SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
24 giugno 2015 ( *1 )
«Ambiente — Protezione dello strato di ozono — Gas fluorurati a effetto serra — Regolamento (UE) n. 517/2014 — Immissione in commercio di idrofluorocarburi — Determinazione di un valore di riferimento — Assegnazione di quote — Obbligo di motivazione — Metodo di calcolo»
Nella causa T‑847/14,
GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata da D. Lang, avvocato,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da C. Hermes e K. Mifsud‑Bonnici, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2014/774/UE della Commissione, del 31 ottobre 2014, recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l’immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 318, pag. 28), nei limiti in cui tale decisione riguarda la ricorrente,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto da S. Papasavvas (relatore), presidente, N. J. Forwood, e E. Bieliūnas, giudici,
cancelliere: K. Andová, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 maggio 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Gli idrofluorocarburi (HFC) sono una categoria di gas fluorurati a effetto serra utilizzati, segnatamente, nei sistemi di refrigerazione e di condizionamento dell’aria, negli aerosol e nella produzione di schiume isolanti.
2
La ricorrente, GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH, è un’impresa tedesca attiva nel settore dei gas speciali. Essa non produce HFC, ma ne importa da paesi terzi e Stati membri, e in seguito li commercializza, principalmente presso imprese con sede nell’Unione europea.
3
Nell’ambito della lotta contro le emissioni di gas a effetto serra, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato il regolamento (UE) n. 517/2014, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150, pag. 195).
4
La riduzione graduale dei quantitativi di HFC che possono essere immessi in commercio nell’Unione è stata ritenuta come il modo più efficace e più efficiente sotto il profilo dei costi per ridurre le emissioni di tali sostanze a lungo termine.
5
Per realizzare tale riduzione graduale, il regolamento n. 517/2014 prevede che la Commissione europea determini una quantità massima di HFC che possono essere immessi in commercio nell’Unione ogni anno, un valore di riferimento per ogni produttore e per ogni importatore, sulla base della media annuale delle quantità di HFC che il produttore o l’importatore ha comunicato di aver immesso in commercio dal 2009 al 2012 (in prosieguo: il «valore di riferimento»), e una quota di HFC (in prosieguo: la «quota») che esso sarà autorizzato ad immettere in commercio ogni anno, a partire dall’anno 2015.
6
Il 31 ottobre 2014 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/774/UE, recante determinazione, in applicazione del regolamento n. 517/2014, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l’immissione in commercio di HFC a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 318, pag. 28; in prosieguo: la «decisione impugnata»).
7
L’articolo 1 della decisione impugnata così recita:
«Articolo 1
Determinazione dei valori di riferimento
Ai fini dell’assegnazione delle quote, i valori di riferimento per ciascun importatore e produttore sono quelli che figurano nell’allegato della presente decisione, calcolati sulla base dei dati comunicati in ottemperanza del regolamento (CE) n. 842/2006 detraendo dalla media annua delle quantità di [HFC] (gas sfusi) immessi in commercio nell’Unione nel periodo 2009-2012 le quantità totali di [HFC] (gas sfusi) cui si applicano le deroghe di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 517/2014 per tale periodo, qualora i dati siano disponibili.
La media annua di gas sfusi immessi in commercio nell’Unione di cui al presente articolo è stata calcolata sottraendo dalle quantità totali annue di [HFC] (gas sfusi) prodotti e importati sul mercato dell’Unione le quantità totali di [HFC] (gas sfusi) esportati dal mercato dell’Unione, tenuto conto del saldo di fine anno dei gas in stock».
8
L’allegato della decisione impugnata concede alla ricorrente un valore di riferimento di [riservato] ( 1 ) tonnellate‑di anidride carbonica (CO2) equivalente e le assegna, per l’anno 2015, una quota di [riservato] tonnellate di CO2‑equivalente.
9
Tale allegato indica parimenti la formula utilizzata per determinare il valore di riferimento, formula che prevede, segnatamente, una variabile connessa alla variazione annua degli stock di HFC.
10
Con messaggio di posta elettronica del 5 novembre 2014, la ricorrente ha chiesto alla Commissione di delucidarla circa la ragione per la quale la variazione annua degli stock di HFC era stata tenuta in considerazione per il calcolo del valore di riferimento.
11
Con messaggio di posta elettronica dello stesso giorno, la Commissione ha risposto indicando, segnatamente, che il valore di riferimento era stato determinato sulla base dei dati comunicati conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 161, pag. 1).
12
Parimenti con messaggio di posta elettronica dello stesso giorno, la ricorrente ha risposto indicando che continuava a non comprendere la ragione per cui la variazione annua degli stock di HFC era stata tenuta in considerazione per il calcolo del valore di riferimento e sottolineando che, a suo avviso, tale variazione aveva influenzato, a suo svantaggio, il calcolo di tale valore.
13
Con messaggio di posta elettronica del 6 novembre 2014, la Commissione ha risposto alla ricorrente ricordando che essa doveva calcolare le quantità di HFC immesse in commercio sulla base dei dati disponibili, i quali non distinguevano tra le differenti tipologie di stock e le loro origini, e che, per tale motivo, questa utilizzava una formula che prendeva in considerazione gli stock prescindendo dai loro status. Tale formula sarebbe stata comunicata alle imprese interessate e non sarebbe stata oggetto di alcuna obiezione, neppure da parte della ricorrente.
14
Il 12 dicembre 2014, il rappresentante della ricorrente ha chiesto alla Commissione di modificare la decisione impugnata.
15
Il 16 dicembre 2014, la Commissione ha indicato al rappresentante della ricorrente che avrebbe fornito una risposta non appena possibile, ma di dover preliminarmente procedere ad acquisire un parere giuridico.
Procedimento e conclusioni delle parti
16
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 dicembre 2014, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
17
Con atto separato depositato lo stesso giorno, essa ha presentato istanza diretta a far statuire sul ricorso mediante un procedimento accelerato, ai sensi dell’articolo 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale.
18
Con decisione del 23 gennaio 2015, il Tribunale (Terza Sezione) ha accolto tale istanza.
19
Sulla base della relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del regolamento di procedura, ha posto per iscritto taluni quesiti alle parti. Queste ultime hanno risposto a tali quesiti nei termini impartiti.
20
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 aprile 2015, la ricorrente ha introdotto una domanda di misure di organizzazione del procedimento, chiedendo, in particolare, di ordinare la produzione di documenti. La Commissione ha depositato le sue osservazioni su tale domanda di misure di organizzazione del procedimento nei termini impartiti.
21
Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza tenutasi l’8 maggio 2015.
22
A seguito dell’udienza, la ricorrente ha prodotto un documento, riguardo al quale la Commissione ha presentato le sue osservazioni nel termine impartito.
23
La fase orale del procedimento è stata chiusa il 12 maggio 2015.
24
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata e la quota che le è stata assegnata per l’anno 2015 per l’immissione in commercio di HFC, in quanto il valore di riferimento fissato e la quota assegnata sono troppo bassi;
—
condannare la Commissione alle spese.
25
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
26
A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce tre motivi, relativi, il primo, ad una violazione del regolamento n. 517/2014, il secondo, ad una violazione del principio della parità di trattamento e, il terzo, ad una violazione dell’obbligo di motivazione.
27
Occorre esaminare, anzitutto, il terzo motivo.
Sul terzo motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione
28
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non rispetta i requisiti dell’articolo 296 TFUE. Infatti, da un lato, la decisione impugnata non fornirebbe alcun motivo tale da giustificare che la variazione annua di stock sia tenuta in considerazione. Dall’altro lato, anche tenendo in considerazione la variazione annua dagli stock, non sarebbe possibile comprendere come il valore di riferimento concessole sia stato calcolato, dal momento che tale calcolo non viene motivato. I calcoli forniti in allegato al ricorso condurrebbero del resto a un valore di riferimento diverso da quello stabilito dalla Commissione.
29
La Commissione ritiene che la decisione impugnata rispetti i requisiti dell’articolo 296 TFUE. Da un lato, essa contesta che la decisione impugnata non indichi motivi che spiegano la ragione per la quale la variazione annua degli stock è stata tenuta in considerazione. Infatti, la circostanza per cui tale variazione è stata tenuta in considerazione risulterebbe dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 517/2014 e il contesto della stessa sarebbe richiamato al punto 5 della decisione impugnata. D’altro lato, essa respinge l’argomento secondo il quale il calcolo del valore di riferimento sarebbe incomprensibile. L’articolo 1, secondo comma, della decisione impugnata, illustrerebbe infatti il metodo utilizzato e tale valore sarebbe stato determinato correttamente. I calcoli forniti in allegato al ricorso sarebbero, per contro, errati.
30
A tale riguardo, occorre ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v. sentenza del 24 novembre 2005, Italia/Commissione, C‑138/03, C‑324/03 e C‑431/03, Racc., EU:C:2005:714, punto 54 e giurisprudenza citata).
31
Tale requisito dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza Italia/Commissione, punto 30 supra, EU:C:2005:714, punto 55 e giurisprudenza citata).
32
Si desume parimenti dalla giurisprudenza che un atto di esecuzione soddisfa l’obbligo di motivazione quando contiene un espresso richiamo a norme del regolamento sul quale esso si fonda e consente quindi di ravvisare i criteri di cui si è tenuto conto nella sua adozione (v. sentenza del 20 settembre 2012, Polonia/Commissione, T‑333/09, EU:T:2012:449, punto 88 e giurisprudenza citata).
33
Nel caso di specie, occorre considerare, in via preliminare, che la decisione impugnata è una decisione d’esecuzione che si basa sul regolamento n. 517/2014 e che rinvia, come emerge, segnatamente, dal suo secondo visto, all’articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento, il quale prevede che, entro il 31 ottobre 2014, la Commissione, mediante atti di esecuzione, determini per ogni produttore o per ogni importatore che ha comunicato i dati a norma dell’articolo 6 del regolamento n. 842/2006, un valore di riferimento sulla base della media annuale delle quantità di HFC che il produttore o l’importatore hanno comunicato di aver immesso in commercio dal 2009 al 2012 (in prosieguo: il «periodo di riferimento»).
34
Si deve rilevare, in seguito, che il punto 4 della decisione impugnata indica che i valori di riferimento sono calcolati sulla base della media annuale delle quantità di HFC che il produttore o l’importatore ha comunicato di aver immesso in commercio durante il periodo di riferimento, escludendo le quantità di HFC destinate agli usi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014 durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili.
35
L’articolo 1, primo comma, della decisione impugnata indica parimenti che, ai fini dell’assegnazione delle quote, i valori di riferimento per ciascun importatore e ciascun produttore sono quelli che figurano nell’allegato della menzionata decisione, calcolati sulla base dei dati comunicati in ottemperanza del regolamento n. 842/2006 detraendo dalla media annua delle quantità di HFC sfusi immessi in commercio nell’Unione nel periodo di riferimento le quantità totali di HFC sfusi cui si applicano le deroghe di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento n. 517/2014 per tale periodo, qualora i dati siano disponibili.
36
L’articolo 1, secondo comma, della decisione impugnata precisa che la media annua di gas sfusi immessi in commercio nell’Unione è stata calcolata sottraendo dalle quantità totali annue di HFC sfusi prodotte e importate sul mercato dell’Unione le quantità totali di HFC sfusi esportate dal mercato dell’Unione, tenuto conto del saldo di fine anno dei gas in stock.
37
Per quanto riguarda l’allegato della decisione impugnata, esso indica che il valore di riferimento (VR) è stato calcolato secondo la seguente formula: VR = media [2009 ‐ 2012] (POM ‐ EX), essendo il valore (POM ‐ EX) determinato ogni anno e la relativa media calcolata sul periodo di quattro anni di cui si tratta. Si precisa che il valore POM corrisponde ai gas sfusi immessi in commercio (calcolati secondo la seguente formula: P + I ‐ E + Δs, dove il valore P corrisponde alla produzione, il valore I alle importazioni, il valore E alle esportazioni dirette, e il valore Δs alla differenza degli stock a fine anno, ossia gli stock al 1o gennaio 20XX meno gli stock al 31 dicembre 20XX) e che il valore EX corrisponde ai gas sfusi cui si applicano le deroghe di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento n. 517/2014, sulla base dei dati disponibili.
38
Si deve constatare, in primo luogo, che, alla luce di quanto precede, la decisione impugnata è adeguatamente motivata per quanto riguarda la definizione del valore di riferimento e il metodo stabilito dalla Commissione per la determinazione di tale valore. Questi risultano infatti molto chiaramente e senza ambiguità da tale decisione. Pertanto, la ricorrente sostiene erroneamente che il calcolo del valore di riferimento che le è stato concesso non è motivato.
39
In secondo luogo, per quanto riguarda la circostanza di tenere in considerazione, nella determinazione del valore di riferimento, la variazione annua degli stock, si deve constatare che dalla decisione impugnata risulta che la Commissione ha calcolato la media annua di HFC sfusi immessi in commercio nell’Unione detraendo dalle quantità annue totali di HFC prodotte e importate nel mercato dell’Unione le quantità totali di HFC sfusi esportate dall’Unione, tenendo in considerazione la variazione annua degli stock. Tuttavia, né la decisione impugnata, né lo stesso regolamento n. 517/2014 al quale questa rinvia, contengono una motivazione rispetto alla considerazione specifica di tale ultima variabile. Al riguardo non si può sostenere che il riferimento, all’articolo 1 della decisione impugnata, ai «dati comunicati in ottemperanza del regolamento n. 842/2006» costituisca una motivazione della circostanza che sia stata tenuta in considerazione la variabile di cui si tratta. Benché, infatti, tale riferimento consenta di indicare l’origine dei dati utilizzati nell’ambito del calcolo del valore di riferimento, esso non consente di esporre le ragioni specifiche dell’introduzione della variazione annua degli stock in tale calcolo. Nondimeno, dato che la definizione del valore di riferimento e il metodo stabilito dalla Commissione per la determinazione del medesimo risultano sufficientemente motivati nella decisione impugnata, non si può richiedere che questa indichi i motivi specifici per i quali tale metodo comprende una particolare variabile, fatto tuttavia salvo il controllo, da parte del giudice dell’Unione, della fondatezza della considerazione di tale variabile alla luce della definizione del valore di riferimento. Inoltre, le comunicazioni tra la Commissione e la ricorrente, successive all’adozione della decisione impugnata, ma antecedenti all’introduzione del presente ricorso, riguardavano specificatamente tale questione, poiché la Commissione si è espressa, in particolare, sulla questione della considerazione della variazione annua degli stock, di modo che la ricorrente è stata posta in grado di comprendere i motivi di tale considerazione e di contestarne la fondatezza nell’ambito di tale ricorso, come emerge dall’esame del primo motivo.
40
Infine, per quanto riguarda l’argomento relativo, in sostanza, alla circostanza che, anche tenendo in considerazione la variazione annua degli stock, il risultato del calcolo effettuato secondo la formula espressa nella decisione impugnata sarebbe diverso, occorre constatare che esso non riguarda la motivazione della decisione impugnata, ma la sua fondatezza, cosicché esso deve essere respinto, nell’ambito del presente motivo, in quanto inconferente.
41
Alla luce di quanto precede, occorre respingere il terzo motivo.
Sul primo motivo, relativo alla violazione del regolamento n. 517/2014
42
La ricorrente sostiene che, tenendo in considerazione, erroneamente, ai fini del calcolo del valore di riferimento che le è stato concesso, la variazione annua degli stock di HFC, mentre avrebbe dovuto tenere in considerazione solo le quantità di HFC effettivamente immesse in commercio, corrispondenti, nella fattispecie, alla differenza tra le quantità di HFC importate e quelle esportate, la Commissione ha violato il regolamento n. 517/2014. A sostegno della sua tesi, secondo la quale niente giustifica che tale variazione sia tenuta in considerazione, essa si fonda sulla formulazione letterale di tale regolamento, nonché su di un’interpretazione storica, sistematica e teleologica del medesimo. Secondo la ricorrente, la circostanza di tenere in considerazione la variazione in parola non avrebbe, per gli importatori e gli esportatori che, come la medesima, non sono né produttori né utilizzatori, alcun collegamento con le quantità effettivamente immesse in commercio, come lo dimostrerebbero gli esempi di situazioni che essa ha evocato. La succitata considerazione ridurrebbe, nel caso di specie, il valore di riferimento concesso alla ricorrente, dovendo questo essere al minimo di [riservato] tonnellate di CO2 equivalente, e non di [riservato] tonnellate di CO2 equivalente come ritenuto dalla Commissione.
43
La Commissione è del parere che il metodo di calcolo del valore di riferimento stabilito e applicato nella decisione impugnata sia conforme al regolamento n. 517/2014. Tale valore, infatti, deve essere basato, da un lato, sulle quantità immesse in commercio durante il periodo di riferimento, ai sensi dell’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 517/2014, e, dall’altro lato, sulle quantità che il produttore o l’importatore ha comunicato di aver immesso in commercio, a titolo dell’articolo 6 del regolamento n. 842/2006. Orbene, i dati comunicati in ottemperanza a tale ultimo regolamento non rifletterebbero esattamente le quantità immesse in commercio, dal momento che i soli dati disponibili erano quelli relativi alla produzione, alle importazioni, alle esportazioni e alla differenza degli stock. In tale ambito, il legislatore avrebbe lasciato un margine discrezionale alla Commissione per il calcolo del valore di riferimento, prevedendo che quest’ultimo fosse basato sulle informazioni comunicate. Il metodo stabilito all’articolo 1, secondo comma, della decisione impugnata, sarebbe conforme a tali requisiti nonché al tenore, al contesto, al senso e alla finalità dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 517/2014. Infine, gli esempi di situazioni evocati dalla ricorrente sarebbero basati su calcoli errati.
44
A siffatto riguardo, occorre rilevare che il regolamento n. 517/2014 ha come obiettivo, come risulta dai suoi considerando 13 e 14, di ridurre gradualmente le quantità di HFC che possono essere immesse in commercio nell’Unione, al fine di ridurre le emissioni di tali sostanze a lungo termine.
45
A tale scopo, il regolamento n. 517/2014 prevede che la Commissione assegni, a ciascun produttore o a ciascun importatore, una quota per l’immissione in commercio di HFC, avendo preliminarmente determinato un valore di riferimento.
46
Come emerge dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 517/2014, detto valore di riferimento è basato sulla media annuale delle quantità di HFC che il produttore o l’importatore che ha comunicato le informazioni a norma dell’articolo 6 del regolamento n. 842/2006, ha comunicato di aver immesso in commercio durante il periodo di riferimento, ad eccezione di alcune quantità di HFC destinate ad un uso previsto all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014.
47
L’allegato V del regolamento n. 517/2014 conferma che il valore di riferimento è fondato sulle quantità di HFC che il produttore o l’importatore ha immesso sul mercato dell’Unione durante il periodo di riferimento, escludendo le quantità di HFC destinate a un uso previsto all’articolo 15, paragrafo 2, del citato regolamento, durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili.
48
Ne consegue che il regolamento n. 517/2014 prevede che il valore di riferimento concesso ad un produttore o ad un importatore è collegato, da un lato, alle quantità di HFC immesse in commercio durante il periodo di riferimento e, dall’altro lato, a quelle cui si applicano le deroghe ex articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento.
49
Così, dal momento che prevede, al suo articolo 1, primo comma, che i valori di riferimento per ciascun importatore e ciascun produttore siano calcolati sulla base dei dati comunicati in ottemperanza del regolamento n. 842/2006 detraendo dalla media annua delle quantità di HFC immesse in commercio nell’Unione durante il periodo di riferimento le quantità totali di HFC cui si applicano le deroghe ex articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento n. 517/2014, per tale periodo, qualora i dati siano disponibili, la decisione impugnata riprende, in sostanza, gli stessi criteri stabiliti dal regolamento n. 517/2014 per il calcolo del valore di riferimento.
50
Nel caso di specie, la ricorrente contesta il fatto che sia stata tenuta in considerazione, da parte della Commissione, la variazione annua degli stock di HFC, vale a dire il valore Δs presente nella formula esposta nell’allegato della decisione impugnata, nell’ambito del calcolo del valore di riferimento che le è stato concesso, più specificamente di quello relativo alle quantità di HFC che essa ha immesso in commercio durante il periodo di riferimento.
51
A tale proposito, occorre effettivamente rilevare che, come si desume dall’articolo 1, secondo comma, e dall’allegato della decisione impugnata, le quantità di HFC che i produttori o gli importatori hanno immesso in commercio durante il periodo di riferimento sono state calcolate sommando le quantità prodotte, le quantità importate nonché il saldo della variazione annuale degli stock, e sottraendo le quantità esportate.
52
Orbene, da un lato, come rileva la ricorrente, nessuna disposizione del regolamento n. 517/2014 prevede esplicitamente che il saldo della variazione annuale degli stock costituisca un dato che deve essere tenuto in considerazione per la determinazione del valore di riferimento.
53
D’altro lato, non è dimostrato che il saldo della variazione annuale di stock costituisca un criterio pertinente per determinare le quantità di HFC «immesse in commercio», a titolo dell’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 517/2014, in particolare nel caso di imprese che, come la ricorrente, non producono né utilizzano HFC e si limitano ad importarne per rivenderli o esportarli in seguito fuori dall’Unione.
54
A tale riguardo, in primo luogo, si deve constatare che l’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 517/2014, definisce l’«immissione in commercio» come la fornitura o la messa a disposizione di un’altra parte, per la prima volta nell’Unione, dietro pagamento o gratuitamente, o l’uso da parte dei produttori per proprio conto, e comprende lo sdoganamento ai fini dell’immissione in libera pratica nell’Unione. Orbene, conformemente all’articolo 129 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145, pag. 1), l’immissione in libera pratica comporta la riscossione dei dazi dovuti all’importazione, la riscossione, ove opportuno, di altri oneri, come previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti in materia di riscossione di tali oneri, l’applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale, a meno che non debbano essere applicati in una fase precedente, e l’espletamento della altre formalità stabilite per l’importazione delle merci. L’immissione in libera pratica attribuisce alle merci non comunitarie la posizione doganale di merci comunitarie. In tale ambito, occorre rilevare che, in risposta ad un quesito posto dal Tribunale durante l’udienza, le parti erano concordi nel riconoscere che la nozione di immissione in libera pratica prevista all’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 517/2014 era identica a quella prevista all’articolo 129 del regolamento n. 450/2008. Ne consegue che le quantità di HFC importate dalla ricorrente che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 129 del regolamento n. 450/2008 devono essere considerate come immesse in libera pratica, e, pertanto, come «immesse in commercio», conformemente all’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 517/2014.
55
In secondo luogo, si deve precisare che non risulta, e che non può essere dedotto, dall’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 517/2014, che, per essere considerate come «immesse in commercio», le quantità di HFC immesse in libera pratica devono inoltre essere state oggetto di una vendita effettiva, di modo che sarebbero escluse le quantità immesse in libera pratica che sono immagazzinate e ancora invendute. Nessun’altra disposizione del regolamento n. 517/2014 consente del resto di sostenere una tale interpretazione dell’articolo in parola. La Commissione del resto non lo pretende.
56
In terzo luogo, si deve rilevare che, come posto in evidenza dalla Commissione, il regolamento n. 842/2006 e il regolamento n. 517/2014 non contengono la stessa definizione della nozione di «immissione in commercio». Seppur, infatti, tale definizione sia complessivamente identica, i due regolamenti in questione divergono nondimeno in quanto il primo fa riferimento all’«importazione nel territorio doganale della Comunità» mentre il secondo fa riferimento alla «immissione in libera pratica nell’Unione». Mentre, quindi, la totalità delle quantità di HFC importate sono considerate come immesse in commercio in vigenza del regolamento n. 842/2006, solo le quantità di HFC importate e immesse in libera pratica lo sono in vigenza del regolamento n. 517/2014.
57
Si deve, del resto, riconoscere che l’allegato V del regolamento n. 517/2014, diretto a precisare il calcolo del valore di riferimento, indica che lo stesso è basato sulle quantità di HFC che i produttori e gli importatori hanno immesso in commercio nell’Unione durante il periodo di riferimento o il periodo di assegnazione, «sulla base dei dati disponibili». Questi ultimi erano, come si desume da una lettura d’insieme del regolamento n. 517/2014, quelli comunicati sulla base dell’articolo 6, del regolamento n. 842/2006, e ciò secondo le forme prescritte dal regolamento (CE) n. 1493/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che istituisce, a norma del regolamento n. 842/2006, il formato della relazione che deve essere presentata dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 332, pag. 7).
58
Orbene, le quantità di HFC importate e immesse in libera pratica che devono essere considerate, conformemente all’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 517/204, come immesse in commercio non figurano tra tali dati, dal momento che solo le quantità prodotte, importate, esportate e immagazzinate sono state comunicate su detto fondamento.
59
Tuttavia, la circostanza che l’allegato V del regolamento n. 517/2014 preveda che il calcolo del valore di riferimento dovesse essere effettuato «sulla base dei dati disponibili» e che l’articolo 16, paragrafo 1, del menzionato regolamento, indichi che siffatto valore è «[determinato] sulla base della media annuale delle quantità di HFC che il produttore o l’importatore hanno comunicato di aver immesso in commercio» non può comportare che il calcolo del valore di riferimento dovesse necessariamente essere effettuato sul solo fondamento dei dati comunicati sulla base dell’articolo 6 del regolamento n. 842/2006.
60
Infatti, anzitutto, nessuna disposizione del regolamento n. 517/2014 indica esplicitamente che il calcolo del valore di riferimento dovesse essere effettuato unicamente sulla base dei dati comunicati ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 842/2006, e nemmeno, del resto, che tutti questi dati dovessero necessariamente essere utilizzati per tale calcolo.
61
Inoltre, nessuna disposizione del regolamento n. 517/2014 prevede che la Commissione non possa, se ciò risulti necessario, domandare informazioni supplementari alle imprese interessate. La Commissione ha del resto indicato, in udienza, che il regolamento n. 517/2014 non prevedeva un divieto esplicito a tale riguardo. Analogamente, anche supponendo, come asserito dalla Commissione, che il legislatore abbia rinunciato a raccogliere ex post dati relativi al periodo di riferimento, ciò non implicherebbe un divieto per la Commissione di raccogliere tali informazioni, se queste si rivelassero necessarie alla determinazione delle quantità di HFC immesse in commercio. Del resto non è dimostrato che, considerando il numero ridotto di imprese interessate, ciò avrebbe comportato spese amministrative importanti, ritardato l’avvio del meccanismo o indotto un rischio di manipolazione particolare, come lasciato intendere dalla Commissione. È in ogni caso d’uopo notare che, come risulta dall’allegato di una lettera del 19 maggio 2014, trasmessa dalla Commissione in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, tale istituzione ha invitato le imprese interessate a fornirle, nell’ambito della determinazione del valore di riferimento, taluni dati, e, segnatamente, le quantità di HFC prodotte o importate per i fini elencati all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014, i quali non erano stati comunicati in precedenza e non erano dunque disponibili. Le spiegazioni fornite a detto riguardo dalla Commissione in udienza non consentono di ritenere che non sarebbe stato possibile chiedere parimenti a tali imprese di comunicare i dati relativi alle quantità di HFC importate e immesse in libera pratica che, analogamente alle quantità di HFC prodotte o importate ai fini enumerati all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014, non erano state comunicate in vigenza del regolamento n. 842/2006. Ciò conferma, quindi, non solamente che non era né vietato né impossibile, per la Commissione, raccogliere, in caso di bisogno, dati non disponibili ex post, ma parimenti che tale era l’ipotesi che ricorreva. Inoltre, si deve precisare che, comunque, non si può addebitare alle summenzionate imprese di non aver comunicato esse stesse, durante il periodo di riferimento, dati che non erano stati richiesti dalla Commissione sulla base del regolamento n. 842/2006 e la cui rilevanza è emersa solo successivamente.
62
Infine, il regolamento n. 517/2014 deve essere interpretato nel senso che la Commissione deve effettuare il calcolo del valore di riferimento sulla base dei dati comunicati (articolo 16, paragrafo 1) o disponibili (allegato V) unicamente nella misura in cui questi siano rilevanti ai fini della determinazione di tale valore. L’obiettivo del citato regolamento è infatti quello di ridurre gradualmente le quantità di HFC «immesse in commercio» nell’Unione. Orbene, sarebbe contrario a siffatto obiettivo basare il calcolo di cui si tratta su dati che non presentano un collegamento oggettivo con le quantità di HFC «immesse in commercio» nell’Unione durante il periodo di riferimento, sulle quali devono essere basati, così come deriva dal regolamento n. 517/2014, i valori di riferimento, e, in fine, le quote di immissione nel mercato concesse.
63
Ne consegue, da un lato, che non sarebbe conforme all’obiettivo perseguito dal regolamento n. 517/2014 utilizzare, nell’ambito del calcolo del valore di riferimento, dati non rilevanti per determinare le quantità di HFC immesse in commercio, segnatamente per il solo motivo che si tratta di «dati disponibili». La circostanza che le quantità immagazzinate siano state oggetto di una dichiarazione non comportava quindi necessariamente che le medesime siano state tenute in considerazione se esse non erano rilevanti per la determinazione delle quantità di HFC immesse in commercio. Quindi, per gli stessi motivi, non è rilevante la circostanza, evocata dalla Commissione, che il punto 5 della decisione impugnata indichi che la determinazione del valore di riferimento è limitata dai vincoli inerenti ai dati comunicati a titolo dell’articolo 6 del regolamento n. 842/2006. Ne consegue, dall’altro lato, che non si può ammettere che l’assenza di dati rilevanti ai fini del calcolo del valore di riferimento abbia come conseguenza che quest’ultimo non corrisponda alle quantità di HFC immesse in commercio, come imposto dall’articolo 16, paragrafo 1, e dall’allegato V, del regolamento n. 517/2014. Orbene, la Commissione riconosce che il legislatore era conscio dell’impossibilità, sulla base dei dati comunicati conformemente al regolamento n. 842/2006, di determinare con precisione le quantità immesse in commercio ai sensi del regolamento n. 517/2014. Incombeva quindi alla Commissione sollecitare le imprese interessate al fine di raccogliere i dati rilevanti mancanti.
64
Quanto al preteso margine discrezionale, richiamato dalla Commissione, che il legislatore avrebbe lasciato a quest’ultima per il calcolo dei valori di riferimento, esso non può, in ogni caso, autorizzare detta istituzione ad adottare un metodo di calcolo tale da comportare che i valori di riferimento non siano basati sulle quantità di HFC immesse in commercio, conformemente al regolamento n. 517/2014.
65
In ogni modo, la Commissione non ha dimostrato che, in un caso come quello di specie, tenere in considerazione la variazione annuale degli stock consentirebbe di determinare, per lo meno con maggiore precisione che in caso di sua assenza, le quantità di HFC immesse in commercio, ai sensi dell’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 517/2014, sulla base dei dati raccolti a titolo dell’articolo 6 del regolamento n. 842/2006.
66
La Commissione, infatti, non ha avanzato nessun elemento che consenta di ritenere che, nella situazione di un’impresa dedita ad importare HFC, ma che non ne produce, la circostanza di tenere in considerazione la variazione annuale degli stock consentirebbe di stabilire, unitamente alle quantità importate e a quelle esportate, le quantità che sono state immesse in commercio, ai sensi dell’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 517/2014. Nessun elemento indica dunque che, nel caso di importazioni di HFC, la variazione degli stock comporterebbe un qualunque collegamento con le quantità di HFC che sono state immesse in libera pratica e, pertanto, immesse in commercio, ai sensi dell’articolo 2, punto 10, di tale regolamento. Niente consente quindi di ritenere che il fatto di tenere in considerazione tale variazione concorra a determinare con maggiore precisione le quantità di HFC immesse in commercio da un importatore rispetto a quanto accadrebbe in assenza di tale considerazione.
67
Le suesposte considerazioni non sono inficiate né dall’argomento della Commissione secondo il quale considerare le importazioni senza il correttivo apportato dalla comparazione degli stock comporterebbe che tutte le quantità importate, e non soltanto quelle immesse in libera pratica, siano interessate, né da quello secondo il quale sarebbe necessario, per raggiungere l’obiettivo cui mira il regolamento n. 517/2014, tenere in considerazione l’evoluzione degli stock. Infatti, è certamente vero che le quantità importate non consentono, in quanto tali, di stabilire le quantità immesse in commercio da un importatore, dal momento che sono le quantità di HFC importate che sono state immesse in libera pratica che possono essere considerate come immesse in commercio, ai sensi dell’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 517/2014. Tuttavia, ciò non toglie che la Commissione non ha sufficientemente dimostrato che tenere in considerazione la variazione annuale degli stock consentirebbe di stabilire, come lo richiede l’obiettivo cui mira tale regolamento, la quantità di HFC immessa in commercio da un’impresa che, come la ricorrente, si limita a effettuare importazione ed esportazioni di HFC.
68
Oltre a ciò, si deve notare che, nel caso di specie, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la ricorrente ha affermato che tutte le quantità di HFC importate durante il periodo di riferimento erano state immesse in libera pratica. Durante l’udienza la Commissione ha fatto presente di non contestare tale affermazione. Pertanto, le quantità di HFC che la ricorrente – essendo pacifico che la stessa non produce i gas in parola – ha immesso in commercio, ai sensi dell’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 517/2014, corrispondono precisamente alla differenza tra le quantità di HFC importate, e quindi immesse in libera pratica, e le quantità di HFC esportate. Orbene, tenendo in considerazione un dato collegato alla variazione annuale degli stock, la Commissione ha determinato un valore di riferimento che non corrisponde esattamente alle quantità immesse in commercio dalla ricorrente.
69
Dal complesso di quanto precede risulta, che, tenendo in considerazione, ai fini del calcolo del valore di riferimento concesso alla ricorrente, la variazione annuale degli stock, la decisione impugnata viola il regolamento n. 517/2014 e che la Commissione a torto sostiene che il metodo da essa scelto sia conforme ai requisiti di tale regolamento.
70
Pertanto, il primo motivo deve essere accolto e la decisione impugnata annullata nei limiti in cui riguarda la ricorrente, senza che sia necessario esaminare il secondo motivo di ricorso né accogliere la domanda di misure di organizzazione del procedimento della ricorrente.
Sulle spese
71
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
72
Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione di esecuzione 2014/774/UE della Commissione, del 31 ottobre 2014, recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l’immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, è annullata nei limiti in cui riguarda la GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH.
2)
La Commissione europea è condannata alle spese.
Papasavvas
Forwood
Bieliūnas
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 24 giugno 2015.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
( 1 ) Dati riservati occultati.
Full & Egal Universal Law Academy