SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
19 luglio 2016 ( *1 )
«Marchio dell’Unione europea — Dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea figurativo CALCILITE — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Calcilit — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i prodotti — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Pubblico di riferimento — Pubblico comune ai prodotti di cui trattasi»
Nella causa T‑742/14,
Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbh, con sede in Colonia (Germania), rappresentata da F. Hauck, avvocato,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da S. Palmero Cabezas, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale,
Materis Paints Italia SpA, con sede in Novate Milanese (Italia), rappresentata da P.L. Roncaglia, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati,
avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 settembre 2014 (procedimento R 753/2013-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft e la Materis Paints Italia,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),
composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, F. Dehousse (relatore) e A.M. Collins, giudici,
cancelliere: E. Coulon
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 novembre 2014,
visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 febbraio 2015,
visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 marzo 2015,
visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta ed avendo quindi deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Il 15 maggio 2006 la Materis Paints Italia SpA (all’epoca Materis Coatings Italia SpA), interveniente, presentava domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).
2
Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo:
3
I prodotti per i quali veniva inizialmente chiesta la registrazione rientrano nelle classi 2 e 19 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di queste classi, alla descrizione seguente:
—
classe 2: «Colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo; fogli e polveri di metallo per pittori, decoratori, stampatori e artisti»;
—
classe 19: «Materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici».
4
La domanda di marchio dell’Unione europea veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 28/2008 del 14 luglio 2008.
5
In seguito all’esame della domanda di marchio e, segnatamente, di opposizione alla sua registrazione proposta dall’Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbH, ricorrente, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009, il segno di cui trattasi veniva registrato come marchio dell’Unione europea con il numero 5074745, per i prodotti rientranti nella classi 2 e 19 e corrispondenti, per ciascuna di queste classi, alla descrizione seguente:
—
classe 2: «Colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo; fogli e polveri di metallo per pittori, decoratori, stampatori e artisti»;
—
classe 19: «Intonaci».
6
Il 13 febbraio 2012 la ricorrente depositava domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell’Unione europea registrato con il numero 5074745 sulla base dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, nonché dell’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento.
7
Il marchio dedotto a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità era il marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Calcilit, registrato il 29 novembre 2000 con il numero 1234822, che designa prodotti rientranti nelle classi 1 e 19 e corrispondenti, par ciascuna di queste classi, alla descrizione seguente:
—
classe 1: «Carbonato di calcio cristallino che serve come materiale da carico» (in prosieguo: il «CCCMC»);
—
classe 19: «Marmo sotto forma di granulato, di grani o di polveri».
8
In risposta ad una comunicazione dell’EUIPO del 20 febbraio 2012, la ricorrente, con lettera del 28 marzo 2012, dichiarava di non invocare l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 a sostegno della propria domanda di dichiarazione di nullità.
9
La domanda di dichiarazione di nullità era diretta contro tutti i prodotti di cui al punto 5 supra.
10
Il 7 marzo 2013 la divisione di annullamento, per quanto riguarda il prodotto contrassegnato dal marchio anteriore e rientrante nella classe 19, respingeva la domanda di dichiarazione di nullità, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. Per quanto riguarda il prodotto contrassegnato dal marchio anteriore e rientrante nella classe 1, essa respingeva altresì la domanda di dichiarazione di nullità, in considerazione della mancanza d’identità, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, nonché di similitudine, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, di tale prodotto con i prodotti contrassegnati dal marchio richiesto.
11
Avverso la decisione della divisione di annullamento, la ricorrente proponeva, in data 23 aprile 2013 e senza più rivendicare l’identicità dei prodotti in conflitto, ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.
12
Con decisione del 4 settembre 2014 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO respingeva il ricorso.
13
La commissione di ricorso riteneva provato l’uso effettivo del marchio denominativo anteriore Calcilit per quanto riguardava il CCCMC, rientrante nella classe 1, ma non riguardo al prodotto «marmo sotto forma di granulato, di grani o di polveri», rientrante nella classe 19.
14
Per quanto riguarda il raffronto tra il CCCMC e i prodotti coperti dal marchio contestato, la commissione di ricorso riteneva che tali prodotti non fossero simili.
Conclusioni delle parti
15
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata per quanto riguarda i prodotti rientranti nelle classi 2 e 19 e corrispondenti rispettivamente alla descrizione seguente:
—
—
classe 2: «Colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo»;
—
classe 19: «Intonaci»;
—
condannare l’EUIPO alle spese.
16
L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
17
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
18
A parere della ricorrente, la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che non sussistesse similitudine tra il CCCMC e i prodotti contrassegnati dal marchio contestato, rientranti nelle classi 2 e 19 e corrispondenti, rispettivamente, alle descrizioni seguenti: «Colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo» e «Intonaci».
19
Il CCCMC è abitualmente utilizzato come materiale di carico per la fabbricazione dei prodotti contrassegnati dal marchio contestato e, per taluni di essi, sarebbe uno dei componenti essenziali. Accade spesso che una o più imprese economicamente collegate realizzino un’integrazione verticale e commercializzino al contempo i componenti di un prodotto e il prodotto finito stesso. Ciò è quanto si verificherebbe nella specie, e i clienti della ricorrente, fabbricanti di tinture e suoi acquirenti di CCCMC contrassegnato dal marchio anteriore Calcilit a loro ben conosciuto, sarebbero sicuramente infastiditi nel constatare l’apparizione sul mercato di un marchio di pittura Calcilit. L’affermazione della commissione di ricorso secondo la quale non potrebbe sussistere somiglianza tra prodotti finiti e prodotti non finiti non sarebbe quindi provata.
20
La commissione di ricorso non avrebbe peraltro tenuto conto del fatto che un rischio di confusione può altresì prodursi presso operatori industriali, acquirenti tanto del CCCMC quanto di pitture e altri agenti di rivestimento per la fabbricazione di loro prodotti.
21
La ricorrente contesta quanto affermato nella decisione impugnata secondo cui il CCCMC sarebbe una materia prima. Esso sarebbe un prodotto semi-finito, adatto alle esigenze di produzione di diversi acquirenti. Di conseguenza, il collegamento tra il CCCMC e i prodotti contrassegnati dal marchio contestato sarebbe più stretto di quello esistente tra questi ultimi e una vera materia prima, come il marmo.
22
Inoltre, non risulta acclarato che i prodotti contrassegnati dal marchio contestato siano prodotti finiti. Essi sarebbero prodotti intermedi in numerose applicazioni industriali. Del resto, l’argomento della commissione di ricorso, secondo il quale i prodotti contrassegnati dal marchio contestato si rivolgerebbero al pubblico dei consumatori finali mentre i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore si rivolgerebbero ai professionisti dell’industria, sarebbe privo di fondamento. A parere della ricorrente, sarebbe possibile la sussistenza di raggruppamenti, segnatamente a livello degli acquirenti dei prodotti contrassegnati dai due marchi in conflitto.
23
Per quanto attiene al raffronto tra il CCCMC e le resine naturali allo stato grezzo, la ricorrente sostiene che i prodotti siano simili, in quanto essi sono complementari e hanno lo stesso oggetto, essendo entrambi i prodotti utilizzati nella produzione di adesivi e che, di conseguenza, si rivolgono al medesimo pubblico.
24
Per quanto riguarda il CCCMC e gli intonaci, la ricorrente sostiene che esiste una forte somiglianza fra di essi, in quanto il primo è spesso un componente essenziale dei secondi e che ciò è vero nonostante il fatto che tali prodotti rientrino in classi diverse.
25
Da ultimo, la ricorrente deduce che, in considerazione del carattere distintivo medio del marchio anteriore Calcilit, della forte somiglianza tra i segni in conflitto e della chiara somiglianza tra i prodotti, sussiste un rischio di confusione tra i segni in conflitto. Essa afferma che ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e che, di conseguenza, la decisione impugnata dev’essere annullata.
26
L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.
27
In particolare, per quanto riguarda, anzitutto, il raffronto tra il CCCMC e i prodotti «colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti», l’EUIPO sostiene che, sebbene il primo possa essere un componente dei secondi, essendo l’uno una materia prima e gli altri prodotti finiti, il collegamento tra di essi non è sufficientemente stretto per poterli considerare simili. L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente secondo cui, da un lato, il CCCMC non sarebbe una materia prima e, dall’altro, i prodotti contrassegnati dal marchio contestato non verrebbero sempre commercializzati come prodotti finiti. A suo parere, per effetto della loro diversa natura, i prodotti di cui trattasi non possono essere considerati né intercambiabili né concorrenti. Inoltre, essi differirebbero anche per la loro destinazione, venendo uno di norma utilizzato nella produzione di altri prodotti, laddove gli altri verrebbero di regola acquistati dai consumatori finali per essere utilizzati nella decorazione. L’EUIPO fa valere che, secondo la giurisprudenza, le materie prime assoggettate ad un processo di trasformazione sono essenzialmente diverse dai prodotti finiti che incorporano o sono rivestiti da tali materie prime, tanto per la loro natura, quanto per la loro finalità e destinazione, e che, quando prodotti presentano tale tipo di relazione, essi non possono essere considerati complementari. Inoltre, la ricorrente non avrebbe dimostrato l’esistenza di società produttrici di materie prime come il prodotto contrassegnato dal marchio anteriore e che commercializzino prodotti finiti come quelli contrassegnati dal marchio contestato. L’EUIPO contesta l’argomento della ricorrente secondo cui sussisterebbe un accavallamento tra gli acquirenti del CCCMC e gli acquirenti dei prodotti contrassegnati dal marchio richiesto e deduce che, in ogni caso, i potenziali acquirenti industriali noterebbero le differenze tra i prodotti di cui trattasi.
28
Per quanto riguarda poi il raffronto tra il CCCMC e le resine naturali allo stato grezzo, l’EUIPO sostiene che, sebbene tali prodotti possano entrambi essere utilizzati come prodotti intermedi nella produzione di adesivi, essi hanno finalità diverse, servendo il primo come materiale di carico e il secondo come collante. Inoltre, tali prodotti non sarebbero né complementari né concorrenti.
29
Per quanto riguarda, in ultimo, il raffronto tra il CCCMC e gli intonaci, l’EUIPO sostiene che, sebbene sia corretto affermare che il primo può figurare tra gli ingredienti dei secondi, tali prodotti hanno natura, funzione e modalità di uso diversi. Inoltre, gli argomenti dedotti nell’ambito del raffronto tra il CCCMC e i prodotti «colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti» sarebbero applicabili anche a tal riguardo.
30
L’EUIPO conclude che, in considerazione dell’assenza di similitudine tra i prodotti di cui trattasi, non ricorre una delle condizioni necessarie ai fini dell’esistenza di un rischio di confusione e che, quindi, giustamente la commissione di ricorso ha concluso per il rigetto del ricorso.
31
L’interveniente contesta gli argomenti dedotti dalla ricorrente.
32
In particolare, essa sostiene che la commissione di ricorso ha legittimamente ritenuto che i prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto non si somigliassero. Essa osserva che la ricorrente aveva affermato, nel corso del procedimento amministrativo, che il CCCMC era una materia prima. A suo parere, ciò è quanto effettivamente avviene con la conseguenza che il CCCMC non sarebbe simile agli altri prodotti contrassegnati dal marchio contestato, rivolgendosi questi ultimi ai consumatori finali. L’interveniente si richiama alla giurisprudenza dei giudici dell’Unione europea secondo cui il fatto che un prodotto sia utilizzato nella fabbricazione di un altro non è sufficiente per considerarli prodotti simili. A suo parere, i prodotti di cui trattasi differirebbero per quanto riguarda il pubblico interessato e i canali di distribuzione. Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo alla possibilità di integrazione verticale tra le imprese che commercializzano i diversi tipi di prodotti in questione, l’interveniente fa valere che tale affermazione non risulta provata. Essa rinvia agli argomenti svolti dalla commissione di ricorso per concludere che i prodotti di cui trattasi non sono simili. Essa sostiene che la commissione di ricorso ha giustamente escluso la possibilità di un rischio di confusione tra i prodotti di cui trattasi in ragione delle differenze tra le loro destinazioni, canali di distribuzione, utilizzatori e modalità d’uso.
Considerazioni preliminari
Sui prodotti controversi
33
In limine, si deve rilevare che la ricorrente non contesta le conclusioni della commissione di ricorso riguardanti l’insufficienza della prova dell’uso del marchio anteriore per i prodotti «marmo sotto forma di granulato, di grani o di polveri», compresi nella classe 19. La ricorrente non contesta nemmeno quanto affermato al punto 31 della decisione impugnata, secondo cui gli unici prodotti rientranti nella classe 2 e contrassegnati dal marchio contestato da porre a raffronto con i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore sarebbero stati quelli oggetto della registrazione e non tutti gli elementi dell’elenco alfabetico relativi a tale classe.
34
Inoltre, la ricorrente specifica, nelle proprie conclusioni, che essa chiede l’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui la commissione di ricorso conclude nel senso della non somiglianza tra i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore e i prodotti contrassegnati dal marchio richiesto ricompresi, rispettivamente, nelle classi 2 e 19, corrispondenti alla descrizione seguente:
—
classe 2: «Colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo»;
—
classe 19: «Intonaci».
35
La ricorrente non contesta, quindi, le conclusioni della commissione di ricorso relative al «metallo per pittori, decoratori, stampatori e artisti», contrassegnato dal marchio richiesto.
36
Ne discende che i prodotti che rimangono controversi nel giudizio dinanzi al Tribunale sono, per quanto riguarda il marchio contestato, i prodotti indicati al punto 34 supra e, per quanto riguarda il marchio anteriore, il CCCMC.
Sulla notorietà del marchio anteriore
37
Nel ricorso la ricorrente ha fatto valere che il suo marchio anteriore Calcilit era ben conosciuto dagli acquirenti del CCCMC, che sono i produttori di pitture, gessi e altri intonaci, procedendo, in tale contesto, ad un paragone con un marchio Caparol asseritamente notorio per pitture, lacche e intonaci.
38
Tali considerazioni, che si risolvono nel suggerire dinanzi al Tribunale che il marchio anteriore sarebbe notorio, devono essere respinte in quanto irricevibili, sulla base dell’articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale, ai sensi del quale le memorie depositate dalle parti nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.
39
Infatti, nell’ambito del procedimento amministrativo, la ricorrente, dopo aver fatto riferimento alla notorietà del suo marchio anteriore nei motivi della domanda di dichiarazione di nullità, ha espressamente dichiarato, con lettera del 28 marzo 2012, di non invocare l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 a sostegno di tale domanda.
Sul rischio di confusione
40
Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, il marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo, su domanda del titolare di un marchio anteriore, allorché, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o dei servizi designati dai due marchi, esista un rischio di confusione nella mente del pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.
41
Secondo costante giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico sia indotto a credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese collegate economicamente. Secondo la medesima giurisprudenza, il rischio di confusione dev’essere valutato globalmente, in base alla percezione dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi da parte del pubblico di riferimento, tenendo conto di tutti i fattori che caratterizzano il caso di specie, in particolare dell’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi contrassegnati [v. sentenze del 29 settembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, punti 16, 17 e 29 e giurisprudenza ivi citata, e del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, punti da 30 a 33 e giurisprudenza ivi citata].
42
Infatti, la valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa [sentenze del 29 settembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, punto 17, e del 14 dicembre 2006, Mast-Jägermeister/UAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro e a.), T‑81/03, T‑82/03 e T‑103/03, EU:T:2006:397, punto 74].
Sul pubblico di riferimento
43
Secondo la giurisprudenza, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre parimenti tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare a seconda della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi [v. sentenza del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].
44
Inoltre, occorre ricordare che, ai fini del raffronto fra detti prodotti, deve essere preso in considerazione soltanto il pubblico di riferimento comune a tali prodotti. Infatti, il pubblico di riferimento è composto, secondo la giurisprudenza, dei consumatori che possono utilizzare sia i prodotti del marchio anteriore sia quelli contrassegnati dal marchio contestato [sentenze del 24 maggio 2011, ancotel/UAMI – Acotel (ancotel.), T‑408/09, non pubblicata, EU:T:2011:241, punto 38; del 4 febbraio 2013, Hartmann/UAMI – Protecsom (DIGNITUDE), T‑504/11, non pubblicata, EU:T:2013:57, punto 30; del 2 ottobre 2013, Cartoon Network/UAMI – Boomerang TV (BOOMERANG), T‑285/12, non pubblicata, EU:T:2013:520, punto 19; del 26 giugno 2014, Basic/UAMI – Repsol YPF (basic), T‑372/11, EU:T:2014:585, punto 27, e del 22 gennaio 2015, Novomatic/UAMI – Simba Toys (AFRICAN SIMBA), T‑172/13, non pubblicata, EU:T:2015:40, punto 67].
45
Nella specie, è pacifico che il solo pubblico che può utilizzare il prodotto tutelato dal marchio anteriore, vale a dire il CCCMC, è formato dal pubblico professionale e, più in particolare, dal pubblico professionale del settore dell’industria. Come risulta tanto dalla descrizione di tale prodotto, quanto dagli argomenti delle parti, il CCCMC è un prodotto utilizzato, come materiale di carico, nella produzione di numerosi prodotti, segnatamente i prodotti in materia plastica, le carte, i rivestimenti, le pitture, gli intonaci. É pacifico e, peraltro, rilevato nella decisione impugnata che il CCCMC non è destinato ai singoli né ai professionisti non industriali.
46
Ne deriva che il pubblico di riferimento ai fini della valutazione del rischio di confusione non può essere esteso, in ogni caso, al di là del pubblico professionale del settore industriale.
47
Effettuata tale prima determinazione, è necessario ancora, al fine di acclarare l’esistenza di un pubblico di riferimento, determinare se e in qual misura tale pubblico professionale del settore industriale sia altresì utilizzatore dei prodotti del marchio contestato.
48
Orbene, come rilevato infra, la commissione di ricorso, che non ha dedicato considerazioni specifiche alla determinazione del pubblico di riferimento, non ha valutato tale questione in modo soddisfacente nella fase del raffronto tra i prodotti per quanto riguarda, quantomeno, una parte dei prodotti di cui trattasi.
49
È nell’ambito del raffronto tra i prodotti, effettuato direttamente dalla commissione di ricorso, che va proseguito l’esame del ricorso.
Sul raffronto tra i prodotti
– Sui «colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti»
50
Ai punti da 33 a 37 della decisione impugnata, la commissione di ricorso, dopo aver effettuato taluni rilievi relativi alla natura e alla destinazione dei prodotti comparati, ha affermato, in sostanza, che il CCCMC differisce dai «colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti», in considerazione del fatto che il CCCMC è una materia prima mentre tali prodotti sono prodotti finiti, ovvero anche in considerazione del fatto che il CCCMC è destinato all’industria e alla produzione di prodotti finiti, mentre i «colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti» sono essenzialmente acquistati da consumatori finali, professionisti o appartenenti al grande pubblico, a fini di decorazione e di protezione.
51
Per quanto riguarda tali valutazioni va tuttavia rilevato, da un lato, che la qualificazione di un prodotto come prodotto finito non esclude il suo uso nell’industria come ingrediente, materia prima o componente entrante nella produzione di un altro prodotto. Infatti, la nozione di prodotto finito designa un prodotto pronto per la commercializzazione. Essa può quindi essere applicata a prodotti commercializzati per l’industria. Inoltre, anche se tale nozione è usata in un senso più ristretto, per distinguere i prodotti fabbricati dalle materie prime non trasformate, essa non consente di giustificare la posizione della commissione di ricorso. Infatti, occorre constatare che un prodotto fabbricato può costituire l’ingrediente, la materia prima, o il componente di un altro prodotto fabbricato.
52
Inoltre, la qualificazione da parte della commissione di ricorso dei «colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti» quali prodotti finiti non consentirebbe affatto di escludere che tali prodotti possano entrare in un processo industriale di fabbricazione di altri prodotti. La circostanza che colori, vernici o lacche possano essere venduti ai singoli o a imprese di pittura del settore dell’edilizia non esclude che prodotti che rispondono a tali denominazioni possano essere commercializzati presso industriali per la fabbricazione di altri prodotti.
53
Dall’altro lato, la commissione di ricorso ha, in modo non convincente, sostanzialmente affermato, in termini perentori e globali, che i «colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti» erano acquistati «essenzialmente» da consumatori non industriali a fini di decorazione e di protezione.
54
È pur vero che, tra tali prodotti, i «colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno» sono acquistati e utilizzati da consumatori non industriali, quali le imprese di pittura di seconda mano dell’edilizia o i singoli dediti al «fai da te».
55
Ma tale fatto notorio, relativo alle imprese di pittura e al grande pubblico, è privo di collegamento con il settore industriale e non fornisce alcuna informazione sui prodotti che tale settore può utilizzare. Non consente nemmeno di dedurre che gli industriali non sarebbero parimenti consumatori di tali prodotti.
56
Orbene, giacché il pubblico di riferimento per la valutazione del rischio di confusione non poteva, in ogni caso, estendersi al di là dei professionisti dell’industria (v. punto 46 supra), la sola questione che la commissione di ricorso doveva risolvere era quella se i professionisti dell’industria, utilizzatori non contestati del CCCMC, potessero altresì utilizzare prodotti quali «colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno» per la fabbricazione dei loro prodotti.
57
Tali considerazioni valgono a fortiori per quanto riguarda le «materie tintorie» e i «mordenti», in quanto, essendo tali prodotti a priori più tecnici di molti colori, vernici e lacche, non è neppure notorio che essi fossero destinati, come ha ritenuto in sostanza la commissione di ricorso, a imprese di pittura e al grande pubblico.
58
Risulta dalle suesposte considerazioni che, ai punti da 34 a 37 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha sostanzialmente desunto, senza procedere ad un esame concreto ma fondandosi piuttosto su considerazioni irrilevanti e discutibili, che il pubblico industriale consumatore del CCCMC non fosse consumatore di prodotti «colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti».
59
La ricorrente contesta dunque giustamente alla commissione di ricorso, in sostanza, di non aver preso in considerazione la circostanza che i professionisti dell’industria utilizzatori del CCCMC acquistano parimenti pitture o altri agenti di rivestimento per fabbricare i loro prodotti finiti. Tale censura, che la ricorrente ha formulato prendendo a titolo di esempio, senza essere contraddetta ex adverso, i professionisti dell’industria di prodotti in plastica, vale parimenti, alla luce delle affermazioni delle parti, per quanto riguarda i professionisti dell’industria cartaria, dell’industria delle vernici e dell’industria degli intonaci.
60
In definitiva, la commissione di ricorso, senza procedere alla previa corretta identificazione del pubblico di riferimento ai fini dell’esame del rischio di confusione tra il CCCMC e i prodotti «colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti», ha concluso nel senso dell’assenza di similitudine tra tali prodotti e il CCCMC sulla base di considerazioni prive di rilevanza e discutibili.
61
Ciò premesso, dev’essere accolto il motivo unico della ricorrente per quanto riguarda i «colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti» designati dal marchio contestato con conseguente annullamento della decisione impugnata relativamente a tali prodotti.
– Sulle «resine naturali allo stato grezzo»
62
Al punto 39 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha ritenuto che le resine naturali allo stato grezzo presentino natura, finalità e usi diversi da quelli del CCCMC. La commissione di ricorso ha rilevato che tali resine sono sostanze collanti e viscose infiammabili secrete da taluni alberi, non solubili in acqua, utilizzate nella fabbricazione di vernici e adesivi. A suo parere, sebbene i rispettivi prodotti di cui trattasi siano tutti materie prime utilizzabili nell’ambito della produzione di vernici e adesivi, essi hanno una finalità molto diversa, ovvero, conferire natura collante o adesiva, oppure essere aggiunti come materiale di carico al fine di ispessire il prodotto, diluirlo o modificarne la viscosità.
63
La commissione di ricorso ha rilevato, peraltro, che le società che estraggono le resine naturali dagli alberi e da altri vegetali sono, in linea generale, distinte da quelle che ricavano il CCCMC dalle pietre. Inoltre, tali prodotti non sarebbero complementari. Le loro funzioni sarebbero completamente diverse ed essi non sarebbero nemmeno concorrenti. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha concluso che il CCCMC e le resine naturali allo stato grezzo non erano simili (punto 40 della decisione impugnata).
64
Secondo la ricorrente, sussistono legami così stretti tra il CCCMC e le resine naturali allo stato grezzo da poter affermare facilmente l’esistenza di una similitudine tra tali prodotti. Infatti, entrambi i prodotti sarebbero usati come prodotti intermedi nella fabbricazione di adesivi. Essi sarebbero complementari e avrebbero il medesimo oggetto, vale a dire la fabbricazione di adesivi. Di conseguenza, gli acquirenti potenziali di tali prodotti sarebbero gli stessi.
65
In primo luogo, si deve rilevare che, a differenza delle valutazioni della commissione di ricorso relative ai prodotti «colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti», esaminate supra, le valutazioni della commissione di ricorso relative al raffronto tra il CCCMC e le resine naturali allo stato grezzo si collocano correttamente nella sola prospettiva del pubblico di riferimento, vale a dire il pubblico professionale dell’industria. Infatti, la decisione impugnata verte unicamente sulla questione dell’uso di tali prodotti per la fabbricazione di adesivi, ovvero un uso industriale.
66
In secondo luogo, si deve rilevare che, a differenza di tutti o parte dei prodotti esaminati dalla commissione di ricorso ai punti da 33 a 38 della decisione impugnata, e dei quali il CCCMC era un possibile componente, il CCCMC non rientra nella fabbricazione delle resine naturali allo stato grezzo, le quali, come indica il loro nome, sono prodotti naturali grezzi.
67
In terzo luogo, non è seriamente contestabile che, per i motivi correttamente rilevati dalla commissione di ricorso al punto 39 della decisione controversa, e rammentati al punto 62 supra, le resine naturali allo stato grezzo e il CCCMC siano prodotti molto diversi quanto alla loro natura e finalità. Essi non sono affatto concorrenti. Per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente secondo cui tali prodotti sarebbero complementari, essa non è minimamente provata.
68
In quarto luogo, la ricorrente non smentisce la valutazione della commissione di ricorso secondo la quale le società che estraggono le resine naturali dagli alberi sono, in linea generale, diverse da quelle che fabbricano il CCCMC dalle pietre.
69
Alla luce delle suesposte considerazioni, la circostanza dedotta dalla ricorrente secondo cui il medesimo pubblico userebbe tali prodotti per fabbricare un medesimo prodotto, vale a dire adesivi, non può giustificare l’affermazione di una somiglianza tra i prodotti in questione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Il pubblico di riferimento, composto da professionisti dell’industria, percepirà senza alcuna difficoltà che tali prodotti, sebbene concorrenti alla propria attività industriale di fabbricazione di adesivi, costituiscono in ogni caso prodotti completamente diversi.
70
Risulta dai suesposti rilievi che il motivo unico dedotto dalla ricorrente dev’essere respinto per quanto riguarda le «resine naturali allo stato grezzo», designate dal marchio contestato.
– Sugli «intonaci»
71
Al punto 41 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha osservato che gli intonaci sono materiali di gesso decorativi applicati su muri di edifici o utilizzati per ricoprire i condotti dei camini in costruzione. Essa ha rilevato che, se è pur vero che tali prodotti potrebbero contenere CCCMC tra i loro ingredienti, essi hanno tuttavia natura, funzione e uso diversi. Infatti, tali prodotti sarebbero utilizzati nel settore dell’edilizia a fini ornamentali e decorativi mentre il CCCMC sarebbe una materia prima aggiunta a diversi prodotti al fine di limitare il consumo di materiali leganti più costosi o di rinforzare o migliorare talune proprietà e caratteristiche di materiali misti. Inoltre, gli intonaci non sarebbero estratti o ottenuti dalle medesime società e non si rivolgerebbero nemmeno alle stesse tipologie di consumatori. La commissione di ricorso ha, quindi, concluso che tali prodotti e il CCCMC non sono simili.
72
La ricorrente contesta la tesi della commissione di ricorso facendo valere che esiste una forte similitudine tra il CCCMC e gli intonaci. Infatti, gli intonaci a base di calce, che rientrerebbero nella categoria «intonaci», sarebbero composti essenzialmente da calce come materiale di carico, essendo la calce un sinonimo di carbonato di calcio. La proporzione di carbonato di calcio che si trova nelle paste di gesso può arrivare fino al 70%. Il carbonato di calcio utilizzato come materiale di carico per i gessi rientrerebbe parimenti nel CCCMC.
73
Si deve rilevare che, se la ricorrente afferma, senza essere contraddetta ex adverso, che gli intonaci comprendono prodotti contenenti CCCMC, essa non contesta, per contro, la valutazione della commissione di ricorso secondo la quale gli intonaci e il CCCMC si rivolgono a un pubblico diverso.
74
In tal senso è pacifico che il CCCMC sia un prodotto destinato unicamente al pubblico professionale dell’industria, rientrante nella fattispecie della produzione di intonaci, mentre gli intonaci prodotti da tale industria sono destinati alle imprese dell’edilizia e, eventualmente, al grande pubblico.
75
Alla luce di tali rilievi, che rivelano l’assenza di un pubblico comune al CCCMC e agli intonaci, la commissione di ricorso ha giustamente concluso che tali prodotti non potevano essere considerati simili, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
76
Tale valutazione non è rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui i fabbricanti di gessi e altri intonaci ai quali la ricorrente abbia fornito CCCMC con il proprio marchio Calcilit, saranno necessariamente indotti a ritenere, vedendo intonaci commercializzati da un terzo con un marchio costituito dal medesimo nome, che un solo e unico fabbricante ha iniziato a fabbricare e vendere, nell’ambito di un’integrazione economica verticale e con il medesimo marchio generale, sia CCCMC, sia intonaci a base di CCCMC.
77
Infatti, tale argomento scaturisce dall’inosservanza della giurisprudenza richiamata al punto 44 supra, secondo la quale il pubblico di riferimento che dev’essere preso in considerazione nell’ambito del raffronto tra i prodotti di cui trattasi è composto dei consumatori che possono utilizzare sia i prodotti del marchio anteriore sia quelli contrassegnati dal marchio contestato. Orbene, non è né dimostrato né tantomeno è stato dedotto dalla ricorrente che gli industriali del settore della produzione di intonaci, consumatori di CCCMC ai fini di tale produzione, utilizzino altresì intonaci per la medesima produzione.
78
Alla luce delle considerazioni suesposte, il motivo unico dedotto dalla ricorrente per quanto riguarda i prodotti «intonaci» contrassegnati dal marchio contestato dev’essere respinto.
Conclusione
79
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni si deve accogliere parzialmente il ricorso e annullare la decisione impugnata nella parte in cui la commissione di ricorso, relativamente ai prodotti «colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti» contrassegnati dal marchio contestato, ha concluso nel senso dell’assenza di similitudine con il CCCMC. Il ricorso è respinto quanto al resto.
Sulle spese
80
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese dell’altra parte.
81
Nel caso di specie, poiché ciascuna delle parti è rimasta parzialmente soccombente, le spese sono compensate.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 settembre 2014 (procedimento R 753/2013-4) è annullata relativamente ai prodotti «colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti» contrassegnati dal marchio contestato.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
L’Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbh, l’EUIPO e la Materis Paints Italia SpA sopporteranno ciascuna le proprie spese.
Frimodt Nielsen
Dehousse
Collins
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 luglio 2016.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
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