7.4.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 102/41
Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — Alesa/Commissione
(Causa T-99/14)
2014/C 102/62
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente : Alesa Srl (Chieti, Italia) (rappresentante: N. Giampaolo, avvocato)
Convenuta : Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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In via preliminare e cautelare, disporre la sospensione dell’assegnazione del contratto numero DCI-ASIE/2013/329-453 da parte della Commissione europea per conto della nazione beneficiaria Repubblica Popolare Cinese, in favore del Consorzio capeggiato dalla GIZ GmbH, pubblicato il 03/12/2013, per un valore di 9 304 400 euro.
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Nel merito, accogliere il ricorso per i motivi enunciati in ricorso con conseguente annullamento dell’assegnazione del contratto numero DCI-ASIE/2013/329 453 da parte della Commissione europea per conto della nazione beneficiaria Repubblica Popolare Cinese, in favore del Consorzio capeggiato dalla GIZ GmbH, pubblicato nel TED (Tenders electronic Daily portal internet) il 03/12/2013, per un valore di 9 304 400 euro.
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Nel merito, condannare la Commissione europea al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente in proprio e per conto dei componenti del Consorzio Sharewich, per i diversi motivi portati in ricorso, nella misura di 900 000 euro o quella somma che il Tribunale vorrà ritenere equa e giusta nel ristoro.
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Condannare la Commissione europea alle spese del presente procedimento da rimborsare alla ricorrente.
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Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 277 TFUE valutare la legittimità/illegittimità ed applicabilità/inapplicabilità dell’art. 266.1 delle regole di applicazione del Regolamento Finanziario e l’art. 2.4.13 del PRAG 2013, rispetto alle altre norme in materia di gestione ed aggiudicazione di appalti pubblici, nella parte in cui, dopo la cancellazione della gara indetta, a prescindere dal valore del contratto e se sopra la soglia prevista dalla norma vigente, si consente alla contracting authority di intraprendere una procedura di negoziazione diretta con uno o più offerenti senza preventiva comunicazione agli altri offerenti esclusi dal negoziato diretto.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro il provvedimento di aggiudicazione del Contratto (Contract Award) n. DCI-ASIE/2013/329-453, assegnato dalla Commissione europea al Consorzio GIZ GmbH, nell’ambito della gara indetta con avviso pubblico n. 2012/S 223-366462, avente per oggetto la fornitura servizi di assistenza tecnica al Ministero dello Sviluppo Urbano e delle Aeree Rurali (MOHURD) della Repubblica Popolare Cinese per il trasferimento delle buone pratiche europee in tema di politiche di urbanizzazione e riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra (progetto «Urbanizzazione sostenibile. Europa-Cina eco cities link»).
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione, errata interpretazione ed applicazione ed eccesso di potere nell’esercizio della discrezionalità attribuita alla Commissione europea ed alle sue emanazioni e delegazioni nell’esercizio della loro funzione di amministrazione aggiudicatrice (Contracting Authority) del Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione europea del 29 ottobre 2012, recante la modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione, errata interpretazione ed applicazione ed eccesso di potere nell’esercizio della discrezionalità attribuita alla Commissione europea ed alle sue emanazioni e delegazioni nell’esercizio della loro funzione di amministrazione aggiudicatrice (Contracting Authority) dell’art. 2.4.13 della Guida Pratica 2013 Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions;
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione, errata interpretazione ed applicazione ed eccesso di potere nell’esercizio della discrezionalità attribuita alla Commissione europea ed alle sue emanazioni e delegazioni nell’esercizio della loro funzione di amministrazione aggiudicatrice (Contracting Authority) dei principi di trasparenza, contemplati nell’articolo 15 TFUE e dall’articolo 298 TFUE nonché dall’art. 102, paragrafo 1 (Principi applicabili agli appalti pubblici) ad art. 112, paragrafo 1, (Principio della parità di trattamento e trasparenza) del Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione, errata interpretazione ed applicazione ed eccesso di potere nell’esercizio della discrezionalità attribuita alla Commissione europea ed alle sue emanazioni e delegazioni nell’esercizio della loro funzione di amministrazione aggiudicatrice (Contracting Authority) dei principi cardini dettati dalla Direttiva 18/2004/ UE CE all’art. 2 ed agli altri specifici riferimenti normativi contenuti nella stessa Direttiva in materia di gestione ed aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.
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