14.4.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 112/46
Ricorso proposto il 17 gennaio 2014 — Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Commissione
(Causa T-49/14)
2014/C 112/59
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V. (Berlino, Germania) (rappresentanti: I. Jung, M. Teworte-Vey, A. Renvert e J. Saatkamp, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione di esecuzione della Commissione, del 14 novembre 2013, relativa al rigetto di una domanda di cancellazione di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [Kołocz śląski/kołacz śląski (IGP)] [notificata con il numero C(2013) 7626].
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo: base giuridica errata
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La ricorrente fa valere che la convenuta ha erroneamente basato la decisione impugnata sulla nuova versione del regolamento n. 1151/2012 vigente al momento dell’adozione di tale decisione, invece che sul vecchio regolamento (CE) n. 510/2006, in vigore all’epoca della presentazione della domanda da parte della ricorrente. In tal modo, la convenuta ha violato il principio «tempus regit actum».
—
La ricorrente sostiene, inoltre, che la domanda di cancellazione della registrazione ai sensi del regolamento n. 510/2006 è ammissibile e fondata. Essa afferma, a tale riguardo, che sussistono due motivi di cancellazione (la denominazione controversa costituisce una denominazione generica conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 510/2006; la zona geografica della Slesia è stata erroneamente delimitata nel disciplinare della registrazione) ex articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 510/2006, e che una diversa interpretazione ed applicazione di tale disposizione viola i diritti fondamentali dei panifici della Repubblica federale di Germania.
2.
Secondo motivo: violazione del regolamento n. 1151/2012
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La ricorrente asserisce che la domanda sarebbe ammissibile e fondata anche qualora venisse valutata alla luce del regolamento n. 1151/2012.
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