di incidenti procedurali nella causa T‑385/06
56
Per un verso, va sottolineato che l’atto introduttivo depositato il 14 dicembre 2006 dalla ricorrente nella causa T‑385/06 constava di 75 pagine.
57
Orbene, il Tribunale ha invitato la ricorrente a presentare una versione abbreviata della versione iniziale dell’atto introduttivo poiché quest’ultima superava il numero di pagine prescritto dalle istruzioni pratiche del Tribunale alle parti, del 14 marzo 2002 (GU 2002, L 87, pag. 48; in prosieguo: le «istruzioni pratiche alle parti»), vale a dire 50 pagine.
58
La ricorrente ha depositato indi una versione abbreviata, ma solo il 13 febbraio 2007, ed è tale versione abbreviata ad essere stata notificata alla Commissione. Peraltro, tale versione abbreviata era accompagnata da una lettera in cui la ricorrente precisava che il numero di pagine della versione abbreviata, vale a dire 65 pagine, superava nuovamente il limite di 50 pagine fissato dalle istruzioni pratiche alle parti.
59
Per altro verso, riguardo al comportamento della Commissione, va rilevato che, dopo aver visto respingere la propria domanda di proroga del termine, tale istituzione, il 3 maggio 2007, ha depositato il suo controricorso, che constava di 66 pagine. Nella lettera che accompagnava il controricorso, la Commissione ha precisato che la lunghezza del medesimo era conseguente alla lunghezza del ricorso.
60
Occorre parimenti rilevare che, con lettera del 3 luglio 2007, la Commissione ha chiesto al Tribunale di prorogare il termine per il deposito della controreplica, inizialmente fissato al 10 agosto 2007, fino al 28 settembre 2007. Tale domanda era motivata dalle ragioni di seguito illustrate. In primo luogo, la Commissione ha rammentato che la causa T‑385/06 faceva parte di un gruppo di dieci ricorsi proposti avverso la decisione C(2006) 4180 in tre diverse lingue, il che avrebbe richiesto un lavoro di coordinamento. In secondo luogo, in cinque delle dieci cause in questione, le ricorrenti avevano chiesto e ottenuto una proroga del termine per depositare la loro replica, circostanza che aveva determinato due conseguenze: al 3 luglio 2007, erano state trasmesse alla Commissione solo cinque repliche e il termine per il deposito della controreplica nelle cause che erano state oggetto di una proroga sarebbe scaduto nell’agosto o nel settembre 2007. In terzo luogo, la Commissione deduceva la necessità di garantire la coerenza delle sue controrepliche. In quarto luogo, la Commissione sottolineava che il Tribunale le aveva già concesso una proroga del termine in quattro cause connesse.
61
Per tali ragioni, con lettere del 10 luglio 2007, il cancelliere del Tribunale ha informato le parti che, con decisione del presidente di sezione, il termine per il deposito della controreplica era stato prorogato al 28 settembre 2007. La Commissione ha in seguito depositato una controreplica il 27 settembre 2007 nella lingua processuale. Nella sua lettera di accompagnamento, la Commissione ha precisato che il numero di pagine della controreplica superava leggermente la lunghezza prescritta dalle istruzioni pratiche alle parti, il che era da ascriversi principalmente alla lunghezza della replica e alle inesattezze contenute in quest’ultima.
62
Da quanto precede emerge che, nella causa T‑385/06, il comportamento delle parti ha contribuito alla durata complessiva del procedimento.
Sulla lamentata esistenza di un periodo di inerzia ingiustificata nella causa T‑385/06
63
In primo luogo, va rilevato che, nella causa T‑385/06, è trascorso un periodo di 2 anni e 1 mese, vale a dire di 25 mesi, tra la fine della fase scritta del procedimento con il deposito, il 27 settembre 2007, della controreplica della Commissione, da un lato, e l’apertura della fase orale del procedimento, il 28 ottobre 2009, dall’altro.
64
Durante tale periodo si procede, segnatamente, alla sintesi degli argomenti delle parti, all’istruzione della causa, a un’analisi in fatto e in diritto della controversia e alla preparazione della fase orale del procedimento.
65
Peraltro, si deve rammentare che la causa T‑385/06 concerneva un ricorso proposto avverso una decisione della Commissione relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE.
66
Orbene, i ricorsi riguardanti l’applicazione del diritto della concorrenza da parte della Commissione, come il ricorso proposto nella causa T‑385/06, presentano un maggior grado di complessità rispetto ad altri tipi di cause, tenuto conto, in particolare, della lunghezza delle decisioni impugnate, del volume dei fascicoli e della necessità di compiere una valutazione approfondita di fatti numerosi e complessi, sovente prolungati nel tempo e nello spazio.
67
Pertanto, un periodo di 15 mesi tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento costituisce, in linea di principio, un lasso di tempo adeguato per esaminare cause che riguardano l’applicazione del diritto della concorrenza, come la causa T‑385/06.
68
È necessario, poi, tener conto della circostanza che avverso la decisione C(2006) 4180 erano stati proposti più ricorsi.
69
Infatti, ricorsi proposti avverso una stessa decisione adottata dalla Commissione in applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione richiedono, in linea di principio, un trattamento parallelo, anche quando non sono congiunti. Tale trattamento parallelo è, in particolare, giustificato dalla connessione tra detti ricorsi nonché dalla necessità di garantire una coerenza nella loro analisi e nelle risposte da apportarvi.
70
L’esame parallelo di cause connesse può così giustificare un prolungamento, della durata di un mese per ogni ulteriore causa connessa, del periodo che separa la fine della fase scritta del procedimento dall’apertura della fase orale del procedimento.
71
Nella fattispecie, avverso la decisione C(2006) 4180 erano stati proposti dieci ricorsi in tre diverse lingue processuali.
72
Date le circostanze, l’esame delle altre nove cause relative a ricorsi proposti avverso la decisione C(2006) 4180 ha giustificato un prolungamento del procedimento di 9 mesi nella causa T‑385/06.
73
Di conseguenza, si deve constatare che una durata di 24 mesi (15 mesi più 9 mesi) tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento costituiva, in linea di principio, un lasso di tempo adeguato per trattare la causa T‑385/06.
74
Infine, va rilevato che, come risulta dai precedenti punti da 43 a 48, il ricorso proposto nella causa T‑385/06 contestava tutti gli aspetti della decisione C(2006) 4180 riguardanti la ricorrente e sollevava questioni di fatto e di diritto complesse, che hanno dovuto essere integralmente analizzate prima dell’apertura della fase orale del procedimento. Peraltro, le memorie depositate dalle parti erano particolarmente lunghe e accompagnate da voluminosi allegati che si è dovuto sottoporre a esame approfondito e a verifica prima dell’apertura della fase orale del procedimento, al fine, segnatamente, di stabilirne il valore probatorio e di fare piena luce sui fatti in questione. Inoltre, come emerge dai precedenti punti da 49 a 54, sussisteva uno stretto vincolo di connessione tra la causa T‑385/06 e gli altri nove ricorsi proposti avverso la detta decisione in più lingue diverse. Si aggiunga che la Commissione ha necessitato di un termine relativamente lungo per depositare una versione della controreplica nella lingua di lavoro della Corte di giustizia dell’Unione europea.
75
Pertanto, tali circostanze oggettive consentono di giustificare il prolungamento, della durata minima di un mese, del periodo compreso tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento nella causa T‑385/06.
76
Di conseguenza, deve ritenersi che dai 25 mesi trascorsi tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento nella causa T‑385/06 non traspare alcun periodo di inerzia ingiustificata nel trattamento della menzionata causa.
77
In secondo luogo, la ricorrente non deduce l’esistenza di un termine di giudizio ingiustificato, tra la data del deposito del ricorso e la data del deposito della controreplica, da un lato, e tra l’apertura della fase orale del procedimento e la pronuncia della sentenza del 24 marzo 2011, Aalberts Industries e a./Commissione (T‑385/06, EU:T:2011:114), dall’altro.
78
Ad ogni modo, si deve, per prima cosa, sottolineare che il periodo intercorso tra il deposito del ricorso e il deposito della controreplica è giustificato dal comportamento delle parti nonché dalla complessità della causa T‑385/06. Per seconda cosa, il periodo intercorso tra l’apertura della fase orale del procedimento e la pronuncia della sentenza del 24 marzo 2011, Aalberts Industries e a./Commissione (T‑385/06, EU:T:2011:114), è parimenti spiegato dalla complessità fattuale e giuridica di tale causa.
79
Ne consegue che la durata complessiva del procedimento nella causa T‑385/06 si giustifica in considerazione delle circostanze proprie di detta causa e, segnatamente, della complessità fattuale e giuridica della medesima, del comportamento delle parti e dell’assenza di periodi di inerzia ingiustificata in ciascuna fase del procedimento di tale causa.
80
Tenuto conto di tutto quanto precede, si deve escludere l’esistenza di una violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali nella causa T‑385/06 e, più precisamente, di una violazione del termine ragionevole di giudizio in tale causa.
81
Orbene, secondo una costante giurisprudenza, se non sussiste uno dei presupposti del sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, il ricorso deve essere respinto interamente, senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti di tale responsabilità (sentenza del 14 ottobre 1999, Atlanta/Comunità europea, C‑104/97 P, EU:C:1999:498, punto 65; v. anche, in tal senso, sentenza del 15 settembre 1994, KYDEP/Consiglio e Commissione, C‑146/91, EU:C:1994:329, punto 81).
82
Il ricorso deve essere pertanto respinto integralmente.
Sulle spese
83
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
84
Nell’ordinanza del 13 febbraio 2015, Aalberts Industries/Unione europea (T‑725/14, non pubblicata, EU:T:2015:107), l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea è stata respinta e le spese sono state riservate a tale riguardo. Si deve pertanto condannare l’Unione, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle esposte dalla ricorrente e afferenti all’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea che ha dato luogo all’ordinanza del 13 febbraio 2015, Aalberts Industries/Unione europea (T‑725/14, non pubblicata, EU:T:2015:107).
85
Di contro, poiché la ricorrente è risultata soccombente riguardo alla totalità delle sue conclusioni nel merito, si deve condannare la medesima a sopportare le proprie spese nonché quelle che sono state esposte dall’Unione, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, conformemente alle conclusioni di quest’ultima.
86
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa si fanno carico delle proprie spese. Si deve, pertanto, decidere che la Commissione sopporti le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle esposte dalla Aalberts Industries NV relativamente all’eccezione di irricevibilità che è stata sollevata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e che ha dato luogo all’ordinanza del 13 febbraio 2015, Aalberts Industries/Unione europea (T‑725/14, non pubblicata, EU:T:2015:107)
3)
La Aalberts Industries è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle che sono state esposte dall’Unione, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, e afferiscono al ricorso che ha dato luogo alla presente sentenza.
4)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
Papasavvas
Labucka
Bieliūnas
Kreuschitz
Forrester
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1o febbraio 2017.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.
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