19.5.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 151/22
Impugnazione proposta il 17 febbraio 2014 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’11 dicembre 2013, causa F-130/11, Verile e Gjergji/Commissione
(Causa T-104/14 P)
2014/C 151/29
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, D. Martin e G. Gattinara, agenti)
Controinteressati nel procedimento: Marco Verile (Cadrezzate, Italia) e Anduela Gjergji (Bruxelles, Belgio)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’11 dicembre 2013, causa F-130/11, Verile e Gjergji/Commissione;
—
decidere che ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative al presente procedimento;
—
condannare il sig. Verile e la sig.ra Gjergji alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, relativo ad una violazione della nozione di atto arrecante pregiudizio poiché il TFP avrebbe dichiarato ricevibile il ricorso in primo grado, qualificando come atto arrecante pregiudizio la proposta della Commissione agli interessati sul numero delle annualità da bonificare nell’ambito del trasferimento dei loro diritti a pensione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII allo statuto dei funzionari dell’Unione europea (concernente i punti da 37 a 55 della sentenza impugnata).
2.
Secondo motivo, relativo al fatto che il TFP avrebbe illecitamente rilevato d’ufficio l’eccezione d’illegittimità delle disposizioni generali di esecuzione sul trasferimento dei diritti a pensione adottate nel 2011. La Commissione fa valere che tale motivo non è stato sollevato espressamente dai ricorrenti in primo grado e non è stato inoltre soggetto ad un dibattito in contraddittorio (riguardante i punti 72 e 73 della sentenza impugnata).
3.
Terzo motivo, vertente su errori di diritto commessi dal TFP nell’interpretazione dell’articolo 11 dell’allegato VIII allo statuto dei funzionari dell’Unione europea e delle disposizioni relative al trasferimento dei diritti a pensione (concernente i punti da 74 a 98, 106, 109 e 110 della sentenza impugnata). La Commissione fa valere che, considerando che la nozione di «capitale attualizzato» di cui all’articolo 11, paragrafo 2, di detto allegato VIII è diversa dalla nozione di «equivalente attuariale» prevista all’articolo 11, paragrafo 1, e definita all’articolo 8 di detto allegato VIII, il TFP si è limitato ad un’interpretazione letterale per giungere a conclusioni atte a determinare forti disparità di trattamento tra funzionari che hanno chiesto un trasferimento «in» e funzionari che hanno chiesto un trasferimento «out» dei loro diritti a pensione. La Commissione sostiene che l’interpretazione fatta dal TFP è incompatibile sia con le esigenze di equilibrio finanziario del regime pensionistico dell’Unione europea sia con il diritto di proprietà dei funzionari che chiedono un trasferimento «in».
4.
Quarto motivo, relativo al fatto che il TFP avrebbe commesso errori di diritto, considerando che i diritti dei ricorrenti in primo grado in materia di trasferimento dei loro diritti a pensione erano già «interamente costituiti» al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni generali di esecuzione sul trasferimento dei diritti a pensione adottate nel 2011, poiché solo la decisione finale di bonifica definirebbe i diritti a pensione trasferiti (riguardante i punti da 99 a 108 della sentenza impugnata).
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