T‑790/1462014TJ0790EU:T:2016:42900011144TSENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)21 luglio 2016 (
*1
)
«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Restrizione in materia di ammissione — Annullamento degli atti anteriori con sentenza del Tribunale — Nuovi atti che includono il nome del ricorrente negli elenchi — Errore manifesto di valutazione — Diritto di proprietà — Proporzionalità — Presunzione d’innocenza — Responsabilità extracontrattuale»
Nella causa T‑790/14,
Samir Hassan, residente a Damasco (Siria), rappresentato da L. Pettiti, avvocato,
ricorrente,
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da S. Kyriakopoulou e G. Étienne, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto, da un lato, la domanda basata sull’articolo 263 TFUE, volta all’annullamento della decisione di esecuzione 2014/678/PESC del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2014, L 283, pag. 59), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1013/2014 del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2014, L 283, pag. 9), della decisione (PESC) 2015/837 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2015, L 132, pag. 82), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/828 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2015, L 132, pag. 3), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente, e, dall’altro lato, la domanda basata sull’articolo 268 TFUE, volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente in forza degli atti di cui trattasi,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione),
composto da M. van der Woude, presidente, I. Wiszniewska‑Białecka e I. Ulloa Rubio (relatore), giudici,
cancelliere: S. Bukšek Tomac, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 aprile 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza ( 1 )
[omissis]
Procedimento e conclusioni delle parti
27
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 dicembre 2014, il ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento nonché un ricorso per risarcimento danni avverso la decisione di esecuzione 2014/678 e il regolamento di esecuzione n. 1013/2014, nella parte in cui tali atti lo riguardavano.
28
Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 31 luglio 2015, il ricorrente ha adeguato le proprie conclusioni chiedendo altresì l’annullamento della decisione 2015/837 e del regolamento di esecuzione 2015/828, nella parte in cui tali atti lo riguardavano.
29
Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 21 aprile 2016.
30
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione di esecuzione 2014/678, il regolamento di esecuzione n. 1013/2014, la decisione 2015/837 e il regolamento di esecuzione 2015/828 (in prosieguo: gli «atti controversi»), nella parte in cui tali atti lo riguardano;
—
assegnargli una somma mensile di EUR 250000, a decorrere dal 1o settembre 2011, al fine di risarcire il danno materiale subito, e la somma simbolica di un euro per il danno morale subito nonché condannare il Consiglio a risarcire il danno materiale futuro che egli dovrà subire;
—
condannare il Consiglio alle spese.
31
Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso in toto;
—
condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
Sulla domanda di annullamento
[omissis]
Sul primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione
[omissis]
45
Da tale motivazione risulta, quindi, che il ricorrente è stato iscritto negli elenchi controversi per i tre motivi di seguito esposti: in base all’articolo 28, paragrafo 1, della decisione 2013/255 e all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 36/2012:
—
eminente uomo d’affari, vicino a figure chiave del regime siriano, come i sig.ri Makhlouf e Anbouba;
—
vicepresidente per la Russia dei consigli bilaterali delle imprese dal mese di marzo del 2014;
—
sostiene lo sforzo bellico del regime siriano con donazioni in contanti.
[omissis]
48
Occorre rilevare che il ricorrente è stato nominato presidente – e non vicepresidente, come ha affermato il Consiglio – del consiglio bilaterale delle imprese per la Russia, con decisione del 14 giugno 2014 del Ministro siriano dell’Economia e del Commercio estero, senza che ciò abbia avuto una particolare incidenza sulla valutazione effettuata dal Consiglio nella decisione controversa.
49
Dallo statuto dei consigli bilaterali delle imprese della Siria (in prosieguo: i «consigli delle imprese») risulta che, in primo luogo, il presidente del consiglio di amministrazione dei consigli delle imprese (in prosieguo: il «consiglio di amministrazione») è il Ministro siriano dell’Economia e del Commercio estero. In secondo luogo, il segretariato del consiglio di amministrazione è composto dal Ministro siriano dell’Economia e del Commercio estero e dalla direzione delle relazioni internazionali e arabe. In terzo luogo, detto statuto stabilisce che i membri dei consigli delle imprese sono proposti dal segretariato del consiglio di amministrazione ovvero da un membro dei consigli delle imprese e che ogni proposta dev’essere presentata al Ministro siriano dell’Economia e del Commercio estero per la decisione finale. In quarto luogo, il presidente e il vicepresidente di ogni consiglio delle imprese sono eletti all’interno del consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro siriano dell’Economia e del Commercio estero.
50
Dallo statuto dei consigli delle imprese risulta quindi che il ruolo del Ministro siriano dell’Economia e del Commercio estero all’interno di tali consigli è centrale e non si limita alla ratifica delle scelte degli altri membri, come sostiene il ricorrente. Il Ministro siriano dell’Economia e del Commercio estero, infatti, presiede il consiglio di amministrazione, è membro del segretariato del consiglio di amministrazione che si occupa di sovraintendere alle operazioni dei differenti consigli delle imprese ed è l’autorità competente a nominare il presidente e il vicepresidente dei vari consigli delle imprese nonché a sciogliere detti consigli. Tuttavia, quand’anche il Ministro siriano dell’Economia e del Commercio estero si limitasse a ratificare le scelte dei membri di detti consigli, occorre rilevare che la nomina del presidente e del vicepresidente di ogni consiglio delle imprese implica una decisione del governo.
51
Inoltre, gli elementi di prova forniti dal Consiglio nel documento MD 216/14 RELEX e, segnatamente, l’articolo del 3 marzo 2014 di Syria Report nonché l’articolo di Syriandays menzionano il ruolo del ricorrente all’interno del consiglio bilaterale delle imprese per la Russia. Il primo articolo interviene a precisare il legame tra la nomina dei membri dei consigli delle imprese e la vicinanza all’attuale regime. Il secondo descrive lo svolgimento della prima assemblea generale dei consigli delle imprese tenutasi il 29 marzo 2014, alla quale hanno partecipato il Primo Ministro siriano, il Ministro siriano dell’Economia e del Commercio estero nonché tutti i presidenti e vicepresidenti dei consigli delle imprese. Il nome del ricorrente è menzionato in entrambi gli articoli.
52
Conseguentemente, si deve rilevare che la funzione del ricorrente all’interno di un consiglio economico quale il consiglio bilaterale delle imprese per la Russia, la cui funzione consiste nel promuovere l’economia della Siria nonché lo sviluppo delle sue imprese e delle sue attività commerciali e di investimento, può spiegarsi soltanto con una certa vicinanza all’attuale regime e costituisce un elemento di fatto incontestato che attesta un sicuro legame con il regime di Bachar Al‑Assad. Tale vicinanza tra il ricorrente e il regime siriano ha consentito al Consiglio di ritenere correttamente che il ricorrente traesse vantaggio dal regime, lo sostenesse e fosse ad esso associato ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, della decisione 2013/255 e dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 36/2012.
53
Nel caso di specie, poiché il secondo motivo dell’iscrizione del ricorrente è stato correttamente stabilito dal Consiglio e costituisce una base sufficiente per l’iscrizione ai sensi del criterio normativo sancito dall’articolo 28, paragrafo 1, della decisione 2013/255 e dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 36/2012, e nella misura in cui, conformemente alla giurisprudenza richiamata supra, al punto 42, è sufficiente che soltanto uno dei motivi alla base degli atti sia valido per giustificare la legittimità di questi ultimi, non occorre pronunciarsi sulla fondatezza degli altri due motivi dedotti dal Consiglio negli atti controversi, in quanto l’argomento sviluppato in proposito dal ricorrente è inconferente e dev’essere respinto.
[omissis]
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. Samir Hassan è condannato alle spese.
Van der Woude
Wiszniewska‑Białecka
Ulloa Rubio
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 luglio 2016.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.
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